Divisione Servizi Civici
98 04829/16

Settore Commercio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 LUGLIO 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Considerato che con nota in data 13 febbraio 1992 la Soprintendenza per i beni Ambientali ed Archittettonici di Torino segnalava che le installazioni di roulottes e costruzioni in legno nelle immediate vicinanze della porta di accesso al Borgo Medioevale provocavano un contrasto negativo e di deplorevole degrado ambientale, questo Settore Amm.vo d'intesa con la suddetta Soprintendenza ai Beni Ambientali il Civico Ufficio Arredo Urbano ed il Settore Verde Pubblico al fine di mantenere condizioni ambientali di decoro e dignità del Parco , decideva di determinare un riordino delle attività commerciali operanti nel Parco del Valentino prevedendo, tra l'altro, nuove collocazioni e dimensioni degli spazi e l'adozione, da parte dei commercianti, di strutture confacenti per colore, disegno e forme ai criteri di decoroso inserimento ambientale.
    Solo nei primi mesi dell'anno 1996 l'iter per addivenire all'individuazione sia della tipologia ed uniformità delle strutture ritenute consone all'ambiente circostante in cui verrebbero inserite, sia la dislocazione distribuita razionalmente nell'area verde, visti i numerosi enti coinvolti (Magistrato del Po, Ente Parco, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Arredo Urbano, Circoscrizione, Verde Pubblico) trovava la sua definitiva soluzione.
    Individuati i 10 siti ove collocare i chioschi destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Parco del Valentino, il Settore Commercio in data 14 maggio 1996 invitava i 10 operatori concessionari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, già presenti nell'area, ad effettuare la scelta del posto sul quale successivamente avrebbero dovuto realizzare le attrezzature fisse (chioschi) architettonicamente consone all'ambiente.
    Sulla base delle ubicazioni scelte, nel gennaio 1997 sono stati presentati, dai singoli operatori, i progetti relativi ai chioschi da edificare, successivamente integrati con documentazioni relative ai pareri favorevoli dell'USL.
    Veniva pertanto concessa una deroga all'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana fino al 30 settembre 1997.



    Preso atto che l'attuazione del progetto richiedeva tempi che superavano la data del 30 settembre 1997, nella quale avevano scadenza le autorizzazioni di suolo pubblico concesse ai 10 operatori commerciali operanti nell'area, con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 novembre 1997 (mecc. 9706361/16) - esecutiva dal 24 novembre 1997 era stato deliberato di autorizzare, in via transitoria e sino e non oltre il 30 giugno 1998, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 1° aprile 1996, il rinnovo delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori di commercio in forma ambulante già presenti nell'area, secondo il posizionamento dei chioschi per essi prestabilito.
    Tale data era stata ritenuta sufficiente al completamento della procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove infrastrutture, il cui progetto complessivo aveva già ottenuto il parere favorevole della Circoscrizione nonchè dei servizi tecnici competenti e della Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici, sia in ordine alla tipologia ed uniformità delle strutture ritenute consone all'ambiente in cui verrebbero inserite, sia per quanto concerne la razionale distribuzione delle stesse sull'area del Parco.
    Pur tuttavia la complessità e il numero delle argomentazioni da trattare richiede tempi di realizzazione che superano la data del 30 giugno 1998, nella quale avranno scadenza le autorizzazioni di suolo pubblico concesse ai dieci operatori commerciali operanti nell'area.
    Al fine di non privare l'utenza del Parco nei prossimi mesi, del servizio fin qui erogato, appare opportuno derogare dai vincoli previsti dall'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, concedendo agli operatori, che già vi svolgono l'attività commerciale in forma ambulante, la possibilità di continuare la propria attività occupando le aree di suolo pubblico già individuate per la collocazione dei chioschi, sino ad avvenuto completamento della procedura di autorizzazione edilizia prevista e dalla conseguente installazione dei medesimi, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1999.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;


PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di autorizzare la concessione, in via transitoria e sino e non oltre il 31 dicembre 1998, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 1° aprile 1996, il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori di commercio in forma ambulante già presenti nell'area, secondo il posizionamento dei chioschi per essi prestabilito, sino al completamento della procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove strutture;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.