Servizio Centrale Pianific. e Controllo
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Settore Speciale Servizi Ausiliari
MGC - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 LUGLIO 1998

(proposta dalla G.C. 4 giugno 1998)


OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO EDUCATIVI. AFFIDAMENTO BIENNALE ALL'AZIENDA SPECIALE ATM. APPROVAZIONE. IMPORTO LIRE 7.800.000.000.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con gli Assessori Pozzi, Lepri e Peveraro.

    Con deliberazioni della Giunta Comunale del 27 luglio 1993 (mecc. 9306280/19), esecutiva dal 17 agosto 1993, del 30 marzo 1995 (mecc. 9501908/19), esecutiva dal 20 aprile 1995 e deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 1997 (mecc. 9704438/06), esecutiva dall'8 agosto 1997 è stato realizzato l'affidamento all'Azienda Speciale A.T.M. della gestione integrata del servizio di trasporto destinato a persone fisicamente impedite ottenendo ottimi risultati sia sotto il profilo del gradimento dell'utenza sia sotto il profilo economico in quanto la gestione è stata imperniata su elementi di base più specializzati e tecnici.
    Nel 1997, da una approfondita disamina dei servizi trasporti erogati dalla Città, è emersa la necessità di effettuare una analisi atta a formulare una ipotesi di fattibilità per la razionalizzazione e l'ottimizzazione, sempre attraverso una gestione integrata, tra Comune e l'Azienda Speciale A.T.M. dei servizi scolastici erogati dai Servizi Socio-Assistenziali e dai Servizi Socio-Educativi e dal Progetto Speciale Servizi Ausiliari le cui funzioni attuali verranno trasferite all'Azienda Speciale A.T.M. nel 1999, resa fattibile dal disposto dell'art. 3 dello Statuto dell' Azienda Speciale A.T.M. che si intende qui richiamato e in ottemperanza dell'art. 22 L. 142/90.
    Gli uffici preposti a tale analisi, coordinati dal Progetto Speciale - Servizi Ausiliari, in collaborazione con l'A.T.M. hanno formulato l'ipotesi di fattibilità allegata che consegue un primo risultato di razionalizzazione; l'ottimizzazione deriverà, considerate le specifiche professionalità dell'azienda, da una rivisitazione dell'organizzazione al termine della prima stagione di erogazione dei servizi.
    Detta gestione integrata dovrà entrare in funzione con il prossimo anno scolastico, per cui l'affidamento decorrerà a far tempo dall'adozione della presente deliberazione onde consentire

l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari all'eventuale affidamento a terzi delle attività di cui trattasi.



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    I contenuti del precedente contratto di servizio non subiranno modificazioni ma saranno integrati per l'adeguamento alle nuove esigenze meglio specificate nel contratto di servizio per l'erogazione del trasporto da parte ATM all'allegato (all. 1 - n. ) che integralmente si richiama e l' Azienda Speciale A.T.M. dovrà implementare la dotazione degli uffici attrezzati per il precedente affidamento, allo scopo di ottenere efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi che pertanto vengono confermati come descritto in allegato e qui riassunto.
    L' Azienda Speciale A.T.M. dovrà attrezzare appositi uffici accessibili ai disabili, organizzare il servizio con criteri di efficienza ed efficacia. Le Divisioni Servizi Socio-Assistenziali e Socio- Educativi dovranno comunicare all' Azienda Speciale A.T.M. l'elenco dei servizi richiesti, nonchè le relative variazioni di tale elenco; i servizi richiesti, in linea di massima, sono quelli riportati nell'ipotesi di fattibilità allegata (all. 2 - n. ).
    L' Azienda Speciale A.T.M. dovrà tenere una contabilità separata della gestione del servizio, evidenziando le somme pagate in nome e per conto della Città.
    L' Azienda Speciale A.T.M. dovrà presentare annualmente rendiconto dettagliato, certificato da propri Revisori dei Conti, relativo alla gestione svolta.
    L' Azienda Speciale A.T.M. dovrà inoltre comunicare alla Città l'eventuale affidamento a terzi di attività inerenti l'oggetto del contratto.
    Il Comune rimborserà trimestralmente all' Azienda Speciale A.T.M. le spese sostenute dalla medesima, per lo svolgimento del servizio di trasporto in oggetto (spese previste in circa Lire 3.255.000.000 annue IVA esclusa), previa presentazione della documentazione attestante tali spese; l'importo di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà portato in contabilità con la maggiorazione del 6% annuo, quale rimborso di spese anticipate, in base alla norma dell'art. 67 del Capitolato Generale di condizioni per gli Appalti Municipali C.C. 6/7/1964.
    Oltre a tale rimborso, la Città riconosce all' Azienda Speciale A.T.M. un corrispettivo forfettario per l'attività di organizzazione del servizio, per le spese sostenute per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali ecc.) pari a L. 250.000.000 annue, sino a giugno 2000.
    L'onere complessivo a carico della Città sarà pertanto pari a circa Lire 3.900.000.000 annue (IVA inclusa).
    L'eventuale prosieguo è legato ad una verifica , da parte dei Servizi interessati, di efficacia ed efficenza del servizio e la continuazione dell'affidamento oltre tale data è comunque soggetta a verifica annuale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;



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    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di avvalersi dell' Azienda Speciale A.T.M. quale Ente strumentale del Comune di Torino, per le motivazioni indicate in premessa che qui integralmente si richiamano, a decorrere dal prossimo anno scolastico 1998/99 e sino al 30 giugno 2000, l' Azienda Speciale A.T.M. (Azienda Torinese Mobilità) - C.so Turati 19/6 - Torino - P. Iva 07309340011 per la gestione integrata del servizio di trasporto, secondo quanto previsto nell'allegata bozza di contratto di servizio da stipulare, previa adozione delle determinazioni dirigenziali di cui al successivo punto 2), tra la Città di Torino e l' Azienda Speciale A.T.M. medesima; dando peraltro atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate necessarie e marginali modifiche di carattere non sostanziale per un importo presunto di Lire 3.255.000.000 annue oltre IVA .10% e così in totale L. 3.580.500.000.
    Il Comune rimborserà trimestralmente all' Azienda Speciale A.T.M. le spese sostenute dalla medesima, per lo svolgimento del servizio di trasporto, previa presentazione della documentazione attestante tali spese; l'importo di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà portato in contabilità con la maggiorazione del 6% annuo, quale rimborso di spese anticipate, in base alla norma dell'art. 67 del Capitolato Generale di condizioni per gli Appalti Municipali C. C. 6 luglio 1964 per un importo presunto di L. 19.500.000 Iva esclusa ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72.
    Oltre a tale rimborso, la Città riconosce all' Azienda Speciale A.T.M. un corrispettivo per l'attività di organizzazione del servizio, pari a L. 250.000.000 annue (spese per personale, utenze, fitto locali, spese generali ecc.); oltre Iva 20% e così in totale L. 300.000.000;
2)    con separate conseguenti determinazioni dirigenziali verrà perfezionato l'affidamento in oggetto e saranno impegnati i fondi per la gestione integrata dei servizi relativamente agli anni 1998 - 1999 - 2000;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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