Settore Centrale Patrimonio
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Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio
VP

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 13 agosto 1998)

OGGETTO: AREE DESTINATE AD USO PUBBLICO NEL QUARTIERE FALCHERA. DISMISSIONE GRATUITA DALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA AL COMUNE DI TORINO. PROVVEDIMENTI.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il programma di edificazione della Falchera venne realizzato in due epoche:
- nella prima, nel corso degli anni '50, si realizzò la costruzione del complesso edilizio della Falchera Vecchia, a cura della Gestione INA-CASA su aree di sua proprietà;
- nella seconda, negli anni '70, si compirono gli interventi di edilizia pubblica e residenziale della Falchera Nuova, a cura dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Torino (I.A.C.P.), nelle aree costituenti la zona E 2 del P.E.E.P. del Comune di Torino, approvato con D.M. 15/06/1963 e successive modificazioni.
    Tali ultime aree vennero in parte acquisite in proprietà dal Comune e in parte in proprietà dallo I.A.C.P., rispettivamente con i decreti di esproprio del Presidente della Giunta Regionale n. 3149 del 10 settembre 1974 e n. 627 del 10 febbraio 1977.
    Per la Falchera Vecchia, in relazione all'esigenza di attuare una sistemazione completa e definitiva del complesso edilizio e di assicurare i servizi civici e sociali, in data 16 marzo 1959 venne stipulata una convenzione tra la Città e la Gestione INA-CASA in esecuzione della deliberazione consiliare del 19 gennaio 1959.
    Con tale convenzione venne previsto che la Gestione sistemasse le aree stradali e le zone verdi e che, a lavori ultimati, le cedesse gratuitamente al Comune che, in correlazione, avrebbe assunto l'obbligo della loro conservazione e manutenzione, nonché della loro vigilanza e pulizia, a partire dalla data dell'atto formale di trapasso delle aree stesse.
    Successivamente, con deliberazione doc. n. 253/73 del Consiglio Comunale del 29 maggio 1973 (proposta dalla Giunta Municipale il 23 gennaio 1973), venne approvato un atto aggiuntivo alla citata convenzione del 19 gennaio 1959, predisposto dalla Gestione Case Lavoratori (G.E.S.C.A.L.). Con tale schema di atto vennero definite le aree adibite ad uso pubblico (strade, piazze, zone a verde, ecc.) con una superficie complessiva di mq. 120.530 circa, e venne anche prevista la cessione gratuita al Comune dei fabbricati destinati ad accogliere i principali servizi



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sociali e commerciali del quartiere e le aree sulle quali gli stessi insistono.
    Tale atto aggiuntivo non venne però stipulato, pur in assenza di elementi ostativi, come confermato dalla recente disamina degli atti di archivio.
    Analoghe soluzioni vennero adottate per la Falchera Nuova, con la differenza però che le aree erano in parte di proprietà del Comune per effetto del citato decreto d'esproprio n. 3149 del 10 settembre 1974.
    Circa i soggetti, va tenuto presente che, nel periodo interessato, alla Gestione INA-CASA succedette la Gestione Case per Lavoratori (G.E.S.C.A.L.) ed a questa l'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la Provincia di Torino (I.A.C.P.) ed infine l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.)
    Il gruppo di lavoro misto (Città - A.T.C.) costituito fin dal 1994 presso il Settore Patrimonio con l'obiettivo di predisporre i previsti trasferimenti di aree dall'A.T.C. alla Città nei grandi quartieri (Falchera, Mirafiori Sud, Vallette, ecc.) può ora concludere la propria attività in quanto i geometri incaricati tramite il Collegio stanno ultimando i frazionamenti e gli aggiornamenti catastali.
    Le aree oggetto di dismissione gratuita sono qui di seguito sinteticamente indicate:
strade già precedentemente accatastate FALCHERA VECCHIA        mq. 63.905
strade già precedentemente accatastate FALCHERA NUOVA        mq. 18.011
aree frazionate da accatastare con nuova destinazione
ai fini della dismissione alla Città come strade                    mq. 63.252

TOTALE AREE STRADALI                            mq. 145.168

aree verdi                                            mq. 46.711

TOTALE complessivo AREE STRADALI E VERDI            mq. 191.879

    L'A.T.C. ed il COMUNE hanno concordemente espresso l'intento di formalizzare la dismissione delle aree sopra indicate e analiticamente riportate nel prospetto allegato.
    Le aree, già in parte trasformate a giardino e parco giochi attrezzato su specifica autorizzazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.), sono escluse dal presente provvedimento e si fa riserva di procedere in seguito con apposita deliberazione, dopo la conclusione delle trattative in corso.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;



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    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di acquisire gratuitamente dall'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) le aree del Quartiere Falchera Vecchia e Nuova riportate nel prospetto allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1 - n. ) e rappresentate nella planimetria catastale in scala 1:1000 (all. 2 - n. ) e nella planimetria descrittiva d'insieme in scala 1:1500 (all. 3 - n. );
2)    di eseguire la presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della dismissione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva del 15 giugno 1992 e s.m.i., tra il Comune di Torino e l'A.T.C., con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare , ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3)    di attribuire, ai soli effetti fiscali, alle aree cedute il valore complessivo di L. 600.000.000 (seicentomilioni);
4)    di stabilire che tutte le spese di atto e conseguenti siano a carico della Città, che chiede l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali ed ogni altra agevolazione tributaria vigente in materia, trattandosi di acquisto di aree destinate a demanio o a servizi pubblici.
    Le spese di atto di cui al precedente punto 4 saranno sostenute dal settore competente.
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