OGGETTO: L.36/94 - L.R. 13/97. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.3 TORINESE.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con gli Assessori Torresin e Vernetti.
La legge 36/94 denominata legge Galli si propone la tutela delle acque ed il corretto uso
delle risorse idriche. Afferma la priorità del consumo umano su ogni altro utilizzo e persegue il
risparmio, il rinnovo delle risorse idriche al fine di non pregiudicare il patrimonio esistente,
l'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora d'acqua e più in generale i delicati equilibri idrologici.
A tal fine la legislazione stabilisce che le amministrazioni locali procedano a riorganizzare
le competenze relative ai servizi pubblici inerenti il ciclo dell'acqua, in un unico servizio idrico
integrato.
Il servizio idrico integrato sarà costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
urbane.
Con legge regionale 13/97:
- sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali, sulla base dei quali dovrà essere
organizzato il servizio idrico integrato;
- sono state disciplinate le forme ed i modi di cooperazione tra gli Enti Locali per arrivare
all'applicazione della 36/94.
Si è pertanto avviata la regolamentazione tendente a porre fine alla frammentazione delle
realtà operative legate al ciclo dell'acqua al fine di garantirne la gestione secondo i criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità.
La legge regionale ha predisposto che gli Enti Locali esercitino in modo associato le
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato.
Tale servizio dovrà essere organizzato e coordinato da una particolare Autorità denominata
Autorità d'Ambito, da istituirsi per convenzione fra tutti gli Enti locali appartenenti allo stesso
ambito territoriale ottimale (ambito di interesse è l'ambito n. 3 Torinese comprendente 306
Comuni e 13 Comunità Montane appartenenti alla Provincia di Torino).
L'Autorità d'ambito sarà strutturata in una Conferenza dei rappresentanti delle singole aree
territoriali omogenee e dal rappresentante della Provincia di Torino.
I Lavori della Conferenza dovranno essere supportati da uffici amministrativi e tecnici.
La Provincia di Torino, in adempimento del disposto della L.R. ha assunto ogni iniziativa
necessaria allo scopo ed ha esercitato le relative funzioni di coordinamento.
La Provincia di Torino nella prima seduta della Conferenza di tutti gli Enti Locali
appartenenti all'Ambito territoriale n. 3, convocata per il 22 gennaio 1998, sulla scorta dei lavori
preparatori precedentemente svolti, ha presentato le seguenti proposte:
- bozza di convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito costituita da un articolato e
contenente altresì linee guida strategiche di riferimento;
- suddivisione delle aree territoriali omogenee;
- calcolo delle quote in Conferenza dei rappresentanti delle aree territoriali omogenee.
In tale sede da parte di rappresentanti di diversi Comuni e Comunità Montane vennero
presentate osservazioni, che resero opportuna la costituzione di una Commissione tecnica ristretta
per l'esame delle stesse e la redazione di una bozza di convenzione che tenesse conto delle
osservazioni proposte che ad un attento esame della Commissione risultassero recepibili per
legittimità e merito.
Tale Commissione, ai cui lavori hanno partecipato molti di coloro che in sede di
Conferenza si erano fatti portatori di osservazioni e suggerimenti, ha in questo arco di tempo
proficuamente operato e si è pervenuti alla redazione di una bozza di convenzione condivisa dai
membri della Commissione e della Conferenza dei rappresentanti degli Enti appartenenti
all'Ambito 3 tenutasi l'8 giugno 1998.
Vista la Legge 36/94 Disposizioni in materia di risorse idriche la quale dispone che gli
Enti Locali devono organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui alla
Legge 142/90 ed in particolare l'art. 9 che riporta:
- comma 1: i Comuni e le Provincie di ciascun ambito territoriale ottimale, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico
integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, al fine di garantirne la gestione secondo
criteri di efficienza, efficacia e di economicità;
- comma 2: i Comuni e le Provincie provvedono alla gestione del servizio idrico integrato
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8.06.1990 n. 142, come integrata
dall'art. 12 della legge 23.12.1992 n. 498.
Vista la Legge Regionale n. 13 del 20.01.1997 ad oggetto Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5.01.1994 n. 36 e successive
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di
risorse idriche.
Vista la D.G.R. n.36/18438 in data 21.04.1997 Adozione dei criteri e degli indirizzi per
la stipula della convenzione dell'Autorità d'ambito.
Vista la convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito attualmente composta da un articolato
costituito di 25 articoli e da due allegati rispettivamente denominati alleg. A) Linee guida
strategiche di riferimento e alleg. D) Quote di partecipazione all'Autorità d'ambito e
rappresentazioni cartografiche.
Visto che tale composizione verrà ad essere successivamente integrata da altri due allegati
denominati rispettivamente alleg. B) contenente i provvedimenti di approvazione assunti a
maggioranza assoluta dai rispettivi Consigli Comunali, di Comunità Montana e Provinciale e
alleg. C) contenente gli atti di nomina ai legali rappresentanti degli Enti dell'Ambito, così come
espressamente indicato tra le premesse dell'articolato della convenzione.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.