Servizio Centrale Coordinamento Servizi Tecnici
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Settore Grandi Opere
AA - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 14 luglio 1998)


OGGETTO: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOTTO III - RICONOSCIMENTO DEBITO LIRE 3.198.935.855= I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO.

    Proposta dell'Assessore Corsico

I) PREMESSE:

    Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1997 del 27 marzo 1985 (mecc. 8504592/03) venne approvata la realizzazione della nuova sede degli Uffici Giudiziari sull'area delimitata dai corsi Vittorio Emanuele II e Ferrucci e dalle vie Cavalli e Principi d'Acaja e l'affidamento alla EDIL-PRO S.p.A. (ora Servizi Tecnici S.p.A.) della realizzazione dell'opera in regime di concessione di sola costruzione ai sensi della Legge 24 giugno 1929 n. 1137 art. 3.
    La realizzazione in regime di concessione del Nuovo Palazzo di Giustizia é regolata dalla convenzione tra la Città e la Concessionaria stipulata con atto 25 luglio 1985, rep. n. 768, rog. Di Stilo modificato con atto 22 settembre 1986, rep. 1004, rog. Di Stilo, e successivamente modificato ed integrato con atto 13 giugno 1990 rep. n. 2333, rog. Circosta, e con atto 5 marzo 1993, rep. 354 rog. Incandela, e con atto 19 gennaio 1995, rep. 788, rog. Incandela.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 giugno 1988 (mecc. 8806607/30), esecutiva con visto n. 44145/bis - 1° agosto 1988, reimpostata con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 gennaio 1989 (mecc. 8900276/24), esecutiva dal 23 febbraio 1989, venne approvato il progetto esecutivo e la spesa per la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino.
    Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, la Cassa DD.PP. deliberò la concessione del mutuo per l'importo richiesto di Lire 346.945.545.000= (mecc. 1186) a totale carico dello Stato per capitale ed interessi ai sensi dell'art. 19 della Legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni.



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Con l'atto del 13 giugno 1990, rep. 2333, sopra citato vennero apportate all'art. 5 della convenzione integrazioni varie, tra cui la ripartizione dell'opera, ai fini dell'appalto, in vari lotti ed i termini di ultimazione dei lavori di ciascun lotto.
Per effetto della suddivisione dell'opera ai fini dell'appalto in lotti, il quadro economico di spesa del Lotto III, relativo alla costruzione dell'aula Magna e dei corpi bassi di collegamento e di accesso al Palazzo e destinati ai servizi generali, ammontò a Lire 40.537.314.000= così suddiviso:
- costo di costruzione (importo a base di gara)                L. 28.722.597.000
- somme a disposizione (rev. prezzi, imprevisti, opere d'arte,
                 spese tecniche ed allacciamenti - IVA)    L. 11.814.717.000
TOTALE                                        L. 40.537.314.000
In conseguenza della gara a licitazione privata per l'appalto dei lavori del Lotto III risultò aggiudicataria l'Associazione Temporanea di Imprese con Rizzani De Eccher S.p.A., via Melegnano n. 109, Udine - mandataria - e le Imprese Guerrato S.p.A., C.I.E. Costruzioni Impianti Elettrici, Pasotto e Minzoni S.n.c. mandanti, che offrì il ribasso del 19,99%.
Per effetto di tale ribasso l'importo netto di contratto risultò pari a Lire 23.020.954.860.
Il nuovo quadro economico relativo al III Lotto, risultò pertanto il seguente:
- costo di costruzione                                L. 23.020.955.000
- somme a disposizione comprensive di IVA                L. 17.516.359.000
TOTALE                                         L. 40.357.314.000
Durante il corso dei lavori del III° Lotto, a seguito di intervenute nuove esigenze in gran parte dovute all'adozione di tipologie costruttive diverse da quelle già previste dal progetto, ad una maggior definizione delle opere da eseguire, alla ridistribuzione degli spazi ed a nuove normative, si rese necessario procedere alla completa revisione del progetto originario ed all'introduzione di nuove opere sia in variante che in aumento rispetto a quelle già previste nel contratto con l'impresa appaltatrice.
Infatti già fin dal mese di maggio 1993, quando le opere relative al III° Lotto risultavano eseguite per circa il 40% del loro importo totale, si rese necessario procedere all'allestimento di una perizia di variante e suppletiva per un importo contenuto nell'ambito del sesto/quinto e cioè pari a circa 3,5 miliardi.
Tale perizia di variante, che era a carattere prevalentemente suppletivo in quanto riguardava, trattandosi di lavori a misura, in gran parte variazioni quantitative rispetto a quelle progettuali, conteneva sostanzialmente opere per:
-    adeguamento alle normative di prevenzione incendi tenuto conto dell'avvenuta adozione delle nuove norme UNI 9502/85, edite dopo l'approvazione del progetto;
-    sostituzione di serrande tagliafuoco con altre REI 120, così come richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
-    adeguamento di alcune parti dell'impianto di condizionamento in relazione alle prescrizioni dell'Unità Sanitaria Locale;
-    sostituzione, ai fini di accelerare i tempi di realizzazione, dei solai in cemento armato gettato in opera con elementi prefabbricati;



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-    aumento dell'acciaio strutturale in alcuni solai particolarmente sollecitati;
-    posa di rete di protezione antincendio all'intradosso dei solai e sostituzione di porte antincendio per gli ascensori;
-    realizzazione di parapetti, velette ecc. mediante pannelli prefabbricati anzichè gettati in opera;
-    maggiore definizione costruttiva di opere sia in cemento armato che in acciaio;
-    estensione di controsoffitti;
-    maggiori quantità di scavi, di ferro, di divisori interni, di impermeabilizzazione;
-    scelta di una diversa tipologia dei materiali di pavimentazioni (utilizzo di pietra di Luserna);
-    esecuzione di sondaggi e verifiche strutturali a seguito dell'imprevedibile rinvenimento di gallerie sotterranee nella zona d'intervento delle opere del II° Lotto;
-    utilizzo di una diversa tipologia d'esecuzione dei massetti in materiale alleggerito per eliminare problemi di condensa, umidità e migliorare la resistenza termica.
Considerato che sia la Direzione dei Lavori che la Commissione di Collaudo avevano ritenuto l'esecuzione di tali opere assolutamente indispensabile per la realizzazione dell'edificio a regola d'arte e necessaria per soddisfare le reali esigenze dei futuri fruitori del Palazzo il Comune di Torino provvide ad approvare la relativa perizia di variante con atto deliberativo della Giunta Comunale in data 27 luglio 1993 (mecc. n. 9306038/29) esecutiva dal 17 agosto 1993.
L'importo di tale perizia ammontava a L. 3.246.885.810 al netto del ribasso d'asta del 19,99% oltre IVA 19% e così in totale L. 3.863.794.114
Essendo l'opera finanziata dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 19 della Legge 119/81, in data 31 agosto 1993 la perizia fu trasmessa per l'esame del Comitato Tecnico- Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. del Piemonte che tuttavia, a seguito della seduta in data 15 ottobre 1993, richiese per le vie brevi ulteriori chiarimenti ed approfondimenti al fine di pervenire, tramite un'unica perizia "finale, ad una valutazione globale di tutte le opere necessarie per il completamento dell'intera costruzione del III° Lotto e del relativo quadro economico contenente la spesa finale dell'opera.
In conseguenza di tale parere espresso per le vie brevi dal Provveditorato, la Società Concessionaria, ritenendo di non poter procrastinare l'esecuzione di alcune lavorazioni (es. scavi, solai, strutture in C.A. ecc.) la cui temporanea sospensione avrebbe inevitabilmente comportato la sospensione dell'intera opera, proseguì nella costruzione dell'edificio e pertanto nell'esecuzione anche delle succitate lavorazioni contenute nella perizia del 27 luglio 1993, non ancora recepite dal Provveditorato alle OO.PP. e quindi non ancora autorizzate dal Ministero di Grazia e Giustizia ed, ai fini del finanziamento, dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Solo nel 1995 si pervenne alla definizione della perizia suppletiva e di variante "finale" (così come richiesta, per le vie brevi, dal Provveditorato alle OO.PP.) che fu approvata dalla Città con deliberazione n. 1295 della Giunta Comunale del 21 marzo 1995 (mecc. n. 9501661/29).



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È ovvio che, per le motivazioni suesposte, la nuova perizia suppletiva e di variante "finale" contenne lavori già eseguiti in assenza del parere del Provveditorato alle OO.PP. e della autorizzazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia e della Cassa Depositi e Prestiti (ancorché già contenute in apposita perizia, ritenute indispensabili dalla Commissione di Collaudo ed approvate dall'Amministrazione Comunale con la delibera succitata del 27 luglio 1993)
Con la suddetta deliberazione n. 1295 della Giunta Comunale del 21 marzo 1995 (mecc.9501661/29) esecutiva dal 9 aprile 1995 venne così revocata la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 1993, (mecc. 9306038/29) e contestualmente venne approvata la nuova perizia di variante suppletiva finale del Lotto III° il cui importo ammontò a nette Lire 10.309.144.000 oltre IVA, pari a circa il 44,80% dell'importo contrattuale (Lire 23.020.955.000 oltre IVA); e quindi superiore al cosiddetto "sesto quinto" dell'importo contrattuale.
Tuttavia alla stregua di alcuni orientamenti giurisprudenziali assunti dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti nella succitata deliberazione del 21 marzo 1995 si sosteneva che la perizia suppletiva e di variante poteva essere ammessa nei limiti del 50% così come previsto dall'art. 9 secondo comma lett. d) D.Lgv. 406/91.
Poichè l'opera é finanziata con mutuo a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981 n. 119, con nota n. 537/VII - 1-2 del 23 marzo 1995 il succitato progetto di variante e suppletivo venne trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. del Piemonte per l'esame del C.T.A.
Nell'adunanza dell'11 luglio 1995 il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP., dopo aver esaminato gli elaborati di perizia, fu del parere che la perizia medesima, pur rispondendo alle esigenze e necessità conseguenti alla realizzazione dell'opera, non era tuttavia meritevole di approvazione in relazione alle procedure nell'affidamento delle maggiori opere (affidamento oltre il quinto d'obbligo all'Impresa esecutrice delle opere principali), non ritenendo valide le motivazioni sulla legittimità dell'affidamento contenute nella summenzionata deliberazione n. 1295.
In considerazione del succitato parere sfavorevole in linea generale espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. nell'adunanza dell'11 luglio la Città, sulla base testuale di quanto prescritto, avrebbe potuto operare nel seguente modo:
a)    rielaborazione di nuova perizia contenente sia le lavorazioni già eseguite (peraltro già approvate dall'Amministrazione con la delibera del 1993, ancorché non esaminate dal Provveditorato in attesa della perizia "finale" e quindi carenti del visto del Ministero e della Cassa DD.PP.) sia lavorazioni ancora da eseguire sino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
b)    redazione di nuovo progetto ed indizione di nuova gara per le rimanenti opere;
c)    stralcio degli importi delle riserve tecniche (cioè riferite ad opere eseguite e ritenute necessarie) iscritte in contabilità dall'Impresa e riconosciute in corso d'opera dalla Direzione Lavori, dalla Commissione di Collaudo e dall'Amministrazione. Tali importi sarebbero dovuti confluire nella procedura di definizione del contenzioso di cui all'art. 31 bis della Legge 109/94.



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Tuttavia tale possibilità operativa risultava preclusa per carenza di legittimità ad operare poichè, a seguito di approfondimenti condotti con la Concessionaria ed informalmente presso la Direzione del Ministero dei Lavori Pubblici, era stato evidenziato dal Ministero medesimo che per lavori eseguiti in assenza di autorizzazioni si prefigurava nella fattispecie del riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile come peraltro evidenziato in un provvedimento emanato in data 7 settembre 1995 in recepimento della deliberazione n. 93 in data 30 maggio 1995 della Corte dei Conti relativa a situazioni consimili.
Inoltre il riappalto di gran parte delle opere del III° Lotto di cui al precedente punto b) avrebbe tuttavia comportato un'eccessiva dilatazione dei tempi per il completamento del Palazzo (definizione della consistenza delle opere già eseguite, soprattutto impiantistiche, collaudo delle medesime, definizione del contenzioso con l'impresa appaltatrice e riaffidamento delle ulteriori opere a nuovo appaltatore con maggiori costi, ricertificazione ai sensi della Legge 46/90 anche su opere in parte già eseguite dall'appaltatore del III° Lotto) per cui la Città ritenne che allo stato dei fatti l'unica linea perseguibile per poter riprendere e completare i lavori del Lotto III° del Nuovo Palazzo di Giustizia in tempi relativamente brevi sarebbe risultata quella della rielaborazione di nuovi documenti mediante l'estrapolazione degli argomenti contenuti nella suddetta perizia secondo le seguenti direttrici operative:
a.    stralcio dei lavori già eseguiti in assenza della loro approvazione;
b.    stralcio dei maggiori oneri tecnici (Riserve tecniche);
c.    rielaborazione di nuova perizia di variante e suppletiva entro il quinto contrattuale;
d.    redazione di progetto stralcio per quelle opere eccedenti il sesto/quinto riguardanti in particolare le sistemazioni esterne omesse nell'allestimento del progetto originario.
Pertanto con provvedimento n. 5702 in data 29 ottobre 1996 (mecc. 9606390/59), esecutivo dal 19 novembre 1996 la Giunta Comunale deliberò, tra l'altro:
-     "di revocare i punti 2), 3), 4), 5), 6) della precedente deliberazione (mecc. 9501661/29) avente per oggetto - Nuovo Palazzo di Giustizia - Lotto III - Revoca deliberazione (mecc. 9306038/29) - Perizia di variante e suppletiva finale - Approvazione - Importo Lavori Lire 10.168.122.004 oltre I.V.A. - Finanziamento con mutuo per Lire 5.754.811.000 e finanziamento per L. 6.957.505.200 - Totale L. 12.712.316.200 -;
-     di prendere atto che la perizia suppletiva e di variante di cui al precedente punto comprende anche lavori già precedentemente eseguiti in assenza delle prescritte autorizzazioni e che pertanto, come recentemente evidenziato da provvedimento emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 7 settembre 1995 in recepimento della deliberazione n. 93 in data 30 maggio 1995 della Corte dei Conti relativa a situazioni consimili, per tali lavori si configura la fattispecie del riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2041del Codice Civile;
-     di approvare in sanatoria secondo le vigenti norme le opere del Lotto III, peraltro riconosciute indispensabili, già realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni, per l'importo complessivo netto di L. 2.675.000.000 così come risulta dall'allegata perizia di riconoscimento del debito elaborata dalla Società Concessionaria Servizi Tecnici;


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-     di prendere atto che l'intervenuto riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale dell'indispensabilità delle opere approvate in sanatoria impone tuttalpiù alla Concedente, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, di corrispondere alla Concessionaria esclusivamente un importo pari alla minore somma tra il valore dei lavori eseguiti e la diminuzione patrimoniale di quest'ultima subita ai sensi dell'art. 2041 del C.C. L'erogazione di tale spesa non potrà che avvenire nei modi di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 77/95 e con specifico successivo provvedimento e fatta salva l'azione dell'Amministrazione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per eventuali danni connessi al riconoscimento delle succitate opere approvate in sanatoria;
-     di approvare, per l'importo di nette L. 4.679.561.835 oltre IVA 19% e così in totale Lire 5.568.678.584 l'esecuzione delle opere comprese nella nuova perizia di variante e suppletiva contenuto entro il quinto d'obbligo contrattuale;
-     di confermare così come deliberato nell'atto della deliberazione (mecc. 9501661/29) citata in narrativa, il riconoscimento all'appaltatore dei maggiori oneri di carattere tecnico esecutivo, errori di contabilizzazione e modifiche di lavorazione (riserve tecniche) per l'importo di Lire 1.760.000.000, ritenendo tuttavia più appropriato che il medesimo importo debba confluire nella procedura dell'"accordo bonario" di cui all'art. 31/bis della Legge 216/95 attualmente in fase di definizione da parte del Responsabile del Procedimento. L'eventuale definizione dell' "accordo bonario" ai sensi del succitato art. 31/bis sarà oggetto di approvazione mediante separato provvedimento deliberativo;
-     di prendere atto che per l'esecuzione delle opere di completamento delle sistemazioni esterne pertinenti al Lotto III, verrà eseguito dalla Società Concessionaria Servizi Tecnici S.p.A. apposito progetto stralcio sulla base della convenzione che regola i rapporti tra la Città e la Concessionaria.
Con nota prot. n. 382 NPG in data 22 novembre 1996 la nuova perizia di variante e suppletiva e la perizia di riconoscimento del debito allestite dalla Concessionaria Servizi Tecnici S.p.A. furono trasmesse al Provveditorato Regionale per il competente esame del C.T.A.
In data 18.12.1996 il progetto fu esaminato dal C.T.A.; con voto n. 9/1139 l'argomento venne rinviato per il supplemento di istruttoria sulla congruità dei prezzi ed al fine di acquisire ulteriori notizie dall'Amministrazione Comunale di Torino. Il progetto é stato poi riproposto in data 30 dicembre 1996. In tali date il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato esaminò gli elaborati delle due perizie succitate, illustrate dei Relatori e con voto n. 1142 espresse il parere unanime che l'esaminato progetto di variante per la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino - Lotto III era meritevole di approvazione con alcune prescrizioni in ordine alla riduzione di alcuni nuovi prezzi ed alla riduzione dei tempi per l'esecuzione delle opere suppletive.
Con atto deliberativo in data 6 marzo 1997 (mecc. 9701377/59), esecutivo dal 27 marzo 1997 la Giunta Comunale prese atto del parere del C.T.A. del Provveditorato.
La nuova perizia ottenne poi, in data 17 aprile 1997, il parere favorevole del Ministero di Grazia e Giustizia ed, in data 22 maggio 1997, il Nulla Osta di competenza della Cassa Depositi e Prestiti.



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I lavori furono così ripresi con verbale in data 12 giugno 1997.
Per quanto riguarda le opere di cui al riconoscimento di debito il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato con il voto n. 1142 nell'adunanza del 30 dicembre 1996 fu "del parere unanime inoltre, che sotto l'aspetto tecnico-economico la perizia di riconoscimento di debito sia meritevole di approvazione con le modifiche conseguenti alle riduzioni dei NP".
In relazione a ciò, con la succitata deliberazione (mecc. 9701377/59), la Giunta Comunale prese quindi atto che "la riduzione dei nuovi prezzi prescritta dal C.T.A. comporta altresì la riduzione dell'importo della perizia di riconoscimento di debito da L. 2.675.000.000 a L. 2.665.779.877" e, in relazione al suo finanziamento, deliberò che "l'erogazione di tale spesa non potrà che avvenire nei modi di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 77/95 e con specifico successivo provvedimento".
Considerato che, come condiviso anche dalla Commissione di Collaudo e dal suddetto Comitato del Provveditorato alle OO.PP., tali lavori ricompresi nella perizia di riconoscimento di debito rispondono alle esigenze e necessità conseguenti alla completa realizzazione dell'opera in argomento, per tali lavori, ancorchè già eseguiti, é stato richiesto il benestare del Ministero di Grazia e Giustizia al finanziamento ai sensi della legge 119/81 art. 19, in analogia con le opere principali.
A tal proposito:
1-    con nota prot. n. 144 del 6 giugno 1997 la Città ha inoltrato alla Direzione Generale Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia tutta la relativa documentazione così come previsto dall'art. 20 comma 1 e 2 della Legge Finanziaria 30/12/1991 n. 412.
2-    Con nota prot. n. 6/4814/97/TO in data 17 luglio 1997 il Direttore dell'Ufficio VI del Ministero di Grazia e Giustizia, non negando la possibilità di ricorrere al finanziamento ai sensi della Legge 119/81, ha richiesto alla Città di sottoporre nuovamente al parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP. il quadro economico modificato in relazione alle prescritte riduzioni di alcuni nuovi prezzi contenuti nella perizia delle opere già eseguite e di far risultare chiaramente la maggior spesa per la quale il Comune di Torino intende inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti richiesta di ulteriore finanziamento ai sensi della legge 30 marzo 1981 n. 119 art. 19.
3-    Con nota prot. n. 206 NPG in data 2 settembre 1997 il Comune di Torino ha trasmesso la documentazione necessaria per ottemperare alla succitata richiesta del Ministero.
4-    Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte nell'adunanza dell'11 settembre 1997, con voto 4/1177, ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori del III° Lotto ed ha ribadito che, per effetto della riduzione di alcuni prezzi, l'importo complessivo della perizia di riconoscimento di debito è ridotta da L. 2.675.000.000 a L. 2.665.779.877.=.
5-    Ad integrazione della documentazione già precedentemente trasmessa in allegato alla succitata nota prot. n. 144 del 6 giugno 1997, con nota 256 NPG in data 7 novembre 1997 il Comune di Torino ha trasmesso al Ministero, per il parere conclusivo, duplice copia del voto n. 1177 del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP.



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6-    In relazione a quanto suesposto il Direttore dell'Ufficio VI del Ministero di Grazia e Giustizia, con nota prot. n. 6/8230/97/TO in data 30 gennaio 1998 ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di far conoscere "se sussiste la possibilità per il Comune di Torino di ottenere un ulteriore mutuo ai sensi della Legge 30/03/81 n. 119 art. 19, per la maggior spesa prevista nella succitata perizia, a titolo di riconoscimento di debito, di Lire 3.198.935.855" IVA 20% compresa.
7-    La Cassa DD.PP. con lettera prot. n. 113 del 18 marzo 1998 inviata al Ministero di Grazia e Giustizia e con lettera prot. n. 10942 del 26 marzo 1998 inviata al Comune di Torino ha comunicato che: "la possibilità di ammettere ai benefici della legge n. 119/81 le spese conseguenti a lavori già eseguiti relativi al III° Lotto del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino, e riconosciute come debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera e) del comma 1° dell'art. 37 del D. Lgs n. 77/95, non è conforme allo spirito ed alla lettera della citata legge n. 119/81.
    Inoltre trattandosi di spese già effettuate, il mutuo verrebbe destinato al finanziamento di passività di bilancio, e non più investimenti, con questo violando ancora la specifica destinazione dei fondi ex Legge n. 119/81.
    In attesa di determinazioni in merito da parte del Ministero di Grazia e Giustizia la richiesta di mutuo suppletivo rimane sospesa".
8-    Con nota prot. n. 134 NPG in data 4 maggio 1998, la Città ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di riesaminare la richiesta di ammissibilità della perizia di riconoscimento di debito ai benefici della legge 119/81 precisando che: "i lavori approvati dal Comune di Torino con il ricorso all'Istituto del Riconoscimento di Debito per l'importo complessivo di L. 3.198.935.855 sono stati eseguiti, ma per essi non è stato ancora emesso il relativo certificato di pagamento, quindi non si è nella fattispecie di spese già effettuate e pertanto i lavori medesimi dovrebbero legittimamente rientrare nella categoria degli investimenti.
    Sotto questo profilo qualora le opere fossero approvate dal Ministero, e a tal fine é già intervenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche in data 30.12.1996, non si vede per quale motivo le opere in argomento possano violare la specifica destinazione dei fondi e quindi lo spirito della Legge 119/81".
9-    Poichè a distanza di oltre 3 mesi dal succitato parere della Cassa DD.PP. non erano pervenuti alla Città nè il definitivo parere del Ministero di Grazia e Giustizia e nè l'esito del riesame della questione da parte della Cassa DD.PP. in ordine alla nota della Città in data 4 maggio, con nuova nota in data 7 luglio 1998 si é provveduto a sollecitare le conclusive determinazioni dei suddetti Organi nel merito della finanziabilità delle opere in argomento, ribadendo che "le opere di cui al suddetto riconoscimento di debito (riguardando l'esecuzione di solai, scavi, ecc.) furono ritenute indispensabili dalla Direzione Lavori e dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera, condivise dalle Autorità Giudiziarie di Torino, e quindi in gran parte già approvate dalla Città con la citata deliberazione del 27 aprile 1993", ma "in base alle indicazioni fornite per le vie brevi dal Provveditorato alle OO.PP.,



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    furono successivamente ricomprese in un'unica perizia dei lavori a finire approvate dalla Giunta Comunale solo con deliberazione del 21 marzo 1995".
10-    Nel frattempo con nota prot. n. 6/1735/98/TO in data 4 luglio 1998, pervenuta "via fax" alla Città in data 8 luglio 1998, il Ministero di Grazia e Giustizia ha condiviso il parere già espresso dalla Cassa DD.PP in data 18 marzo che le spese in argomento "riconosciute come debiti fuori bilancio ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. 77/95, non ammissibili ai benefici della legge 119/81", ed ha comunicato di restituire la relativa perizia di riconoscimento di debito.
    Ribadendo l'indispensabilità delle opere eseguite senza le prescritte autorizzazioni e quindi ritenendo che le medesime, in quanto unicamente opere facenti parte integrante indispensabile del Complesso edilizio del Nuovo Palazzo di Giustizia (solai, scavi, strutture in C.A., controsoffitti, porte, tramezzi, canalizzazioni dell'impianto di riscaldamento ecc.) e non scindibili dal medesimo, debbano attingere (in analogia con quelle principali per la costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia), al finanziamento a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981 n. 119, si demanda al Sindaco la competenza di proporre una nuova istanza al Ministero di Grazia e Giustizia al fine di un riesame dell'ammissibilità al finanziamento delle suddette opere di cui alla perizia di riconoscimento di debito.
    Stante tale situazione occorre che la Città provveda, al fine di evitare ulteriori pretese da parte dell'Impresa per la ritardata erogazione delle somme di cui alla perizia di riconoscimento del debito, già approvata dalla Città con gli atti deliberativi (mecc. 9606390/59) e (mecc. 9701377/59) della Giunta Comunale nelle sedute del 29 ottobre 1996 e del 6 marzo 1997, al finanziamento mediante la concessione del relativo mutuo da richiedersi ad istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, in attesa dell'eventuale rimborso da parte della Cassa Depositi e Prestiti qualora venga riconosciuta l'ammissibilità al finanziamento a carico dello Stato ai sensi dell' art. 19 Legge 119/81.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

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    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di prendere atto che con atto deliberativo n. 5702/96 della Giunta Comunale in data 29 ottobre 1996, esecutivo dal 19 novembre 1996, (mecc. 9606390/59), sono state approvate "in sanatoria secondo le vigenti norme le opere del Lotto III, peraltro riconosciute indispensabili, già realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni, per l'importo di L. 2.675.000.000" successivamente ridotto a L. 2.665.779.877 per effetto del voto n. 1142 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. nell'adunanza del 30 dicembre 1996 e recepito dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 911/97 (mecc. n. 9701377/59) del 6 marzo 1997;
2)    di finanziare, per tutte le motivazioni contenute in premessa, le suddette opere in sanatoria per l'importo di L. 2.665.779.877 oltre I.V.A. 20% e così complessivamente di L. 3.198.935.855 mediante la concessione di relativo mutuo da richiedersi ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, data l'impossibilità di utilizzare le risorse di cui all'art. 36, comma 3, D.Lgs. 77/95.
    Gli oneri finanziari dell'operazione sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio Pluriennale approvato contestualmente al Bilancio Annuale con deliberazione consiliare n. 80 del 10 marzo 1998 (mecc. 9800644/24), esecutiva dal 26 marzo 1998. L'erogazione della spesa è subordinata al perfezionamento del mutuo.
    L'erogazione di tale spesa non potrà che avvenire nei modi di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 77/95 fatta salva l'adozione dell'Amministrazione di provvedimenti di eventuale rivalsa per danni, se sussistenti, nei confronti dei soggetti responsabili dell'esecuzione delle opere in assenza di autorizzazione e solo successivamente approvate in sanatoria.
    La succitata spesa é inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 1998 - 1999 - 2000 approvato con la succitata deliberazione (mecc. 9800644/24) - Codice opera 1082 - Anno 1998. Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa;
3)    di prendere atto che la Cassa Depositi e Presiti ha espresso il parere, condiviso dalla Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia, che le spese derivanti dalla suddetta perizia e riconosciute come debiti fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1, dell'art. 37 del D.Lgs. 77/95, non sono ammissibili ai benefici della Legge 119/81;
4)    di demandare al Sindaco in ordine a quanto soprariportato al punto 3, per le motivazioni contenute in premessa, la competenza a proporre nuova istanza al Ministero di Grazia e Giustizia al fine di un riesame dell'ammissibilità al finanziamento delle opere di cui alla

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    perizia di riconoscimento di debito, unicamente costituita da opere facenti parte integrante indispensabile del complesso edilizio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino e non scindibili dal medesimo;
5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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