Divisione Servizi Abitativi    98 05361/47
Incremento Patrimonio Edilizio
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 7 luglio 1998)

OGGETTO: LEGGE 118/85. ART. 4. COSTRUZIONE EDIFICIO IN TORINO VIA SANSOVINO N. 26. LEGGE 25/80 ART. 7. COSTRUZIONE EDIFICIO IN TORINO VIA TERNENGO 48-50-52. IMPRESA EDILPENTA S.A.S. RICONOSCIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE. DEBITO FUORI BILANCIO. IMPORTO L. 395.598.000.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 4612 del Consiglio Comunale del 24 novembre 1987 (mecc. 8710059/47), esecutiva dal 31 dicembre 1987 venne approvata la costruzione di un edificio a 9 piani fuori terra, in Torino, Via Sansovino 26 per un importo a base d'appalto di L. 4.211.640.072 oltre IVA 2% finanziato con i fondi di cui alla Legge 118/85 art. 4.
    I lavori vennero affidati mediante gara a licitazione privata all'Impresa EDILPENTA s.a.s. - Via Cimarosa 84 - Torino - con un ribasso del 21,15% come risulta dal verbale di aggiudicazione in data 12 settembre 1988 Rep. N. 1648 per un importo netto contrattuale di L. 3.320.878.196 oltre IVA.
    Durante il corso dei lavori con deliberazione n. 524 della Giunta Comunale del 6 febbraio 1991 (mecc. 9100367/47), esecutiva dal 26 febbraio 1991, veniva approvata una perizia suppletiva e di variante per un importo netto di L. 194.599.172 oltre IVA 4% come risulta dal contratto in data 13 maggio 1991 R.C.U. n. 12174.
    La spesa per l'intervento venne finanziata con il contributo del Ministero LL.PP. per il programma costruttivo da attuare con i fondi residui di cui all'art. 4 della Legge 118/85.
    I lavori ebbero inizio il 4 ottobre 1988 e furono ultimati il 31 dicembre 1991.
    Il certificato di collaudo fu redatto il 24 gennaio 1994 ed approvato dalla Giunta Comunale il 27 dicembre 1994 (mecc. 9408862/47).
    Il 14 giugno 1995 l'Impresa EDILPENTA ha presentato richiesta alla Città per interessi sui ritardati pagamenti delle rate, saldo lavori e revisione prezzi quantificando l'importo in L. 285.591.636.
    I lavori furono diretti dall'Arch. Ezio Ingaramo - Via Lamarmora 41 - 10128 - Torino.



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    Con deliberazione n. 2025 del Consiglio Comunale del 23 novembre 1987 (mecc. 8711590/47) esecutiva dal 25 dicembre 1987 venne approvata la costruzione di un edificio a 9 piani fuori terra in Torino - Via Ternengo 48-50-52 per un importo a base di appalto di L. 3.045.710.251 oltre IVA 2%.
    I lavori vennero affidati con gara a licitazione privata all'Impresa EDILPENTA s.a.s. Via Cimarosa 84 - Torino con un ribasso del 19,16% come risulta dal verbale di aggiudicazione in data 12 settembre 1988 Rep. n. 1649 per un importo contrattuale presunto netto di L. 2.462.152.167 oltre IVA.
    Con deliberazione n. 523 della Giunta Comunale del 6 febbraio 1991 (mecc. 9100366/47) esecutiva dal 26 febbraio 1991 veniva approvata una perizia suppletiva e di variante per un importo netto di L. 139.159.868 oltre IVA 4% come risulta dal contratto in data 13 maggio 1991 R.C.U. n. 12175.
    La spesa per l'intervento venne finanziata con il contributo del Ministeri dei LL.PP. con i fondi di cui all'art. 7 della Legge 25/80.
    I lavori ebbero inizio il 29 settembre 1988 e furono ultimati il 23 luglio 1991.
    Il certificato di collaudo fu redatto il 6 maggio 1993 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 23 dicembre 1993 (mecc. 9310174/47).
    In data 20 giugno 1995 l'Impresa EDILPENTA s.a.s. ha presentato richiesta di corresponsione interessi per ritardati pagamenti delle rate, saldo lavori e revisione prezzi quantificando l'importo in L. 87.322.141.
    I lavori furono diretti dall'Ing. Gianni Baldizzone.
    Poiché tra il Comune e l'Impresa EDILPENTA non si è raggiunta un accordo sulle cause che hanno ritardato i collaudi e in particolare sugli interessi dovuti nel periodo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi alla Cassa DD.PP. di Roma e la ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale l'Impresa EDILPENTA come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto ha fatto ricorso al giudizio arbitrale.
    Il Collegio arbitrale veniva costituito in data 21 gennaio 1997.
    Il Collegio arbitrale pronunciava il lodo in data 4 settembre 1997 (all. 1 - n. ) e così dispone:
- dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino al pagamento, a titolo interessi legali e di mora, della somma di L. 397.226.499 a favore della Società EDILPENTA di Carmelo Filippone e C. s.a.s. (oltre IVA di legge in quanto dovuta) con gli interessi di legge a decorrere dal 29 maggio 1996 e fino al saldo.
    Le derivanti spese legali saranno liquidate dal Servizio Centrale Affari Legali con apposita determina dirigenziale.
    A seguito di ulteriore trattativa l'impresa EDILPENTA s.a.s. ha rinunciato allo specifico punto del lodo e conseguentemente ha ridotto l'efficacia inter partes del lodo stesso dell'importo degli interessi calcolati “sui giorni intercorrenti tra la spedizione alla Cassa DD.PP. di Roma della

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domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale”, per un importo complessivo di L. 46.459.809 (all. 2 - n. ) a condizione che il Comune pagasse ogni altra somma deliberata nel lodo entro il 30 marzo 1998.
    Dopo ulteriori trattative, considerato che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 1998 (mecc. 9803286/24), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 21 maggio 1998, è stato autorizzato il prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione 1998 della somma di L. 395.598.000 per interessi per ritardati pagamenti, l'Impresa EDILPENTA con nota dell'11 maggio 1998 ha acconsentito di posticipare la scadenza al 30 giugno 1998 (all. 3 - n. ) accettando la cifra di L. 395.598.000 quale saldo per interessi per ritardati pagamenti dei lavori di costruzione di edifici in Via Sansovino ed in Via Ternengo.
    L'ammontare complessivo della spesa da liquidare all'Impresa EDILPENTA s.a.s. risulta quindi di L. 395.598.000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale fra l'altro sono indicati all'art. 32 gli atti rientranti nelle competenze dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e su conforme indicazione dell'Avvocatura Comunale del giudizio emesso dal Collegio arbitrale in relazione alla lite tra la Città e l'Impresa EDILPENTA s.a.s., inerente il riconoscimento degli interessi per ritardati pagamenti delle rate, saldo lavori e revisione prezzi relative agli appalti affidati con gare a licitazione privata esperite il 12 settembre 1988 per la costruzione di un edificio a 9 piani fuori terra in Via Sansovino (Verbale di aggiudicazione Rep. n. 1648) ed il 12 settembre 1988 per la costruzione di un edificio a 9 piani fuori terra in Via Ternengo (Verbale di aggiudicazione Rep. n. 1649);
2)    di prendere atto della rinuncia dell'Impresa EDILPENTA s.a.s. allo specifico punto del lodo relativo agli interessi calcolati sui giorni intercorrenti tra la spedizione alla Cassa

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    DD.PP. di Roma della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesoreria Provinciale. L'importo di tali interessi sarebbe stato di L. 46.459.809;
3)    di prendere atto che con nota dell'11 maggio 1998 l'Impresa EDILPENTA s.a.s. ha accettato la somma di L. 395.598.000 a saldo per interessi per ritardato pagamento relativamente ai lavori eseguiti in Via Sansovino e Via Ternengo come descritto in narrativa;
4)    di riconoscere all'Impresa EDILPENTA s.a.s. Via Cimarosa 84 - Torino - P. IVA 00952420016 ai sensi dell'art 37 comma 1a della Legge n. 77 del 25 febbraio 1995 la liquidazione ed il pagamento della somma di L. 395.598.000;
5)    di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno di spesa e di pagamento. Detta spesa è finanziata con il prelievo dal fondo di riserva del Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 autorizzato con la deliberazione (mecc. 9803286/24) citata in narrativa;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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