Divisione Servizi Socio Assistenziali
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 1° settembre 1998)


OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA DEI MEZZI PUBBLICI E PER CIECHI ASSOLUTI. REGOLAMENTO.

    Proposta dell'Assessore Lepri,
    di concerto con l'Assessore Corsico.

    Il servizio taxi a favore di cittadini disabili con problemi motori gravi fu istituito con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1979, in attesa che i mezzi di trasporto pubblici collettivi si adeguassero alle norme del D.P.R. del 27 aprile 1978 n. 384 sull'eliminazione delle barriere architettoniche.    
    Con tale deliberazione veniva riconosciuto che il servizio pubblico è un diritto di tutti i cittadini evitando così gli aspetti emarginanti presentati da altre soluzioni.
    Tale servizio è stato altresì espressamente previsto dall'art. 26 della Legge n. 104/92.
    Con successiva deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 1991 (mecc. 9111450/19), esecutiva dal 21 novembre 1991 il servizio veniva esteso anche ai ciechi assoluti.
    Il servizio, svolto in convenzione con le Cooperative dei tassisti, pur con le caratteristiche di eccezionalità e di transitorietà, ha offerto la possibilità di usufruire di un mezzo a quei cittadini che non avevano mai potuto spostarsi in città con il trasporto pubblico, alleviando familiari, amici e volontari sui quali, fino ad allora, tale problema aveva gravato e favorendo l'effettuazione di cure riabilitative-funzionali, la frequenza delle scuole o di corsi di qualificazione professionale, la ricerca o il mantenimento di un posto di lavoro.
    Con deliberazione n. 5505 approvata dalla Giunta Comunale in data 27 luglio 1993 (mecc. 9306280/19), esecutiva dal 17 agosto 1993, venivano modificati alcuni criteri di accesso al servizio e veniva data indicazione di avviare un processo teso a trasferire il servizio di trasporto a mezzo di taxi ed a mezzo pulmini attrezzati, dal Settore XVI - Assistenza Sociale al Settore XXIII - Viabilità e Trasporti , in quanto competente in materia, nello spirito della sopracitata deliberazione



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istitutiva.
    Con deliberazione n. 1581 della Giunta Comunale del 30 marzo 1995 (mecc. 9501908/19), esecutiva dal 20 aprile 1995 e relativo disciplinare veniva dato avvio alla prima fase del trasferimento delle competenze, veniva approvato l'affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati all'Azienda Tranvie Municipali, quale Ente strumentale del Comune di Torino nel settore dei trasporti, sino al 31 dicembre 1997.
    Con deliberazione n. 2492 della Giunta Comunale approvata in data 19 giugno 1997 (mecc. 9703587/19), dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 10 luglio 1997, veniva rinnovata, limitatamente al 31 dicembre 1997, la convenzione con le Cooperative e Associazioni dei taxisti e singoli taxisti artigiani di cui alla legge 443/1985, relativa all'effettuazione del servizio di trasporto mediante taxi.
    In ottemperanza agli orientamenti sopra espressi, con deliberazione n. 219 approvata dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 1997 (mecc. 9704438/06), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dall'8 agosto 1997 si provvedeva ad attuare la seconda fase del trasferimento delle competenze.
    Pertanto, a decorrere dal primo gennaio 1998, veniva affidata all'A.T.M. anche la gestione del servizio taxi, al fine di realizzare una gestione integrata dei servizi di trasporto destinato a disabili motori e ciechi assoluti.
    La sopracitata deliberazione attribuiva inoltre alla Divisione V Servizi Socio Assistenziali il compito di comunicare all'ATM l'elenco degli aventi diritto al servizio, le relative variazioni di tale elenco, nonché il numero delle corse mensili assegnate agli aventi diritto.
    Il servizio, come è noto, è concesso in seguito alla valutazione espressa da una Commissione Medica appositamente istituita con deliberazione del 18 maggio 1979 e successive modificazioni, che valuta l'impedimento motorio all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto.
    In seguito al giudizio della Commissione Medica, di cui all'art. 2 del Regolamento del Servizio Taxi del 5 giugno 1995, l'Amministrazione, valutando le esigenze dei soggetti, concede il servizio ed indica il numero dei buoni concessi mensilmente.
    Si ritiene opportuno pertanto istituire un'apposita Commissione Tecnica, a cui parteciperà anche l'Ente gestore del servizio A.T.M., che sovraintenda alla fase di assegnazione del numero di buoni ai beneficiari, o risponda alle istanze di aumento corse o ad eventuali altre controversie. Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'individuazione e relative nomine dei membri.
    La Commissione Tecnica verrà integrata da tre rappresentanti per i disabili motori e da due rappresentanti per i non vedenti. Tali rappresentanti avranno parere consultivo e saranno eletti direttamente dai beneficiari del servizio. Per le candidature e le elezioni dei suddetti rappresentanti si provvederà con successivo atto dirigenziale a definirne le modalità e la durata della carica.
    Considerati gli inevitabili tempi di attesa necessari per l'espletamento delle procedure di elezione dei rappresentanti degli utenti, si ritiene tuttavia, al fine di non procrastinare ulteriormente l'esame delle richieste di modifica delle assegnazioni, di consentire l'inizio dei lavori della Commissione Tecnica.    



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    Per regolamentare opportunamente la materia in oggetto, si allega idoneo Regolamento che forma parte integrante del presente provvedimento.
    Il presente provvedimento sarà inviato alle 10 Circoscrizioni per le acquisizioni dei pareri di cui all'art. 43 del Regolamento del Decentramento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare il Regolamento allegato (all. 1 - n. ) denominato “Norme per i beneficiari del servizio di trasporto mediante taxi e mezzi attrezzati destinato a persone fisicamente impedite e ciechi assoluti” che forma parte integrante del presente provvedimento;
2)    di istituire per le motivazioni espresse in narrativa una Commissione Tecnica i cui membri, che non percepiranno alcun compenso, verranno individuati con apposita e successiva determinazione dirigenziale. La Commissione Tecnica sarà integrata da tre rappresentanti per i disabili motori e da due rappresentanti per i non vedenti. Tali rappresentanti avranno parere consultivo e saranno eletti direttamente dai beneficiari del servizio. Per le candidature e le elezioni dei suddetti rappresentanti si provvederà con successivo atto dirigenziale a definirne le modalità e la durata della carica;
3)    di autorizzare la Commissione Tecnica, nelle more dell'espletamento dell'elezione dei rappresentanti degli utenti, ad iniziare i lavori di valutazione delle istanze di modifica delle assegnazioni delle corse mensili.
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