Divisione Servizi Socio-Assistenziali                            
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 7 luglio 1998)



OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITA' ED INFANZIA E DELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GESTANTI E MADRI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 67/93. ANNI 1998/1999/2000. ENTRATA PRESUNTA DI L. 13.513.000.000.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 1995 (mecc. 9508892/19), esecutiva dal 17 gennaio 1996, veniva approvato il testo della Convenzione con la Provincia di Torino per la gestione dei servizi in favore della maternità ed infanzia ai sensi della legge 67/93 per gli anni 1995-1996.
    Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 febbrario 1997 (mecc. 9700494/19) veniva rinnovata, con l'identico testo, la succitata Convenzione per il solo anno 1997.
    Premesso che tale materia dovrà essere oggetto di un opportuno riordino mediante l'emanazione della legge quadro sull'assistenza, nel frattempo le due Amministrazioni, di comune accordo, stanno procedendo nella direzione di anticipare i contenuti dei numerosi disegni di legge di riforma dell'assistenza, che riattribuiscono nuovamente al Comune la completa titolarità delle funzioni socio-assistenziali.
    In questa direzione si colloca, oltre al rinnovo delle competenze indirette della Provincia IPIM ed ex ONMI, anche la proposta di attribuzione al Comune delle Comunità Alloggio per Gestanti e Madri (n. 3) site in Viale Thovez 9 e per Minori (2) site in Via Dina 47 e Via Lodi 10, attualmente in gestione diretta da parte della Provincia, mediante il distacco del personale ivi operante e di quello a supporto dello stesso, così come indicato nell'allegato della nuova convenzione.
    L'effettivo trasferimento verrà effettuato in un secondo tempo, e comunque entro il 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art.12 della Convenzione, concordato tra i due Direttori, in relazione ai tempi di approvazione dei procedimenti amministrativi della convenzione o altri problemi organizzativi.
    Poichè con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 5 maggio 1998 n. 347 - 32007/1998 è stato approvato il nuovo testo di Convenzione triennale (anni 1998/1999/2000),



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occorre ora provvedere alla conseguente approvazione.
    L'Amministrazione Provinciale garantisce per il trasferimento delle funzioni di cui all'allegato testo della Convenzione che forma parte integrante del presente provvedimento, la somma annuale di L.6.880.000.000, di cui L. 3.500.000.000 per la competenza IPIM ed ex ONMI e Lire 3.380.000.000 per la gestione delle citate Comunità Alloggio, ulteriormente ripartite tra spese che la Provincia continuerà ad assumere direttamente e somme, pari a L. 1.130.000.000 annuali, che verranno all'uopo trasferite al Comune.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di autorizzare l'approvazione della Convenzione con la Provincia di Torino relativa al triennio 1998 - 2000 per la gestione degli interventi in favore della maternità ed infanzia, ai sensi della Legge 67/93, e delle 5 Comunità Alloggio indicate in narrativa, secondo il testo allegato (all. 1 - n. ), che forma parte integrante del presente provvedimento, che prevede un trasferimento di L. 4.253.000.000 per l'anno 1998 e L. 4.630.000.000 annuali per gli anni 1999 - 2000;
2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, vista l'esigenza di non dilazionare adempimenti urgenti.
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