Divisione Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
SS

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 30 giugno 1998)


OGGETTO: P.R.G. - SPINA 3 - INSEDIAMENTO COMMERCIALE IN CORSO UMBRIA VARIANTE PARZIALE N. 3, AI SENSI DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE E S.M.I. - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 1998 (mecc. 9706154/09), esecutiva in data 30 marzo 1998, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 41/97, la variante parziale alla scheda normativa dell'ambito di trasformazione “4.13 - Spina 3” del vigente P.R.G. al fine di ridurre, in relazione agli insediamenti residenziali previsti, la superficie degli insediamenti commerciali con ridefinizione delle superfici per le attività trainanti e per piccoli esercizi specializzati.
    La deliberazione predetta, unitamente ai suoi elaborati tecnici, è stata depositata presso il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche - via Avellino 6 - per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 5 maggio al 4 giugno 1998.
    Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso inserito al F.A.L. della Provincia di Torino n. 35 del 5 maggio 1998, pubblicato all'Albo Pretorio dal 5 maggio al 4 giugno 1998, pubblicato sul quotidiano “La Stampa” del 5 maggio 1998 e mediante affissione di pubblici manifesti.
    Nei termini prescritti e cioè entro trenta giorni successivi e, precisamente, entro il 4 giugno 1998, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. n. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione n. 12-79933/1998 del 13 maggio 1998 del 13 maggio 1998 della Giunta Provinciale di Torino, ha dichiarato l'assenza di incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale, in quanto non adottato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.
    Occorre, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.


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    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    la presa d'atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della variante parziale n. 3 al vigente P.R.G.;
2)    la variante parziale n. 3 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 1998 (mecc. 9706154/09), esecutiva in data 30 marzo 1998, di adozione della variante medesima.
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