Divisione Urbanistica
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Settore Trasformazioni Convenzionate
SS - pc
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 17 settembre 1998)


OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 2 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DI PRG COMPRESA TRA VIA MONFALCONE, BISTAGNO, MOMBASIGLIO, ROVERETO - "AMBITO 12.22 BISTAGNO" - APPROVAZIONE. IMPORTO ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO LIRE 354.967.585 - REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 9406573/20.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il PRG vigente, approvato con deliberazione n° 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, classifica come Zone Urbane di Trasformazione quelle parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto; l'attuazione è disciplinata dagli artt. 7 e 15 e dalle relative schede normative delle NUEA di PRG.
    Il suddetto art. 7 consente, in sede di strumento urbanistico esecutivo, di modificare le indicazioni planimetriche contenute nelle tavole di azzonamento in scala 1:5.000 del PRG senza che ciò costituisca variante, purchè siano rispettate le quantità dell'edificazione e dei servizi, le destinazioni d'uso e le eventuali specificazioni contenute nelle schede normative d'ambito.
    Le modifiche di cui sopra sono consentite purchè dimostrino di conseguire una migliore organizzazione dell'ambiente urbano o in relazione a mutate condizioni od esigenze.
    La soc. B&M Fin-Immobiliare, proprietaria dell'"Ambito 12.22 Bistagno" la cui destinazione d'uso è "prevalentemente residenziale", ha presentato, in data 23/12/97 (con successive integrazioni del 17/2 e 20/4/98) un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., finalizzato alla trasformazione dell'ambito stesso in applicazione alle sopracitate norme di PRG.



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    Nel contempo, con comunicazione del 29/5/98, la stessa società B&M Fin-Immobiliare ha dichiarato di rinunciare espressamente al Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 44 LUR (approvato con deliberazione n. 320 del Consiglio Comunale del 19/9/94 - 9406573/20 - esecutiva dal 14/10/94) relativo alla realizzazione di una nuova costruzione per attività direzionali sull'area in oggetto che con il presente provvedimento viene revocato.
    La rinuncia al perfezionamento della convenzione di cui al PEC succitato (art. 33 NUEA di PRG) consente alla proprietà di attuare quanto previsto dal nuovo PRG.
    Il nuovo assetto planivolumetrico determinato nel presente PEC propone di organizzare la capacità edificatoria in due fabbricati a 6 piani fuori terra, posti sull'allineamento consolidato della via Monfalcone ; l'ampio spazio pubblico tra gli edifici costituisce elemento introduttivo all'area a servizi pubblici derivante dalla trasformazione.
    Viene in tal modo modificato l'azzonamento del PRG per l'ambito 12.22 che prevedeva, viceversa, l'edificazione lungo le vie Rovereto e Bistagno.
    La proposta planivolumetrica del PEC, formulata nel rispetto delle prescrizioni cogenti della relativa scheda normativa, dimostra di perseguire valide motivazioni urbanistiche. Infatti l'edificazione di progetto privilegia e sottolinea la continuità urbana della via Monfalcone, nel contempo configurando un'area a servizi che presenta un alto grado di permeabilità ed accessibilità alla fruizione pubblica.
    Le modalità dell'intervento in progetto, ai sensi degli artt. 7 e 15 e della relativa scheda normativa delle NUEA del PRG vigente, prevedono: indice di edificabilità territoriale elevato a 0,8 mq SLP/mq ST (in quanto nell'ambito si realizza la SLP generata dalle utilizzazioni edificatorie di un'area compresa nel parco urbano e fluviale P.33) ; destinazione d'uso esclusivamente residenziale; aree destinate alla realizzazione dei servizi pubblici mq 3.246 (verde, parcheggi in fregio a via Mombasiglio).
    L'area del parco P.33, pari a mq 10.788, è di proprietà della Cooperativa Comunità s.r.l. che interviene nella convenzione attuativa esclusivamente per la cessione alla Città dell'area stessa e per il trasferimento delle relative capacità edificatorie, ai sensi degli artt. 15 e 21 delle NUEA di PRG , nell'ambito 12.22 di proprietà della soc. B&M Fin-Immobiliare, proponente del PEC.
    La cessione alla Città di tale area costituisce un significativo contributo alla realizzazione del parco stesso, la cui localizzazione è limitrofa ad un intervento di edilizia pubblica sovvenzionata in località Borgata Villaretto, oggetto di accordo di programma ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 6 ottobre 1997 (mecc. 9705984/09), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 ottobre 1997.
    L'indice di edificabilità delle aree a parco, 0,05 mq SLP/mq ST, genererebbe mq 539 di SLP, di cui solo mq 470 sono realizzabili nell'ambito 12.22 ai fini dell'elevazione dell'indice, sino al massimo consentito di 0,8 mq/mq .
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di due concessioni edilizie, sono i seguenti:


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        Superficie Territoriale ambito 12.22 (S.T.)                mq 4.701
        S.L.P. complessiva (I.T. 0,8 mq SLP/mq ST) max            mq 3.760
         (destinazione residenziale 100% )
        Abitanti insediabili (mq 3.760/34)                        n° 111
        Aree a servizi pubblici totale                            mq 3.246
        di cui:    cedute                                mq 2.850
                assoggettate all'uso pubblico                    mq 396
        Area ceduta nel parco urbano e fluviale P.33 del PRG        mq 10.788
    In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, la soc. B&M Fin- Immobiliare, per la realizzazione dei servizi pubblici nell'ambito 12.22, cede gratuitamente a favore del Comune di Torino un'area per servizi di mq 2.850 e conviene l'assoggettamento all'uso pubblico di aree private per mq 396; la Cooperativa Comunità cede gratuitamente a favore del Comune di Torino un'area di sua proprietà di mq 10.788, compresa nel parco urbano e fluviale P.33.
    La soc. B&M Fin-Immobiliare si obbliga a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 Legge 10/77), le opere di urbanizzazione previste nell'ambito 12.22 dal relativo progetto preliminare, che fa parte integrante del PEC, e dal futuro progetto esecutivo delle stesse.
    Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione di: aree a verde pubblico ed assoggettato all'uso pubblico; parcheggi pubblici; rete di fognatura bianca e illuminazione pubblica relative al verde, ai parcheggi ed agli spazi assoggettati all'uso pubblico.
    L'importo complessivo delle opere suddette, individuato in base alle valutazioni dei progetti preliminari, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla delibera della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57) esecutiva dal 17 marzo 1998, è di Lire 354.967.585 IVA inclusa, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivante anche dalle eventuali puntualizzazioni dei Settori Tecnici competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
     Gli oneri di urbanizzazione dovuti per le destinazioni d'uso previste, calcolati in conformità alla deliberazione n° 205 del 21/7/97 (mecc. 9702560/09), esecutiva dal 4 agosto 1997, ammontano ad un importo complessivo pari a L. 695.014.260 (di cui L. 303.462.900 per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 391.551.360 per gli oneri di urbanizzazione secondaria), salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.
    Pertanto:
. importo oneri di urbanizzazione                        L. 695.014.260 circa
. costo opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo        L. 354.967.585 circa
. differenza da versare in sede di concessioni edilizie            L. 340.046.675 circa
    Il costo di costruzione previsto dalla Legge 10/77 non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri



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(numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio di ogni singola concessione edilizia.
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    Il progetto preliminare relativo alle opere di urbanizzazione primaria, comprensivo del relativo computo metrico estimativo, è stato trasmesso alle competenti Divisioni Mobilità e Ambiente e all'AEM che hanno espresso in merito parere di massima favorevole con suggerimenti e precisazioni di carattere progettuale da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse.
    L'ultimazione dell'intervento dovrà avvenire entro il termine quinquennale di validità del presente PEC.
    Il PEC è stato altresì sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 16/4/98, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
    In data 10/06/98 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della LUR e s.m.i. e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
    Nei termini sopra citati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3- 45091 del 21 aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;



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Rilevato che il PEC è stato inviato l'08/06/98 al Consiglio Circoscrizionale n. 2, il quale ha richiesto ed ottenuto una proroga per l'espressione del parere nella seduta del 09/09/98, con deliberazione n° 52/85 ha espresso parere favorevole, suggerendo, per il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste nel PEC, la creazione di un minigolf nell'area destinata a verde pubblico e l'incremento dei parcheggi pubblici sulle vie Rovereto e Bistagno. (All. 3 - n. );

CONTRODEDUZIONE

I suggerimenti espressi dalla Circoscrizione verranno sottoposti per quanto di rispettiva competenza alle Divisioni Mobilità e Ambiente per una valutazione circa la fattibilità tecnico- economica delle modifiche proposte preventivamente alla presentazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1)    La revoca della deliberazione (mecc. 9406573/20) concernente il Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 44 Legge Regionale n° 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni per l'utilizzo dell'area sita in Torino, via Bistagno 6, approvata dal Consiglio Comunale in data 19/9/1994 ed esecutiva dal 14/10/1994;
2)    Il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'"Ambito 12.22 Bistagno" del PRG, che si compone dei seguenti elaborati:
    -    schema di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. (all. 1 - n. );
    -    fascicolo contenente Relazione Illustrativa, Progetto planivolumetrico delle opere pubbliche, Norme Tecniche di Attuazione, Progetti preliminari delle opere di urbanizzazione (all. 2 - n. );
3)    l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
4)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale dei competenti Settori della Divisione Ambiente l'accertamento dell'entrata e l'impegno della spesa di L. 354.967.585 IVA inclusa circa, relativo agli oneri di urbanizzazione a scomputo . La restante entrata derivante dagli
    oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente società verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5)    l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti e s.m.i. adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49)


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    esecutiva dal 15 giugno 1992 e s.m.i., tra il Comune di Torino e la soc. B&M Fin- Immobiliare con sede in Torino, via Maria Vittoria 4, partita IVA 00496700014, in persona del legale rappresentante Mandelli Armando, nato a Bergamo il 13/4/1937, C.F. MNDRND37D13A794M, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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