Divisione Ambiente
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 29 settembre 1998)


OGGETTO: RETE FOGNARIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'AZIENDA PO-SANGONE.

    Proposta dell'Assessore Vernetti,
    di concerto con gli Assessori Peveraro e Torresin.

    La politica della Civica Amministrazione, da tempo orientata a mantenere alla Città, in materia di pubblici servizi, funzioni di indirizzo e controllo, valutando se demandare a terzi la gestione, ha portato ad assegnare ad enti terzi quelle attività che potevano essere svolte all'esterno dell'organizzazione comunale in ottica di raggiungimento di obiettivi di efficacia efficienza ed economicità.
    Tale complessiva politica ha condotto all'analisi della evoluzione del servizio di gestione della rete fognaria comunale, oggi ancora gestito in economia dalla Amministrazione Comunale, seppure abbia acquisito una rilevante complessità operativa. Tale analisi non si può peraltro svolgere senza considerare la particolare evoluzione del settore e le delicate implicazioni ambientali di tale materia, soggetto all'adozione della Legge 5 gennaio 1995, n. 36 (nota anche come Legge Galli), come attuata dalla Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13: come noto tali leggi concernono la riorganizzazione dei servizi idrici, in ottica di superamento della gestione scorporata dei servizi idrici e fognari. Essendo l'insieme delle attività di tale settore svolte nell'area torinese da tre gestori (oltre alla gestione in economia comunale operano l'AAM Torino S.p.A. e la APS - Azienda Po-Sangone), la previsione legislativa deve trovare adeguata applicazione anche nella realtà locale: in tal senso, peraltro, già si esprimeva il Consiglio comunale con deliberazione del 19 novembre 1996 (mecc. 9605281/64), prefigurando l'integrazione tra le due aziende. Tali considerazioni sono state peraltro recepite nell'assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati nell'Azienda Po-Sangone.
    Quale primo passo operativo di definizione di tale progetto, il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale datata 27 marzo 1997 (mecc. 9701870/64), ha autorizzato l'APS ad effettuare attività conoscitiva afferente le reti fognarie bianche e nere della Città in



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cooperazione con il Settore Ponti, Alvei fluviali, Fognature, attualmente preposto al servizio, indirizzando il complessivo lavoro alla definizione di una bozza di convenzione per l'affidamento della gestione del sistema fognario comunale in capo alla stessa Azienda Po-Sangone.
    Da tale attività conoscitiva è emerso come l'integrazione dei sistemi di raccolta fognaria ora suddivisi fra la rete cittadina e le reti sovraccomunali potrà comportare una serie di migliorie e benefici così sintetizzabili:
-    integrazione dei servizi gestionali finalizzata a coniugare le necessità degli utenti con la tutela delle risorse idriche e della qualità ambientale di tutta l'area metropolitana;
-    più razionale utilizzo delle infrastrutture di supporto quali laboratori di analisi fisico- chimiche e microbiologiche, sistemi di controllo della funzionalità fognaria mediante sistema televisivo.
    L'integrazione permetterà, in particolare, di sviluppare più efficienti interventi gestionali e di controllo sulle reti nere, sul funzionamento degli sfioratori e sulla presenza delle acque reflue nelle fognature bianche o nelle acque di bealera immesse a monte di Torino nelle reti bianche cittadine.
    Inoltre la notevole professionalità del Settore Fognature della Città unito all'organizzazione APS consentirà di concentrare esperienze e conoscenze tecniche nel settore della raccolta e trattamento particolarmente avanzate, al fine di produrre effetti di rilevante positività sul servizio, con conseguente raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia nella soluzione dei problemi idraulici ed ambientali.
    Nelle previsioni della convenzione, l'APS dovrà assolvere l'incarico affidatole sulla base di un programma operativo concordato con la Città anche in funzione delle esigenze emergenti. In sintesi questo comprende:
-    provvedere a quanto necessario per mantenere in esercizio il sistema separato di convogliamento e allontanamento degli scarichi civili, industriali e delle acque meteoriche;
-    eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema;
-    attuare gli adeguamenti degli impianti e del sistema di raccolta alla normativa vigente, con riferimento particolare alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed al D.M. 8 gennaio 1997, n. 99;
-    realizzare nuovi impianti su richiesta della Città, coordinandone l'esecuzione con le strutture tecniche comunali facenti capo alla Divisione Ambiente con compiti di programmazione e controllo.
    Il Comune conserverà la proprietà della rete fognaria e dei relativi impianti. Questi saranno dati in consegna all'Azienda per tutta la durata della convenzione, previa verifica, valutazione ed elencazione degli stessi da effettuarsi in contraddittorio fra le parti. Al termine della Convenzione i beni verranno consegnati alla Città in buono stato d'uso e manutenzione.
    Il Comune indicherà, altresì, gli indirizzi generali, gli obiettivi e le priorità a cui l'APS dovrà tendere nella gestione del servizio, con facoltà di loro controllo e verifica ferma restando l'autonomia aziendale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati circa le modalità di gestione del servizio e di conservazione del patrimonio affidatole.



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    Inoltre l'APS, in aggiunta alle attività di gestione della rete fognaria, svilupperà una serie di attività tese al miglioramento del servizio, quali:
-    realizzazione di un presidio di pronto intervento su richiesta dell'utenza e del committente, funzionante 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno;
-    organizzazione di un sistema di telecontrollo e telecomando a servizio della rete e delle stazioni di sollevamento, in modo da consentirne il continuo e regolare monitoraggio al fine di evitare disservizi. L'APS ha già in servizio sulla rete consortile analogo sistema: in tale contesto verrà inserito il sistema di monitoraggio della rete cittadina, con interfacciamento, a spese dell'APS, delle attuali opere elettromeccaniche esistenti;
-    verifica sulla qualità degli scarichi veicolati dalle reti bianche, con realizzazione dei conseguenti interventi per la salvaguardia delle acque in esse recapitate. In particolare l'APS s'impegna a definire, nei primi tre mesi di gestione, un programma di controllo della qualità delle acque in entrata nel territorio della Città e per quelle successive scaricate nei corpi idrici ricettori al fine di poter valutare il bilancio di apporti inquinanti ed individuarne le origini. Verrà, altresì, sviluppata una attività d'indagine - anche mediante sistema televisivo a circuito chiuso - al fine di determinare la distribuzione puntuale d'immissioni abusive;
-    effettuazione di indagine, nel corso del primo biennio della convenzione, rivolta ad eliminare l'inquinamento prodotto dalle acque di prima pioggia;
-    attività di verifica per gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica, attuando la relativa istruttoria per consentire alla Città di Torino di emanare le ordinanze cogenti a realizzare gli allacciamenti alla fognatura pubblica per gli scarichi.
    L'APS subentrerà altresì al Comune in tutti i contratti di appalto in corso alla data dell'affidamento.
    Nell'affidare il servizio di fognatura al nuovo gestore occorre, altresì, tenere in debito conto la qualificazione professionale e la capacità tecnica del personale del Settore Ponti, Alvei fluviali.
    L'APS, allo scopo di utilizzare e preservare tali qualità, ha richiesto che il conferimento della gestione preveda anche il trasferimento presso di sè di personale tecnico comunale, previa accettazione da parte dei dipendenti ed adeguata informazione sul ruolo che andrebbero a ricoprire nella nuova struttura e sulle condizioni economico-contrattuali del nuovo rapporto di lavoro come definito nell'allegato accordo sindacale.
    La spesa complessiva prevista per il servizio offerto viene provvisoriamente indicata per il primo anno in Lire 9.498.000.000 IVA compresa. Tale ammontare è peraltro da intendersi come limite massimo, essendo previsto un meccanismo di progressivo adeguamento a favore della Città del valore del corrispettivo.
    La convenzione avrà durata pari a quindici anni e sarà rinnovabile. L'affidamento del servizio viene concesso direttamente e senza procedura di gara in quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'APS che è azienda speciale consortile costituita ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, con il concorso maggioritario della Città di Torino.



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    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il testo di convenzione inerente l'affidamento della gestione del sistema fognario comunale, comprensiva delle specifiche tecniche del servizio di fognatura, che qui si allega (all. 1 - n. ) autorizzandone la stipulazione con spese a carico dell'Azienda Po-Sangone;
2)    di prendere atto del protocollo di intesa relativo al passaggio all'Azienda Po-Sangone (APS) di parte del personale del servizio di fognatura (all. 2 - n. ) sottoscritto dalla Città di Torino, dalla APS e dalle rappresentanze sindacali;
3)    di dare atto che la Giunta Comunale ed i dirigenti competenti adotteranno i necessari e conseguenti atti esecutivi, procedendo in particolare all'impegno di spesa necessario per far fronte agli oneri previsti a carico della Città;
4)    di subordinare la stipulazione e la decorrenza dell'allegata convenzione all'avvenuta esecutività della suddetta determinazione;
5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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