DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 6 ottobre 1998)
OGGETTO:
IMMOBILI SITI IN STRADA SETTIMO, 140. - CORREZIONE ERRATA
CLASSIFICAZIONE DI EDIFICIO DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO AI SENSI
DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA A), DELLA L.U.R., COSÌ COME PREVISTO
ALL'ART. 26, COMMA 23, DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore
Corsico.
L'articolo 17, ottavo comma, lettera a), della Legge Urbanistica Regionale così come
modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n.41, stabilisce che non costituiscono variante
al Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano
contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.
L'immobile in oggetto è costituito da un basso fabbricato, ad uso officina, con accesso da
cortile aperto su strada Settimo al numero civico 140, facente parte dei reliquati del complesso
edilizio denominato "Cascina la Magra".
Il vigente Piano Regolatore Generale include l'immobile di cui è caso nella categoria degli
edifici di particolare interesse storico esterni alla Zona Urbana Centrale Storica, classificandolo
come appartenente al gruppo 4: "Edifici di valore documentario".
La simbologia (campitura nera affiancata dal numero 4) che individua l'appartenenza a tale
categoria è estesa, oltre che all'edificio di cui è caso, anche ai ruderi dell'antica cappella inglobata
nel complesso edilizio rurale.
E' stata avanzata dalla proprietaria istanza di declassamento e di soppressione del vincolo
per il basso fabbricato, ai sensi dell'art. 26 comma 23 delle N.U.E.A..
Quest'ultima norma dispone che "Nel caso in cui venga dimostrato, attraverso idonea
documentazione, l'errata classificazione degli edifici di particolare interesse storico con relativa
pertinenza e degli edifici caratterizzanti il tessuto storico,...... i tipi di intervento ammessi sugli
edifici saranno individuati con deliberazione dell'Amministrazione Comunale....... previa
segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte".
Al fine di acquisire un parere sul valore storico architettonico dell'edificio su cui viene
avanzata richiesta di declassamento, la Civica Amministrazione. ha affidato specifica consulenza
agli Esperti che hanno collaborato alla redazione delle ricerche storiche per il nuovo Piano
Regolatore (deliberazione mecc. 9709086/09 del 11 dicembre 1997, esecutiva dal 1° gennaio
1998).
Gli Storici, summenzionati, a seguito di opportuni approfondimenti e sopralluoghi, hanno
riscontrato che il manufatto edilizio, consistente nel basso fabbricato, è dovuto ad una
"riplasmazione nel 1968 di una preesistente tettoia, di cui non risulta la data di costruzione".
Inoltre, a seguito di riesame collegiale dell' immobile in oggetto, dei sopralluoghi e delle
ricerche bibliografiche e archivistiche, si è constatato che è venuto meno, in conseguenza delle
demolizioni e delle trasformazioni urbanistiche, il contesto storico in cui si inseriva il fabbricato
in oggetto e che ne legittimava, quindi, il valore storico documentario."
Da tutto ciò consegue che il basso fabbricato di cui è caso debba essere escluso dai vincoli
di tutela relativi agli edifici di particolare interesse storico, con accettazione dell'istanza avanzata
dalla Proprietà.
Si rende, pertanto, opportuno modificare la Tavola di Piano n°2 scala 1:2000 - Foglio n.21 -
"Edifici di interesse storico" avente carattere prescrittivo, eliminando il vincolo di edificio di valore
documentario e conseguentemente anche sulla Tavola n.1 - Foglio n.6 - scala 1:5000
"Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso".
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto l'art.17, comma 8 lett. a) della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito
dall'art.1 della Legge regionale n.41 del 1997;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano
di approvare il declassamento dell'immobile sito in strada Settimo, 140, sussistendo i presupposti
di cui all'art. 26 comma 23 delle N.U.E.A. del P.R.G. e dell'art. 17 comma 8 lett. a) della L.U.R.
56/77, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 41/97, con conseguente soppressione del vincolo di
tutela sullo stesso.
Gli elaborati riguardanti la variazione sono i seguenti (all. 1 - n. ):
- Relazione illustrativa;
- Parere degli storici;
- Stralcio Situazione fabbricativa - Edifici oggetto di variazione - scala 1:2000 - foglio 21;
- Stralcio Tavola di Piano n.1 - scala 1:5000 - foglio 6 - P.R.G. vigente;
- Stralcio Tavola di Piano n.1 - scala 1:5000 - foglio 6 - aggiornamento;
- Tavola di Piano n.2 - scala 1:2000 - foglio 21 - P.R.G. vigente;
- Tavola di Piano n.2 - scala 1:2000 - foglio 21 - aggiornamento.
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