Divisione Servizi Abitativi
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Settore Convenzioni e Contratti
VP

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 28 luglio 1998)

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO PAOLI - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E UNIVERSITARIA - CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il 16 marzo 1994 gli indirizzi nazionali per programmare i fondi ex Gescal 1992-1995, di cui alla Legge 17 febbraio 1992 n. 179.
    Il Consiglio della Regione Piemonte, per anticipare l'individuazione degli interventi finanziabili, con deliberazione n. 689-15149 del 12 ottobre 1993 aveva approvato un programma di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.
    La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 aprile 1994 (mecc. 9402719/47), ha approvato, in accordo con l'A.T.C. di Torino ed il Consorzio Intercomunale Torinese, la richiesta di localizzazione dei finanziamenti relativi al programma suddetto, includendovi gli interventi di nuova costruzione sulle aree comunali denominate “Nebiolo”, “Veglio” e “Paoli”.
    Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994 ha recepito gli indirizzi del CIPE e con deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996 ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-1995.
    Con deliberazione della Giunta Regionale n. 39-17658 del 24 marzo 1997 sono stati attribuiti all'A.T.C. di Torino i finanziamenti di L. 17.199.981.000 per l'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata relativo a n. 81 alloggi (P.I. n. 1123) ed il finanziamento di L. 7.182.378.000 relativo a n. 88 alloggi di residenza universitaria (P.I. n. 1173) da realizzarsi nell'area “Paoli”, Ambito 12.18 del P.R.G.
    Con note prot. nn. 1683/650 e 1684/650 in data 6 maggio 1997 la Regione Piemonte ha comunicato all'A.T.C. di Torino e per conoscenza alla Città che con la citata deliberazione del 24 marzo 1997 sono stati assegnati i finanziamenti.
    Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-21088 del 21 luglio 1997 la Città è stata autorizzata a destinare una parte degli alloggi programmati a favore di particolari categorie



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sociali nell'ambito delle finalità socio-assistenziali ed ha consentito la realizzazione nell'area “Paoli” di una comunità alloggio da 10 posti letto per anziani.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1997 (mecc. 9700295/09), esecutiva in data 24 febbraio 1997, è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo all'area summenzionata, adottato ai sensi degli artt. 38, 39, 40 della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
    Con nota in data 9 aprile 1997, prot. n. 73, l'A.T.C. di Torino ha chiesto alla Città di procedere all'assegnazione dell'area summenzionata a favore dell'Agenzia medesima ed alla predisposizione dell'atto convenzionale per la concessione del diritto di superficie.
    Inoltre, con istanza prot. 1997-1-18712 in data 2 dicembre 1997, l'Agenzia ha richiesto la concessione edilizia relativa agli interventi summenzionati.
    L'immobile, di mq.3.810 circa, è distinto a catasto al Foglio 423 n. 49 parte ed è più precisamente individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento.
    L'A.T.C. si impegna a locare le unità abitative ai soggetti aventi diritto ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46, come modificata dalla L.R. 26 luglio 1996 n. 51.
    Gli immobili destinati a residenze universitarie saranno amministrati dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituzionalmente competente, e soggetti alle disposizioni di Legge e regolamentari in materia.
    L'onere a carico della concessionaria per la concessione del diritto di superficie è determinato in L. 2.536.700.000 per costo dell'area, secondo la stima dell'Ufficio Tecnico della Città, oltre a L. 1.416.946.764 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per un totale di L. 3.953.646.764.
    Non è dovuto il contributo di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che viene disciplinato da convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex. art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865.
    Occorre pertanto procedere all'approvazione della concessione del diritto di superficie e del relativo schema convenzionale al fine di consentire la realizzazione del programmato intervento edilizio nei termini fissati dalla Regione Piemonte.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;



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    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di approvare l'assegnazione all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino dell'area comunale compresa nel Piano Particolareggiato “Paoli”, individuata nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ), per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed universitaria finanziati ai sensi della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 con deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 39-17658 del 24 marzo 1997;
2)    di approvare lo schema di convenzione (all. 2 - n. ) da stipularsi tra la Città e l'A.T.C. per regolamentare la concessione dell'area di cui trattasi in diritto di superficie per anni 99;
3)    di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4)    di riservare a successivo provvedimento deliberativo la presa d'atto del tipo di frazionamento, da predisporsi a cura e spese dell'A.T.C. e previa approvazione dell'U.T.E., relativo all'area di cui trattasi;
5)    di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'accertamento dell'introito relativo al corrispettivo per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui trattasi;
6)    di dare atto di tutte le spese d'atto, fiscali e conseguenti sono accollate all'A.T.C.
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