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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 7 luglio 1998)


OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con gli Assessori Torresin, Lepri, Pozzi e Vernetti.

    La Città di Torino, impegnata in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, ha come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991 e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
    Nel perseguimento di tale finalità, a partire dal 1995 l'Amministrazione comunale ha riconosciuto un importante ruolo di collaborazione alle cooperative sociali, dando attuazione alla L. 381/1991 ed alla L.R. 18/1994 attraverso:
-     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 gennaio 1995 (n. mecc. 9410841/23), ove si è previsto di destinare una quota degli stanziamenti per la fornitura di beni e servizi alla stipulazione di convenzioni con cooperative sociali;
-     il Protocollo d'Intesa stipulato in data 27 marzo 1995 tra la Città e le associazioni della cooperazione sociale per la costituzione di una sede di confronto, di dialogo e di promozione di iniziative dirette a sostenere l'occupazione dei cittadini in condizione di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro;
-     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 22 maggio 1995 (n. mecc. 9503309/23), che ha riservato alle convenzioni in esame, in relazione al bilancio per il 1995, una quota non superiore a £. 25.000.000.000, corrispondente a circa il 5% della previsione di spesa del Comune di Torino per l'acquisizione di beni e servizi;
-    il Protocollo d'Intesa stipulato in data 10 ottobre 1996 tra la Città, le A.S.L. 1, 2, 3 e 4 e le associazioni della cooperazione sociale, in base al quale le Aziende Sanitarie cittadine si sono impegnate a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utilizzando gli strumenti



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    offerti dalla L. 381/1991.
    Le indagini effettuate per valutare, in termini di convenienza per la Città, le attività svolte dalle cooperative sociali dimostrano la sussistenza di benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento al lavoro.
    Le convenzioni stipulate in applicazione della L. 381/1991, infatti, hanno reso possibile l'inserimento lavorativo di circa 300 persone svantaggiate (nella maggior parte in carico ai Servizi socio-assistenziali e sanitari della Città), i quali hanno pertanto eliminato o ridotto le prestazioni economiche offerte alle stesse.
    In virtù di tali convenzioni si sono inoltre create opportunità di occupazione per circa 400 soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (disoccupati di lungo periodo già inseriti nei Cantieri di Lavoro, persone con età e professionalità non competitive espulse dalle imprese, donne non giovani alla ricerca di prima occupazione) che sono così fuoriusciti dalla condizione di utenti di attività di sostegno al reddito ed avviamento occupazionale.
    Va inoltre rilevato come la qualità ed il costo delle prestazioni rese dalle cooperative sociali siano risultati equiparabili a quelli assicurati dalle imprese “profit”, a dimostrazione dell'adeguatezza dei percorsi di inserimento realizzati e della possibilità di integrare nei processi produttivi persone con limitata capacità lavorativa.
    La valutazione positiva di quanto sinora realizzato induce la Città a dare un nuovo impulso all'esperienza in corso.
    A tal fine si reputa opportuno, da un lato, individuare una specifica figura contrattuale (i contratti per il servizio di inserimento lavorativo) idonea a perseguire finalità di promozione occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; dall'altro, stabilire regole generali da seguire nell'espletamento delle procedure di applicazione della L. 381/1991.
    Relativamente ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo, disciplinati nel titolo primo dell'allegato regolamento, va osservato come essi si caratterizzino per un oggetto peculiare costituito congiuntamente dall'inserimento occupazionale di persone in condizioni di esclusione dal mercato del lavoro (con la predisposizione di programmi personalizzati di recupero ed inserimento) e dalla fornitura di beni o servizi o dall'esecuzione di lavori. In tali contratti è peraltro da considerarsi prevalente l'aspetto del collocamento lavorativo.
    Le gare in esame sono da effettuare in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, nazionali o comunitarie a seconda dell'importo, e quindi secondo i principi dell'evidenza pubblica e del libero accesso delle imprese in possesso dei prescritti requisiti.
    Per quanto riguarda gli affidamenti di importo pari o superiore a 200.000 ECU, la norma di riferimento è il d. lgs. 157/1995. L'allegato 2 di tale decreto annovera infatti sia i servizi di collocamento di personale (cat. 22, CPC 872), sia i servizi sociali (cat. 25, CPC 93).



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    E' interesse della Città che cooperative sociali ed imprese “profit” sviluppino quanto più possibile la capacità di offrire il prodotto congiunto qui descritto: sarà quindi periodicamente
concordato dall'Amministrazione con le organizzazioni di rappresentanza delle diverse realtà imprenditoriali in quale misura ed in quali settori estendere la stipulazione di contratti per il servizio di inserimento lavorativo nel rispetto della percentuale minima degli stanziamenti di bilancio fissata nell'art. 2 dell'allegato regolamento.
    La volontà di coinvolgere tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nella realizzazione di inserimenti lavorativi non esclude il riconoscimento di un ruolo specifico alle cooperative sociali, in applicazione di quanto disposto dalla L. 381/1991 e dalla L.R. 18/1994.
    Sotto questo profilo, si rende necessario fissare regole generali per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, L. 381/1991, le quali costituiscono oggetto del titolo II del presente regolamento.
    Un'analoga esigenza sussiste in ordine alle procedure di aggiudicazione di cui all'art. 5, comma 4, della medesima legge, disciplinate nel titolo III dell'allegato regolamento.    
    Al riguardo, è infine opportuno rilevare che - come affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Corte Giust. Com. Eur. 20 agosto 1988, causa 31/87, Gebroeders Beentjes BV c. Stato dei Paesi Bassi) - la possibilità di inserire nei bandi di gara clausole di inserimento lavorativo sussiste anche in ordine all'esecuzione di lavori.
    La Città di Torino, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, si dota quindi di tre strumenti: contratti per il servizio di inserimento lavorativo; convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 381/1991; contratti di cui all'art. 5, comma 4, L. 381/1991, disciplinandoli nel regolamento allegato.
    Il Comune di Torino si impegna a istituire una sede di confronto e verifica con le organizzazioni di rappresentanza coinvolte nell'applicazione del presente atto, attraverso incontri a scadenze periodiche programmate, promuovendo inoltre annualmente momenti di formazione per dirigenti e funzionari dell'Amministrazione responsabili dei Servizi che segnalano i destinatari dell'inserimento lavorativo, responsabili ed operatori delle imprese.     
    Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Circoscrizioni, ai sensi degli artt. 43-44 del Regolamento per il Decentramento, per l'acquisizione del prescritto parere.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;



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    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    A maggioranza dei voti, espressi in forma palese e con l'astensione dell'Assessore Alberione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. ), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
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