Divisione Urbanistica
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RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 6 ottobre 1998)


OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49, 5° COMMA, DELLA L.R. N° 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DI P.R.G. COMPRESA TRA VIA INDUNO E VIA BISCARRA - "AMBITO 12.a INDUNO" - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il PRG vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 3-45091 del 21 aprile 1995, classifica l'immobile in oggetto tra le "aree da trasformare per servizi" (art. 20 NUEA).
    Per tali ambiti, in alternativa all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio, il PRG prevede che una parte dell'area possa essere trasformata per utilizzazioni private e la rimanente parte (80% della superficie territoriale di proprietà privata) ceduta gratuitamente alla città. In questo caso la trasformazione dell'ambito è regolata dall'art. 7 delle NUEA e dalle prescrizioni contenute nella relativa scheda normativa.
    L'indice di edificabilità è pari 0,7/3 mq SLP/mq ST, incrementabile di 1/3 della SLP esistente fino al limite massimo di 0,50 mq SLP/mq ST.
    Nei casi in cui nella trasformazione vengano rispettate le prescrizioni fornite dalle schede normative ed unite cartografie di PRG che precisano i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della LUR, l'attuazione può avvenire tramite concessione convenzionata (art. 45, V comma, LUR).
    La Soc. OSFI s.a.s. proprietaria dell'ambito 12.a Induno, la cui destinazione d'uso è residenziale (min. 80%) e attività di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI - max 20%) ha presentato in data 26/11/97, con modifiche ed integrazioni del 21/07/98 e del 02/09/98, una richiesta di concessione convenzionata finalizzata alla trasformazione dell'ambito in conformità alle sopraccitate norme di PRG.
    Aderendo alla soluzione proposta nella cartografia e nella relativa scheda normativa di PRG, è prevista la realizzazione di un edificio residenziale a 5 piani fuori terra, posto sull'asse di mezzeria dell'Ambito stesso e con allineamento del fonte principale parallelo alla via Biscarra.


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    L'area a servizi pubblici derivante dalla trasformazione dell'Ambito, è stata organizzata in modo tale da individuare sia un'area destinata a parcheggio pubblico, così come prevista dalla scheda di PRG, che uno spazio di relazione finalizzato ad ottenere una migliore connessione con il tessuto urbano circostante; impostazione condivisa dalla Circoscrizione n. 2 alla quale era stato nel merito richiesto di esprimere parere (deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2, del 15 maggio 1998 n. 25/98 mecc. 9803680/85).
    La SLP derivante dall'applicazione dell'indice di 0,7/3 mq SLP/mq S.T. è incrementata di 1/3 della SLP esistente, costituita da un basso fabbricato e relativa tettoia chiusa su tre lati, pari a mq 156,60.
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di una concessione edilizia, sono i seguenti:

        Superficie Territoriale (S.T.)                                mq    5440
        S.L.P. esistente (basso fabbricato, Conc. Edilizia 730 del 2/4/60)        mq    156,60
        S.L.P. max ammessa (5440 x 0,7/3 + 156,60 x 1/3)                mq    1321,53
        S.L.P. in progetto (100% residenziale)                            mq    1321,22
        Indice territoriale (1321,22 : 5440)                            0,24mq SLP/mq ST
        Area a servizi pubblici (80% ST)                            mq    4352
        Abitanti insediabili (1321,22 : 34)                             n.    39
    In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute la Soc. OSFI, cede gratuitamente a favore del Comune di Torino un'area di mq 4352, per la realizzazione dei servizi pubblici, e si obbliga a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11, L. 10/77), le opere di urbanizzazione previste nell'Ambito 12.a.
    L'impegno è assunto fino alla concorrenza complessiva degli oneri di urbanizzazione dovuti e comunque fino al completamento delle opere previste dal progetto preliminare, che fa parte integrante della concessione convenzionata.
    Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione: del parcheggio pubblico, della sistemazione dell'area verde, dell'illuminazione pubblica relativa al verde ed al parcheggio.
    L'importo di tali opere , individuato in base alla valutazione del progetto preliminare, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), esecutiva dal 17 marzo 1998 è di lire 279.058.838 IVA inclusa, salvo ulteriore definizione in sede di progettazione esecutiva, derivante anche dalle eventuali puntualizzazioni dei Settori Tecnici competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
    Gli oneri di urbanizzazione dovuti, per le destinazioni d'uso, previste ammontano ad un importo complessivo pari a L. 247.697.041, di cui £ 98.996.372 per le urbanizzazioni primarie (Lire 24976 x mc. 3963,6) e L. 148.700.669 per le urbanizzazioni secondarie (L. 37516 x mc. 3963,6), salvo quanto sarà meglio precisato in sede di rilascio della concessione edilizia.



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    Pertanto:    
    Importo oneri di urbanizzazione da realizzare a scomputo        L.    247.697.041 circa
    Costo totale opere di urbanizzazione che verranno realizzate    L.    279.058.538 circa
                                                ------------------------------
    Differenza                                         L.     31.361.497 circa

    Tale differenza, come specificato, rimane a carico del Proponente che si impegna alla totale realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nell'Ambito.
    Il costo di costruzione previsto dalla Legge 10/77 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    Il progetto planivolumetrico dell'opera edilizia e il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione sono stati sottoposti all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 11/06/98, ha espresso parere favorevole alla loro approvazione suggerendo di "...caratterizzare la parte centrale dell'area a servizi come piazza" e per quanto concerne l'intervento edilizio "...di adottare una soluzione architettonica semplificata...".
    Il progetto preliminare relativo alle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi dalla Soc. OSFI s.a.s., comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso ai competenti Settori (Divisione Ambiente e Mobilità) che hanno espresso in merito parere di massima favorevole riservandosi di definire nel dettaglio le soluzioni progettuali proposte in riferimento alla composizione architettonica dello spazio pubblico evidenziato dalla C.I.E..
    L'Azienda Energetica Metropolitana ha espresso parere favorevole con suggerimenti e precisazioni di carattere progettuale da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
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    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    La concessione convenzionata concernente l'ambito 12.a Induno che si compone dei seguenti elaborati:
-    Lo schema di convenzione ai sensi dell' art. 49, V comma della L.U.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
-    Il fascicolo contenente: Relazione illustrativa, Progetto planivolumetrico e Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione (all. 2 - n. ).
2)    L'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie.
3)    Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale dei competenti Settori della Divisione Ambiente l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa di circa £. 247.696.041 relativi agli oneri di urbanizzazione a scomputo.
    La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della proponente società verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza.
4)    L'attuazione della presente deliberazione, provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti adottato con deliberazione n° 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 15 giugno 1992, e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. "OSFI" s.a.s. con sede in Torino, via Torricelli 35, P. IVA n. 00463930016 iscritta nel Registro delle imprese di Torino in persona del legale rappresentante protempore Giovanni OLLIVERO, nato a Torino il 08/04/1933 C.F. LLVGNN33D04L219O con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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