Servizio Centrale
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Gabinetto del Sindaco
VP

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 13 agosto 1998)

OGGETTO: L.36/94 - L.R. 13/97. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.3 “TORINESE”. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con gli Assessori Torresin e Vernetti.

    La legge 36/94 denominata legge Galli si propone la tutela delle acque ed il corretto uso delle risorse idriche. Afferma la priorità del consumo umano su ogni altro utilizzo e persegue il risparmio, il rinnovo delle risorse idriche al fine di non pregiudicare il patrimonio esistente, l'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora d'acqua e più in generale i delicati equilibri idrologici.
    A tal fine la legislazione stabilisce che le amministrazioni locali procedano a riorganizzare le competenze relative ai servizi pubblici inerenti il ciclo dell'acqua, in un unico servizio idrico integrato.
    Il servizio idrico integrato sarà costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane.
    Con legge regionale 13/97:
    - sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali, sulla base dei quali dovrà essere organizzato il servizio idrico integrato;
    - sono state disciplinate le forme ed i modi di cooperazione tra gli Enti Locali per arrivare all'applicazione della 36/94.
    Si è pertanto avviata la regolamentazione tendente a porre fine alla frammentazione delle realtà operative legate al ciclo dell'acqua al fine di garantirne la gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
    La legge regionale ha predisposto che gli Enti Locali esercitino in modo associato le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato.
    Tale servizio dovrà essere organizzato e coordinato da una particolare Autorità denominata “Autorità d'Ambito”, da istituirsi per convenzione fra tutti gli Enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale (ambito di interesse è l'ambito n. 3 “Torinese” comprendente 306



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Comuni e 13 Comunità Montane appartenenti alla Provincia di Torino).
    L'Autorità d'ambito sarà strutturata in una Conferenza dei rappresentanti delle singole aree territoriali omogenee e dal rappresentante della Provincia di Torino.
    I Lavori della Conferenza dovranno essere supportati da uffici amministrativi e tecnici.
    La Provincia di Torino, in adempimento del disposto della L.R. ha “assunto ogni iniziativa necessaria allo scopo ed ha esercitato le relative funzioni di coordinamento”.
    La Provincia di Torino nella prima seduta della Conferenza di tutti gli Enti Locali appartenenti all'Ambito territoriale n. 3, convocata per il 22 gennaio 1998, sulla scorta dei lavori preparatori precedentemente svolti, ha presentato le seguenti proposte:
    - bozza di convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito costituita da un articolato e contenente altresì linee guida strategiche di riferimento;
    - suddivisione delle aree territoriali omogenee;
    - calcolo delle quote in Conferenza dei rappresentanti delle aree territoriali omogenee.
    In tale sede da parte di rappresentanti di diversi Comuni e Comunità Montane vennero presentate osservazioni, che resero opportuna la costituzione di una Commissione tecnica ristretta per l'esame delle stesse e la redazione di una bozza di convenzione che tenesse conto delle osservazioni proposte che ad un attento esame della Commissione risultassero recepibili per legittimità e merito.
    Tale Commissione, ai cui lavori hanno partecipato molti di coloro che in sede di Conferenza si erano fatti portatori di osservazioni e suggerimenti, ha in questo arco di tempo proficuamente operato e si è pervenuti alla redazione di una bozza di convenzione condivisa dai membri della Commissione e della Conferenza dei rappresentanti degli Enti appartenenti all'Ambito 3 tenutasi l'8 giugno 1998.
    Vista la Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche” la quale dispone che gli Enti Locali devono organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui alla Legge 142/90 ed in particolare l'art. 9 che riporta:
    - comma 1: i Comuni e le Provincie di ciascun ambito territoriale ottimale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità;
    - comma 2: i Comuni e le Provincie provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8.06.1990 n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23.12.1992 n. 498.
    Vista la Legge Regionale n. 13 del 20.01.1997 ad oggetto “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5.01.1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”.



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    Vista la D.G.R. n.36/18438 in data 21.04.1997 “Adozione dei criteri e degli indirizzi per la stipula della convenzione dell'Autorità d'ambito”.
    Vista la convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito attualmente composta da un articolato costituito di 25 articoli e da due allegati rispettivamente denominati alleg. A) “Linee guida strategiche di riferimento” e alleg. D) “Quote di partecipazione all'Autorità d'ambito e rappresentazioni cartografiche”.
    Visto che tale composizione verrà ad essere successivamente integrata da altri due allegati denominati rispettivamente alleg. B) contenente i provvedimenti di approvazione assunti a maggioranza assoluta dai rispettivi Consigli Comunali, di Comunità Montana e Provinciale e alleg. C) contenente gli atti di nomina ai legali rappresentanti degli Enti dell'Ambito, così come espressamente indicato tra le premesse dell'articolato della convenzione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di approvare la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, regolante i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n.3 “Torinese” così come individuata in premessa e allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2)    di dare mandato al Sindaco della Città di sottoscrivere la suddetta Convenzione;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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