Divisione Mobilità
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Settore Parcheggi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 28 luglio 1998)


OGGETTO: P.U.P. LEGGE 122/89 - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO “MADAMA CRISTINA” - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E PARZIALE MODIFICA DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Alfieri.

    Il Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Torino, formulato ai sensi e per gli effetti della legge 24 marzo 1989 n. 122, prevedeva, tra gli altri, anche la realizzazione di parcheggi sotto alcune piazze cittadine interessate dal commercio ambulante (c.d. parcheggi mercatali), compreso quello da realizzare in Piazza Madama Cristina.
    Di conseguenza, con deliberazione della Giunta Municipale in via d'urgenza del 15 marzo 1990 (mecc. 9003731/03), esecutiva dal 30 maggio 1990 convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 326 del 20 maggio 1991 (mecc. 9104317/02), esecutiva dal 20 giugno 1991 venne approvata la realizzazione di un parcheggio nel sottosuolo dell'area mercatale di piazza Madama Cristina, nonché l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione alla Società CIESSEPI' - CONFESERCENTI Cooperativa a r.l., formata anche da ambulanti del mercato.
    Con deliberazione n. 6660 della Giunta Comunale del 23 giugno 1992 (mecc. 9207898/17), esecutiva dal 14 luglio 1992 venne approvato il progetto di massima del suddetto parcheggio, che prevedeva la realizzazione di n. 437 posti auto di cui 60% a rotazione e 40% ad uso privato, nonché di una superficie di mq. 6018 da destinare ad attività diverse.
    In data 30 dicembre 1992 tra la Città di Torino e la Società di cui sopra venne firmata la convenzione (rogito notaio Bertani, rep. n°108990), redatta sulla base di uno degli schemi di convenzione da utilizzare, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di parcheggi sottostanti aree mercatali, approvati con deliberazione n. 345 del Consiglio Comunale del 20 maggio 1991 (mecc. 9104243/48), esecutiva dal 15 luglio 1991.



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    Successivamente, con deliberazione del Commissario Straordinario del 12 marzo 1993 (mecc. 9301916/17), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 2 aprile 1993 su richiesta della Concessionaria, venne approvato un nuovo progetto di massima a variante di quello precedentemente approvato che riprendeva fondamentalmente l'impostazione generale del progetto precedente, prevedendo alcune modifiche progettuali, in particolar modo rispetto alla viabilità interna del parcheggio nonché alla distribuzione di posti auto, fermo restando l'ingombro complessivo del manufatto. Con il nuovo progetto il numero di posti auto è variato da 437 a 486 con un aumento di 49 posti auto. Conseguentemente a ciò, in data 4 giugno 1993 venne stipulato un atto aggiuntivo e rettificativo della convenzione precedentemente firmata (rogito notaio Bertani, rep.n.112828).
    Ai sensi dell'art. 5 della convenzione, la Concessionaria avrebbe dovuto presentare il progetto esecutivo del parcheggio entro 90 giorni dalla notifica della concessione edilizia, avvenuta il 23 gennaio 1995: tale progetto venne presentato l'8 maggio 1995 ed in merito allo stesso l'Amministrazione richiese integrazioni in data 19 maggio 1995, cui la Concessionaria provvide in data 24 ottobre 1995.
    Avendo peraltro la Concessionaria informalmente segnalato difficoltà connesse al raggiungimento dell'equilibrio economico su cui si deve fondare la realizzazione del parcheggio, la Civica Amministrazione, con note in data 17 ottobre 1995, 29 febbraio, 12 giugno, 31 luglio e 24 settembre 1996, si era dichiarata disponibile ad esaminare, ed eventualmente accogliere, eventuali correttivi tesi a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di cui sopra, preferibilmente attraverso proposte modificative degli aspetti quantitativi e progettuali del parcheggio, prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo presentato.
    Con note in data 29 marzo, 2 settembre e 7 ottobre 1996 la Concessionaria manifestava l'intenzione di presentare una soluzione riduttiva del progetto presentato, ma non provvedeva, nonostante i termini assegnati dall'Amministrazione, a predisporre e consegnare idoneo progetto alternativo, completo degli elaboratori necessari per la sua approvazione.
    La Concessionaria, con nota in data 15 novembre 1996, proponeva alla Città una possibile soluzione di variante al progetto del parcheggio, soluzione che teneva conto delle mutate condizioni economico-sociali del Quartiere, nonché garantiva, nel caso di erogazione del contributo ex Lege 122/89, la possibile realizzazione del parcheggio in ragione della rivista congruità del piano economico-finanziario complessivo dell'intervento medesimo. Tale proposta di variante non era però completa degli elaborati necessari per procedere alla sua approvazione.
    Pertanto, poiché il progetto esecutivo presentato in data 24 ottobre 1995, redatto in conformità al progetto di massima a suo tempo approvato, era stato favorevolmente esaminato da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali, con deliberazione della Giunta Comunale 30 dicembre 1996 (mecc. 9608919/06), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 2 febbraio 1997 venne approvato il progetto medesimo, con ciò ottemperando all'iter



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procedurale previsto in convenzione ed esplicando, così, un atto formale richiesto dalla convenzione medesima.
    Peraltro la Città, con nota del 30 dicembre 1996, pur avendo approvato il progetto esecutivo, si dichiarava tuttavia ancora disponibile ad esaminare altre soluzioni progettuali.      A tale nota la Concessionaria rispondeva con lettera in data 20 gennaio 1997 con la quale, ad integrazione del progetto di variante presentato incompleto in data 15 novembre 1996, chiariva alcuni dati ivi contenuti.
    La Civica Amministrazione, nell'ottica di un possibile accoglimento della richiesta di contributo, con nota del 5 marzo 1997, informava la Concessionaria di aver inoltrato, per l'approvazione del Consiglio Comunale, un provvedimento che, nell'ambito di una variazione del Programma Urbano dei Parcheggi, prevedeva altresì la possibilità di concedere un contributo ex lege 122/89 per la realizzazione di parcheggi mercatali. Con la stessa nota si informava altresì di aver inoltrato alla Circoscrizione competente il progetto di variante per l'acquisizione del parere di competenza. La Concessionaria, con nota del 9 aprile 1997, rievidenziava come la variante presentata si fosse resa necessaria per garantire la fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa e ribadiva la richiesta di accedere al contributo ex Lege 122/89.
    Il progetto di variante presentato, prevedendo una riduzione dimensionale del progetto originario, rispondeva quindi alle esigenze prioritarie manifestate dalla Amministrazione Comunale e dalla Circoscrizione competente di ridurre l'impatto ambientale dell'opera, soprattutto durante il periodo di esecuzione dei lavori. Il progetto veniva ampiamente dibattuto con gli operatori commerciali, i residenti nella zona e la Circoscrizione.
    La Concessionaria inoltre segnalava che alla costruzione di tale parcheggio avrebbe provveduto una Società facente capo alla Società Torino Parcheggi s.r.l.; a tale proposito si è riscontrato, unitamente al Sevizio Centrale Acquisti Contratti ed Appalti ed al Servizio Centrale Affari Legali, che gli accordi tra la Società Torino Parcheggi e la Concessionaria sulla costruzione del parcheggio sono anteriori alla stipula della convenzione avvenuta nel dicembre 1992 e pertanto, essendo la fase esecutiva da considerarsi già avviata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme in tema di lavori pubblici, non vi è l'obbligo di applicare le disposizioni oggi vigenti in materia di affidamento dei lavori da parte della Concessionaria, di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..
    A seguito dei confronti avvenuti sulla proposta di variante, la Circoscrizione approvava tre diversi ordini del giorno (nn.71, 72 e 73 del 16 dicembre 1997) con i quali veniva richiesto che la Società Concessionaria, prima della firma della convenzione, presenti una fidejussione pari al 10% dell'importo dell'opera da realizzarsi; di recepire le proposte formulate dalle associazioni di categoria, ovvero di contenere i lavori nel tempo massimo di 18 mesi; di adottare tutte le soluzioni possibili al fine di garantire il transito dei mezzi pubblici su gomma sulla Via Madama Cristina, anche in corrispondenza della piazza, in tutte le fasi di cantiere che permettano una transibilità dei bus in sicurezza e, nei periodi più critici, far studiare e proporre



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dall'ATM una soluzione alternativa adeguata alle esigenze di tutta l'utenza interessata; di istituire una Consulta composta da rappresentanti dei commercianti, degli ambulanti, della Circoscrizione e degli Uffici Tecnici comunali; di mantenere la natura di parcheggio mercatale; di garantire il ripristino commerciale del mercato; di garantire i posti di lavoro, con l'impegno quindi del ritorno del mercato nella posizione originaria, mantenendo invariato il numero complessivo dei banchi; nonché infine veniva evidenziato che la realizzazione del parcheggio fosse parte integrante di una proposta di riqualificazione di tutta l'area, liberandola dalle auto in sosta e dai furgoni degli operatori. In tali ordini del giorno veniva inoltre richiesto che il Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) della piazza medesima e delle zone interessate limitrofe, finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici, venisse predisposto di concerto con la Concessionaria e la Consulta di cui sopra.
    La Piazza Madama Cristina, infatti, è interessata, oltre che dalla realizzazione del parcheggio interrato da parte della Ciessepì Confersercenti, anche da interventi di riqualificazione di cui al Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994, predisposto dalla Divisione Urbanistica - Settore Progetti di Riassetto Urbano, ammesso a finanziamento ex art. 2, comma 2, L. 179/92 per L. 4,124 miliardi con i quali, verranno realizzate sulle vie limitrofe alla piazza opere di arredo urbano, la copertura della sede mercatale, nonché opere di risistemazione superficiale della piazza.
    Rispetto invece ad alcune altre indicazioni contenute negli ordini del giorno di cui sopra circa la realizzazione del parcheggio, votati dalla Circoscrizione, si evidenzia che esse in buona parte sono già contenute nella convenzione sottoscritta (quali l'obbligo di prestare fidejussione che attualmente però è prevista nella misura del 5% da prestarsi ad inizio lavori e che sarà aumentata al 10% del costo di costruzione dell'opera, e sarà versata alla firma dell'appendice alla convenzione anzichè prima dell'inizio dei lavori, così come richiesto dalla Circoscrizione; mantenimento della viabilità sia pubblica che privata durante l'esecuzione dei lavori; indicazione del soggetto gestore); rispetto invece all'indicazione di far prestare garanzia per il contributo, ex lege 122/89, si evidenzia che tale modalità è già stabilita dalla Regione Piemonte, la quale, a garanzia di ogni singola rata di contributo, richiede che venga prestata fidejussione di pari importo. Per quanto riguarda il tempo di realizzazione del parcheggio, che nei suddetti ordini del giorno viene indicato in 18 mesi, si ritiene di condividere tale indicazione e di modificare conseguentemente sul punto la convenzione.
    Il progetto di variante presentato conferma da un lato la realizzazione di un piano per attività diverse pari a mq. 3.800, dall'altro riduce il numero totale di posti auto, in quanto il parcheggio si svilupperà su tre piani interrati anzichè su quattro, per un totale di n. 259 posti auto, nonché sarà ridotta l'area di ingombro del parcheggio medesimo.
    Il progetto di variante prevede inoltre che tutti i posti auto saranno interamente destinati all'uso pubblico a rotazione.
    Rispetto alla richiesta della Concessionaria di accedere al contributo statale ex lege 122/89, ora erogato dalla Regione Piemonte, commisurato alla realizzazione di posti pubblici a



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rotazione, si rende opportuno rilevare che tale richiesta trova riscontro nell'art. 4 della convenzione sottoscritta, il quale prevede che, qualora future provvidenze di legge siano utilmente usufruibili al fine della realizzazione del parcheggio, “il Concedente si impegna ad assumere tutti i provvedimenti necessari per far usufruire di tali provvidenze il Concessionario”; pertanto la richiesta formulata dalla Concessionaria può essere soddisfatta, utilizzando a tal fine parte del contributo di L. 6 miliardi che, nell'attuale Programma Urbano dei Parcheggi, a seguito della parziale modifica effettuata con deliberazione n. 80 del Consiglio Comunale in data 10 marzo 1997 (mecc. 9701006/06), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 4 aprile 1997 approvata dalla Regione Piemonte con DGR 189-19742 del 2 giugno 1997, è destinato alla realizzazione di parcheggi in area mercatale.
    Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione stipulata, la Concessionaria ha inoltre presentato il nuovo progetto per la sistemazione dell'area necessaria per il trasferimento provvisorio del mercato sul sedime stradale di Corso Marconi, anzichè lungo parte della Via Madama Cristina come invece precedentemente previsto.
    Tale spostamento dovrà avvenire contestualmente all'inizio dei lavori ed il mercato dovrà essere ripristinato entro e non oltre il mese successivo al termine dei lavori.
    Rilevato l'estremo stato di degrado in cui versa il Quartiere S. Salvario, e particolarmente l'area mercatale interessata dalla costruzione del parcheggio, più volte lamentato dagli abitanti e dai commercianti della zona, nonché dagli stessi ambulanti e dalla Circoscrizione, rilevato inoltre non più ulteriormente procastinabile un intervento di riqualificazione ambientale che restituisca l'area al decoro e alla conseguente fruizione dei suoi abitanti ed operatori, considerato che il progetto di variante risponde adeguatamente a tali esigenze ed è stato favorevolmente accolto dai soggetti interessati dianzi indicati e dai competenti Uffici Comunali, in sede di conferenza dei Servizi presente anche la Circoscrizione competente, si rende di conseguenza ora necessario approvare il nuovo progetto di variante al progetto di massima (ora progetto preliminare), nonché modificare conseguentemente alcune parti della Convenzione già stipulata tra la Città e la Società Cooperativa Ciessepì firmata in data 30 dicembre 1992 rep. n. 108990 tale da adeguarla al nuovo progetto di variante di cui sopra ed alle nuove situazioni nel frattempo verificatesi; modifiche che dovranno essere recepite quale appendice della convenzione.
    Si rende infine necessario, in accoglimento degli ordini del giorno approvati dalla Circoscrizione, prevedere l'istituzione di una “Consulta”, composta da rappresentanti dei commercianti, degli ambulanti, della Circoscrizione e degli Uffici Tecnici della Divisione Mobilità del Comune che verificherà la rispondenza tecnica dei progetti a quanto richiesto negli ordini del giorno della Circoscrizione medesima, constatando l'andamento dei lavori e proponendo, se del caso, alternative per le varie fasi del cantiere.
    Dovrà inoltre essere prestata dalla Concessionaria fidejussione, che attualmente è prevista nella misura del 5%, del costo dell'opera che sarà aumentata al 10% da presentare



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però alla firma dell'appendice alla convenzione già sottoscritta anzichè all'inizio dei lavori, come previsto dalla convenzione attuale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, a modifica del progetto già approvato con le deliberazioni (mecc. 9104243/48) e (mecc. 9207898/17) citate in premessa ed allegato alla convenzione n. di rep. 108990 stipulata in data 30 dicembre 1992 tra la Città di Torino e la Cooperativa Ciessepì, così come modificato con deliberazione mecc. 9301916/17 citata in premessa, il nuovo progetto di massima (ora progetto preliminare), di variante al progetto precedente e composto dai nuovi seguenti elaborati, mentre vengono confermati gli elaborati già approvati con deliberazione Giunta Comunale 23 giugno 1992 (mecc. 9207898/17) così come modificata con deliberazione del Commissario Straordinario del 12 marzo 1993 (mecc. 9301916/17):
    -     relazione tecnico illustrativa, quadro economico e fasi di cantiere (punto a dell'art. 2 della convenzione) (all. 1 - n. );
    -    planimetria stato attuale scala 1:500 (punto d dell'art. 2 della convenzione) (all. n. 2 - n. );
    -    planimetria di progetto estesa ai limiti dell'ambito di influenza scala 1:1000 (punto n dell'art. 2 della convenzione) (all. 3 - n. );
    -    pianta piano terra quota 0.00 scala 1:200 (punto h dell'art. 2 della convenzione) (all. 4 - n. );
    -    pianta a livello strada con sistemazione parte superficiale scala 1:100 (punto o dell'art. 2. della convenzione) (all. 5 - n. );
    -    pianta piano primo interrato scala 1:200 (punto h dell'art. 2 della convenzione) (all. 6 - n. );

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    -    pianta piano secondo interrato scala 1:200 (punto h dell'art. 2 della convenzione) (all. 7 - n. );
    -    pianta piano terzo interrato scala 1:200 (punto h dell'art. 2 della convenzione) (all. 8 - n. );
    -    sezioni (punto i dell'art. 2 della convenzione) (all. 9 - n. );
    -    progetto di sistemazione e modifica delle reti tecnologiche (punto f dell'art. 2 della convenzione) (all. 10 - n. );
    -    distribuzione impianto antincendio, collegamento acquedotto pianta piano terra scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 11 - n. );
    -    distribuzione impianto antincendio pianta piano primo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 12 - n. );
    -    distribuzione impianto antincendio pianta piano secondo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 13 - n. );
    -    distribuzione impianto antincendio pianta piano terzo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 14 - n. );
    -    distribuzione impianto antincendio impianto sprinkler pianta piano terzo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 15 -n. );
    -    distribuzione impianto elettrico pianta piano terra scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 16 - n. );
    -    distribuzione impianto elettrico pianta piano primo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 17 - n. );
    -    distribuzione impianto elettrico pianta piano secondo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 18 - n. );
    -    distribuzione impianto elettrico pianta piano terzo interrato scala 1:200 (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 19 - n. );
    -    impianto elettrico schema a blocchi (punto m dell'art. 2 della convenzione) (all. 20 - n. );
    Il nuovo progetto del parcheggio nel sottosuolo dell'area mercatale di Piazza Madama Cristina, risultante dalla variante, prevede la realizzazione di un parcheggio di dimensioni più ridotte articolantesi su tre piani interrati e comprendente un totale di n. 259 posti auto da destinarsi interamente all'uso pubblico a rotazione; invariata resta invece la sistemazione del 1° piano interrato, destinato ad attività diverse, ora però di dimensioni più ridotte e pari a mq. 3.800.
    Il nuovo progetto preliminare fornisce una indicazione in merito alle opere da realizzare per la risistemazione superficiale del plateatico mercatale.
    Si rimanda al progetto esecutivo l'esatta indicazione dei materiali e delle tipologie da utilizzare sia per la predisposizione dal plateatico mercatale, sia per i volumi dei manufatti emergenti. In sede di progetto esecutivo verrà inoltre dettagliato e quantificato il costo delle opere di risistemazione superficiale fermo restando gli oneri a carico della



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    Concessionaria in merito alla spesa da sostenere così come riportato in convenzione e nell'atto di sottomissione già sottoscritto ed allegato alla deliberazione della Giunta Comunale del 23 giugno 1992.
    Tale progetto dovrà essere allegato all'appendice alla Convenzione rep. n. 108990, da stipularsi tra la Città di Torino e la Soc. Ciessepì Confesercenti Cooperativa a r.l..
    Gli elaborati di cui sopra, e quelli di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento acquisiranno natura di atti pubblici. Ne verrà quindi omessa l'allegazione all'appendice alla convenzione da stipularsi con la Concessionaria per le modifiche resisi necessarie a seguito dell'approvazione della variante di cui al presente provvedimento deliberativo, a condizione che la Concessionaria dichiari di conoscerli in ogni loro aspetto e di impegnarsi alla realizzazione del manufatto in conformità ad essi. Tali eleborati verranno depositati nell'archivio del Comune, che ne curerà la custodia e ne garantirà, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie;
2)    di approvare che la Concessionaria o chi per essa, presti cauzione pari al 10% del costo di costruzione (anzichè del 5%) alla firma dell'appendice della convenzione anzichè all'inizio dei lavori;
3)    di approvare altresì, conseguentemente, le seguenti altre modifiche alla convenzione stipulata di cui al precedente punto 1;
    -    all'art.2, 7° comma, 4° rigo, prevedere un totale di posti di sosta di n. 259 anzichè n. 437 ed al 6° rigo mq. 3.800 lordi destinati ad attività diverse;
    -    all'art. 4, (pag. 15 della convenzione,) sostituire il penultimo comma con il seguente “Ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 e del Decreto Ministeriale n. 41 del 14 febbraio 1990, la Concessionaria per la realizzazione dell'opera potrà usufruire di un contributo commisurato al numero di posti auto a rotazione effettivamente realizzati;
    -    all'art. 5 sostituire il 1° comma fino a “Il mancato benestare delle Sopraintendenze ”con il seguente testo: “ Essendo il parcheggio un'opera pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 662/96, l'approvazione del progetto esecutivo avrà i medesimi effetti della concessione edilizia purchè venga allegata al progetto medesimo la relazione di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche-edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche”;
    Eliminare tutto il 3° comma dell'art.5 da “Entro il termine di 45 ....... ” a “competenti Uffici Comunali”.
    Al 4° comma dell'art. 5 sostituire le parole: “dalla notifica della concessione edilizia” con le parole: “dalla sottoscrizione della presente convenzione”, nonché eliminare le ultime parole dopo PRG e cioè “nonché conformemente al progetto oggetto della concessione edilizia”.



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    Al 6° comma dell'art. 5, indicante gli elaborati del progetto esecutivo, alla lettera e) sostituire la parola “ambito” con la parola “area”; inoltre togliere dagli elaborati del progetto esecutivo, quello indicato alla lettera l) (studio planivolumetrico o sistemazione d'assieme, scala 1:500) e di conseguenza assegnare all'elenco degli elaborati successivi le lettere conseguenti a tale soppressione, ed alla lettera s), terzo rigo, eliminare le parole “uso privato”.
    Dal 1° rigo dell'art. 6 eliminare le parole “Rilasciata la concessione edilizia” ed iniziare quindi il 1° comma con “Intervenuta l'esecutività...... ”.
    All'art. 6°, 13° comma, (pag. 24 della convenzione) prevedere che le opere dovranno essere eseguite “entro 540 (cinquecentoquaranta)” giorni anzichè “entro 720 (settecentoventi)”;
    Sostituire l'intero testo dell'art. 11 (Gestione) (pagg. 32-41 della convenzione) con il seguente:
    “Il parcheggio sarà gestito a cura e spese della Concessionaria.
    A tale scopo la stessa, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, provvede a redigere un Regolamento del parcheggio che, previa approvazione del Comune di Torino, deve essere portato a conoscenza di tutti gli utenti del parcheggio.
    La destinazione d'uso del manufatto del parcheggio è così ripartita:
    1)    n. 259 posti auto, destinati all'uso pubblico a rotazione con sistema di pagamento in base a tariffa oraria o abbonamento;
    2)    spazi per attività diverse per una superficie complessiva di mq. 3.800 lordi da cedere anche in proprietà superficiaria, destinati all'esercizio delle attività connesse con il parcheggio (elettrauto, autolavaggio, o simili), alla gestione del servizio di noleggio biciclette, per la quale fin da ora la Concessionaria espressamente si impegna, rinviando a successivo specifico provvedimento deliberativo le modalità per tale gestione ed i rispettivi obblighi ed adempimenti, al ricovero di attrezzature ed automezzi per l'esercizio del commercio ambulante ed al magazzinaggio di merci afferenti le attività commerciali ambulanti o fisse di superficie, per le quali ultime non potrà essere destinato più che un piano, compatibilmente con le norme di igiene di prevenzione incendi.
    Gli spazi destinati ad attività diverse a servizio delle attività commerciali di superficie sono riservati in primo luogo ai soci della cooperativa Concessionaria operatori commerciali ambulanti del mercato di Piazza Madama Cristina, in secondo luogo agli altri operatori commerciali ambulanti del mercato di piazza Madama Cristina ed in terzo luogo agli operatori commerciali la cui attività si svolge in modo continuativo e prevalente nell'ambito di influenza del parcheggio.
    Ai fini dell'esercizio delle prelazioni di cui sopra la Concessionaria provvederà ad invitare con raccomandata con ricevuta di ritorno i propri soci della Cooperativa Concessionaria operatori commerciali del mercato ad esercitare il loro diritto; qualora entro 3 (tre) mesi



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    dalla comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo le richieste di tali soci non abbiano esaurito l'offerta, la cessione di tali spazi può essere offerta con le modalità di cui sopra agli altri operatori commerciali ambulanti del mercato di piazza Madama Cristina non facenti parte della precedente categoria; qualora entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo neppure le richieste di questa seconda categoria di aventi diritto abbia esaurito l'offerta, gli spazi predetti possono essere offerti con le modalità di cui sopra a titolari di attività commerciali comunque operanti nell'ambito di influenza del parcheggio.
    Decorsi 12 (dodici) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo eventuali spazi destinati ad attività diverse di cui al precedente punto 2) rimasti inutilizzati possono essere ceduti, previo pubblico avviso su un giornale con cronaca locale, a soggetti titolari di attività commerciali operanti al di fuori dell'ambito di influenza del parcheggio.
    Resta comunque stabilito che i posti di sosta di uso pubblico a rotazione di cui al precedente punto 1) non possono essere destinati ad uso diverso dal parcheggio e che gli spazi per attività diverse di cui al precedente punto 2) non possono essere destinati ad un uso diverso da quello di attività connesse al parcheggio o di servizio alle attività commerciali esercitate nell'ambito di influenza del parcheggio, qualunque sia il proprietario degli spazi per attività diverse.
    Gli spazi per attività diverse possono essere liberamente gestiti dalla Concessonaria, ceduti in proprietà superficiaria o in locazione nel rispetto delle destinazioni e delle prelazioni di cui sopra.
    Gli atti dispositivi e contrattuali aventi ad oggetto tali spazi non potranno in ogni caso superare la durata della concessione e del diritto di superficie ad essa connesso e la Concessionaria dovrà inserire negli atti di locazione o di trasferimento del diritto di superficie e a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con espressa approvazione ex art. 1341, 2° comma C.C.:
    a)    tutti gli obblighi assunti da essa Concessionaria verso il Comune con il presente atto;
    b)    il divieto per i cessionari o loro aventi causa di cedere in proprietà superficiaria o in locazione a terzi gli spazi per attività diverse di cui sono titolari, se non nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui sopra.
    Al fine di poter verificare l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra la Concessionaria dovrà notificare al Comune tutti gli atti di cessione in proprietà superficiaria o in locazione stipulati.
    La Concessionaria provvederà direttamente alla gestione del parcheggio;
    La Concessionaria potrà affidare, previa approvazione del Comune, ferma restando l'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione antimafia, la gestione dei parcheggi, con ogni onere relativo, per parte o per tutta la durata della concessione ad altri soggetti, enti o società di documentata capacità tecnica ed economica.


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    Per la gestione dei posti di sosta pubblici a rotazione la Concessioria dovrà verificare in sede di 1° avvio la compatibilità dei sistemi di esazione, dei documenti di accesso, delle modalità di segnalamento di avvio al parcheggio che intende adottare, ecc. con i medesimi sistemi previsti dalla Città per i parcheggi a rotazione al fine di consentire l'allacciamento al sistema informatico di avvio, secondo le modalità di cui all'art. 6, convenendo fin d'ora che la Concessionaria sarà tenuta ad allacciarsi a propria cura e spese al sistema informatico di avvio, secondo le modalità di cui all'art. 6, convenendo fin d'ora che la Concessionaria sarà tenuta ad allacciarsi a propria cura e spese al sistema informatico di avvio che sarà funzionante per tutti i parcheggi pubblici a rotazione sul territorio comunale, nonché far parte dell'eventuale Ente, Società od Organismo coordinatore della gestione dei Parcheggi pubblici a rotazione che potrà essere costituito per iniziativa del Comune di Torino tra il Comune stesso o sue successive modificazioni, e i concessionari di tutti i parcheggi pubblici del territorio comunale.
    La Concessionaria dovrà altresì applicare le tariffe concordate con la Città ed attenersi alle direttive impartite dalla Città circa le modalità di esazione, ai documenti di accesso, al regolamento di avvio al parcheggio, così come indicato al precedente comma.
    A puro titolo indicativo, la tariffa oraria per i posti di sosta di uso pubblico a rotazione nell'orario dalle ore 07.00 (sette) alle ore 20.00 (venti) viene stabilita in lire 1.500 (millecinquecento) medie per ora o frazione di ora, a lire 1991 (millenovecentonovantuno); saranno possibili abbonamenti purchè l'importo medio orario non superi quello sopra indicato.
    Alla scadenza di ogni anno, entro il trentuno dicembre, la tariffa potrà essere adeguata a valere dal primo gennaio successivo applicando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie Torino, intervenuta entro il precedente trenta novembre, dandone comunicazione al Comune.
    Alla scadanza del terzo anno di funzionamento del parcheggio è possibile procedere ad una rideterminazione delle tariffe su richiesta scritta di una delle parti.
    L'ammontare della tariffa dovrà essere sempre arrotondato alle 100 (cento) lire superiori.
    La Concessionaria è in ogni caso responsabile nei confronti del Comune concedente dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione.
    La Concessionaria assume la gestione del parcheggio e dei servizi a proprio rischio. Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti della Concessionaria con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, fruitori di servizi, sublocatori o subconcessionari e terzi in genere.



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    Al fine di perseguire un corretto svolgimento dell'attività gestionale la Concessionaria:
    a)    si impegna per sè ed aventi causa ad utilizzare e a far utilizzare esclusivamente per gli usi stabiliti dal punto 2) dell'art. 11 gli spazi destinati ad attività diverse nel progetto di massima allegato al presente atto;
    b)     si impegna ad assicurare l'uso pubblico a rotazione dei posti di sosta realizzati nel parcheggio, ed individuati nel progetto di massima allegato al presente atto.
    Per contro il Comune Concedente:
    a)    si impegna, nell'area di influenza del parcheggio, come delimitata nella planimetria allegato “H”, a razionalizzare e regolamentare sia mediante atti amministrativi sia mediante opere a terra tale sosta in superficie, nel rispetto del disposto dell'art. 7, comma 1, lettera f) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lg. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni;
    b)    si riserva, nel caso di istituzione di posti a pagamento a raso nell'area d'influenza, ad affidare, con separato atto, la realizzazione e gestione alla Concessionaria, riservati se del caso posti di sosta gratuita ai residenti;
    c)    si riserva la facoltà di utilizzare con preavviso di un mese non più del 10% (dieci per cento) dei posti auto di uso pubblico a rotazione realizzati nella struttura di parcheggio come depositeria comunale delle auto rimosse per intralcio al traffico, per i veicoli operativi o comunque per proprie esigenze. Il compenso mensile dovuto a tale titolo alla Concessionaria per l'utilizzazione di tali posti auto sarà pari a L.150.000 (centocinquantamila)/posto auto per i posti auto destinati a tale scopo a lire 1991 (millenovecentonovantuno), ad esclusione del primo 3% (tre per cento) dei posti auto che sarà riservato a titolo gratuito alla Città;
    d)    si impegna a tenere conto dell'attività del parcheggio di piazza Madama Cristina ai fini di un suo coordinamento in relazione a nuove iniziative comunali di istituzione di parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico sul territorio comunale;
    e)     si impegna infine, in relazione all'esigenza di assicurare la massima fluidità del traffico e di facilitare l'afflusso dei veicoli in entrata ed in uscita dal parcheggio, ad assumere, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, ed anche successivamente qualora si rendesse opportuno, i provvedimenti amministrativi necessari onde regolare opportunamente la viabilità.
-    Dall'art. 12 , 2° comma (pag. 41 della conv.), sopprimere tutta la lettera a) di conseguenza la successiva lettera b) diventa punto a) e via di seguito.
-    All'art. 18 comma 1° (pag. 49 della conv.) prevedere che la Concessionaria o chi per essa presterà cauzione, alla firma dell'appendice alla convenzione, anzichè all'inizio dei lavori corrispondente al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione in luogo dell'attuale previsto 5%.
    Le spese d'atto relative e conseguenti all'atto aggiuntivo alla Convenzione sono a carico del Concessionario;


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4)    di approvare lo stralcio planimetrico dell'area oggetto del diritto di superficie così come modificato dalla variante di cui sopra, da allegare parimenti quale allegato A al nuovo atto aggiuntivo alla convenzione n. di rep. 108990 da stipulare tra la Città di Torino e la Soc. Ciessepì Confesercenti Cooperativa a r.l.; tale area risulta descritta a catasto nel foglio n. 1305 (all. 21 - n. );
5)    di approvare lo stralcio planimetrico dell'area di risistemazione della superficie, dell'area di influenza del parcheggio e dell'ambito di influenza dello stesso, così come modificato dalla variante di cui sopra, da allegare parimenti quale allegato B all'appendice alla convenzione n. di rep. 108990 da stipulare tra la Città di Torino e la Soc. Ciessepì Confesercenti Cooperativa a r.l. (all. 22 - n. );
    Ogni altro allegato alla convenzione già citata n. di rep. 108990 resta invece invariato;
6)    di approvare il progetto di sistemazione dell'area oggetto dello spostamento provvisorio del mercato TAV. M1-M2-M3-M4 (all. 23-24-25-26 - nn. ); tale spostamento dovrà avvenire contestualmente all'inizio dei lavori per la costruzione del parcheggio;
7)    di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione dell'appendice alla convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 1992, rogito notaio Bertani repertorio n. 108990, successivamente modificata con atto aggiuntivo stipulato in data 4 giugno 1993, rogito notaio Dott. Bertani repertorio n. 112828, tra il Comune e la Società Ciessepì-Confersercenti Cooperativa a r.l. con sede in C.so Principe Eugenio 7/d, 10122 Torino, con l'autorizzazione all'Ufficiale Rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione dell'appendice della convenzione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
8)    di approvare la richiesta della Concessionaria Società Ciessepì Confesercenti di accedere al contributo di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122, al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1990 n. 41 ed alla legge regionale 1° agosto 1996 n. 52, ora erogato dalla Regione Piemonte, assegnando alla Concessionaria un contributo commisurato al numero di posti auto a rotazione effettivamente realizzati pari a L. 5.180.000.000 (n. 259 posti auto a rotazione L. 20 milioni); utilizzando a tal fine parte del contributo di L. 6 miliardi previsto nel vigente Programma Urbano dei Parcheggi per i parcheggi di cui al gruppo A n. 9 (parcheggi in area mercatale);
9)    di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'accertamento e l'impegno della somma necessaria all'erogazione del contributo medesimo, nonché l'introito e l'erogazione da parte del Comune alla Concessionaria del contributo medesimo;
10)    di approvare ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificata dalla Legge 2 giugno 1995 n. 216, la nomina dell'Ing. Roberto BERTASIO, Dirigente del Settore Parcheggi quale Responsabile del Procedimento;



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11)    di approvare la nomina di una Consulta composta da rappresentanti designati dai commercianti, dagli ambulanti, dalla Circoscrizione e dagli Uffici Tecnici del Comune della Divisione Mobilità o loro sostituti che verificherà la rispondenza tecnica dei progetti a quanto richiesto negli ordini del giorno della Circoscrizione, indicati in narrativa e constaterà l'andamento dei lavori nonché provvederà a predisporre, se del caso, alternative per le varie fasi del cantiere.
    Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale la costituzione della Consulta con la presa d'atto della nomina dei rappresentanti e loro sostituiti, come designati dai soggetti di cui sopra;
12)    ai sensi dell'art. 49 lettera e) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, l'area che verrà occupata dal manufatto del parcheggio e dalle sue pertinenze è esente dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, posto che trattasi di impianto adibito a servizio pubblico del quale è prevista la devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione.
    Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città;
13)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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