Divisione Servizi Tributari
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RG - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 4 agosto 1998)

OGGETTO: ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE TEMPORANEAMENTE PRECLUSE AL TRAFFICO - PIAZZA CASTELLO - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    e dell'Assessore Alfieri:

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9605963/13), esecutiva dal 15 novembre 1996, è stata approvata con decorrenza 1° gennaio 1996 l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 86 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 a titolari di esercizi commerciali e artigianali situate in zone cittadine interessate ad un'opera pubblica che abbia precluso la circolazione veicolare per oltre sei mesi.
    Nel periodo giugno 1997 - marzo 1998 in piazza Castello a causa di lavori relativi alla sistemazione viabile della piazza la circolazione tra via Roma e via Po nella zona sud della piazza è stata vietata dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998, come risulta dalla nota del Settore Tecnico III S.P. prot. 3732 del 1° giugno 1998.
    Si ritiene pertanto sussistano i presupposti per il rimborso ai titolari di esercizi commerciali e artigianali situati nella zona: piazza Castello, tratto da via Roma a via Po, zona sud della piazza come da allegata planimetria.
    Considerato inoltre il rilevante disagio creatosi nell'area, occorre ricomprendere tra gli aventi diritto al rimborso anche i titolari degli esercizi commerciali e artigianali situati nella via Accademia delle Scienze nel tratto da piazza Castello a via Cesare Battisti e la Galleria Subalpina nonché le attività situate eventualmente negli immobili all'angolo di piazza Castello con via Roma da un lato e via Po dall'altro limitatamente al primo n° civico.
    Tenuto conto del periodo di divieto al traffico che su base annua corrisponde a poco più di 6 mesi (50,136%) e che la zona era vietata al traffico veicolare ma non pedonale e gli esercizi commerciali erano comunque aperti, si ritiene equo rimborsare una quota del 50% relativamente all'imposta per la pubblicità e per la tassa annuale di occupazione suolo pubblico relativa al periodo d'imposta 1997.



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    Per quanto attiene all'I.C.I.A.P., tenuto conto che l'imposta versata nel 1997 è stata commisurata al maggior reddito conseguito nel 1996 si ritiene che possa essere riconosciuto un rimborso del 30% dell'I.C.I.A.P. versata da commercianti e artigiani se relativi all'attività esercitata nei locali nella zona predelimitata.
    Non si ritiene di poter dare corso al rimborso di altri tributi comunali in quanto:
-    l'I.C.I. ha natura patrimoniale ed il valore patrimoniale dei negozi non è certo stato diminuito dagli interventi in questione. Inoltre un rimborso al proprietario dei muri del negozio creerebbe disparità di trattamento nei confronti di un esercente che ha l'immobile in locazione;
-    la TARSU è dovuta per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e non risulta che nel periodo in questione esso sia stato interrotto.
    Le domande di rimborso, indirizzate alla Divisione Tributi - corso Vittorio Emanuele II, 8 - Torino, dovranno essere effettuate dagli aventi diritto entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.
    Gli uffici provvederanno alla liquidazione nei successivi 90 giorni, previo controllo della congruità dei tributi da rimborsare.
    La domanda, con allegate le copie delle ricevute di pagamento riferite all'anno finanziario 1997, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, la Ragione Sociale, il n° di codice fiscale, l'Istituto di Credito e il conto corrente sul quale accreditare il rimborso oppure, se preferita, l'opzione di incasso tramite mandato della Civica Tesoreria.
    Le somme presunte da rimborsare stimate in L. 60.000.000 trovano capienza nei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 94 del 22 maggio 1998 (mecc. 9804375/13), esecutiva dall'11 giugno 1998 e n. 129 del 13 luglio 1998 (mecc. 9806137/13), esecutiva dal 17 agosto 1998.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9605963/13), esecutiva dal 15 novembre 1996;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati il rimborso nella misura del 50% dell'imposta annuale sulla Pubblicità e la Tassa annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nella misura del 30% dell'I.C.I.A.P.corrisposte nell'anno 1997 agli esercizi commerciali e artigianali situati in piazza Castello nel tratto tra via Roma e via Po lato sud;
2)    di comprendere nella agevolazione di cui trattasi anche gli esercizi commerciali e artigianali situati nella via Accademia delle Scienze nel tratto da piazza Castello a via Cesare Battisti e la Galleria Subalpina nonchè le attività situate negli immobili d'angolo di piazza Castello con via Roma e via Po limitatamente al primo n. civico;
    Le domande di rimborso dovranno pervenire alla Divisione Tributi - corso Vittorio Emanuele II, 8 - Torino, entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.
    La liquidazione avverrà nei successivi 90 giorni. La domanda, con allegate le copie delle      ricevute di pagamento, riferite all'anno finanziario 1997, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, la Ragione Sociale, il n° di codice fiscale, l'Istituto di Credito e il conto corrente sul quale accreditare il rimborso oppure, se preferita, l'opzione di incasso tramite mandato della Civica Tesoreria.
    Le somme presunte da rimborsare stimate in £ 60.000.000 trovano capienza nei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 9804375/13) citata in narrativa e (mecc. 9806137/13) citata in narrativa.
    Si fa comunque riserva di ulteriore impegno di fondi non appena siano quantificati gli importi da rimborsare.
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