Divisione Servizi Civici
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Settore Polizia Amministrativa

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Il Codice Civile stabilisce, all'art. 927, che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata”. Gli articoli seguenti fissano i fondamentali della materia.
    Il Comune di Torino ha sinora ottemperato al dettato normativo con l'attivazione di un ufficio decentrato “Oggetti rinvenuti” operante nell'ambito del Settore Polizia Amministrativa, senza ulteriore regolamentazione.
    Al fine di assicurare una corretta informazione e rendere vieppiù trasparente l'azione della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino cui appartengono i beni ritrovati, migliorandone così i rapporti e garantendo nel contempo una procedura lineare, certa ed efficace, si ritiene opportuno adottare uno strumento regolamentare che ne disciplini la materia per quanto attiene, in particolare, l'informazione e la pubblicità del ritrovamento, le modalità per la restituzione dei documenti e delle cose ritrovate, il premio di legge spettante al ritrovatore, l'eventuale acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore o, in ultima analisi, del Comune, la stima degli oggetti di valore ritrovati.
    A tal fine è stato predisposto il presente Regolamento, composto da 41 articoli, per il quale è stata, a norma dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, richiesta l'espressione del parere ai Consigli delle Circoscrizioni.
    Hanno inviato il loro parere le seguenti Circoscrizioni:
2^ - Santa Rita - Mirafiori Nord (delib. 9/9/98) (all. 2 - n. )
3^ - San Paolo - Cenisia Cit Turin - Pozzo Strada (delib 7/7/98) (all. 3 - n. )
4^ - San Donato - Campidoglio - Parella (delib. 30/6/98) (all. 4 - n. )
6^ - Regio Parco - Barriera di Milano - Falchera (delib. 10/7/98) (all. 5 - n. )
8^ - San Salvario - Cavoretto - Borgo Po (delib. 21/7/98) (all. 6 - n. ).
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1^ - Centro - Crocetta
5^ - Vallette - Lucento - Madonna di Campagna - Borgo Vittoria



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7^ - Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone
9^ - Nizza Lingotto
10^ - Mirafiori Sud.
    Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere favorevole, proponendo nel contempo le seguenti osservazioni:
a)    Art. 2, 2° comma - non è chiaro cosa debba intendersi per obbligo di annotazione su appositi registri numerati “secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio ed in relazione alle esigenze dell'ufficio” (circ. 3^ e 4^);
b)    integrare nelle disposizioni dell'art. 31 (dopo "e ritrovatore.") “L'ufficio si impegna a garantire lo svolgimento delle pratiche di assunzione dell'oggetto rinvenuto nel tempo massimo di un'ora” (circ. 6^);
c)    art. 3 - eliminare “ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio” in quanto si ritiene che in caso di ferie o malattia dell'addetto il cittadino che si presenta a ritirare l'oggetto rimane impedito, con risvolti negativi sull'efficienza del servizio (circ. 8^);
d)    art. 5 - chiarire a chi va imputata la responsabilità di dichiarare l'oggetto deperibile (circ. 8^);
e)    art. 15 - integrare “e all'Albo Pretorio Circoscrizionale” (circ. 8^).
    Si ritiene di tenere conto di parte delle osservazioni effettuate proponendo le seguenti modifiche al Regolamento in oggetto:
1)    Articolo 2 - comma 2: eliminare “, secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio ed in relazione alle esigenze dell'ufficio”;
2)    Articolo 3: aggiungere dopo “macchine fotografiche,” le parole “telefoni cellulari,”; sostituire “alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio” con “temporaneamente all'ufficio”;
3)    Articolo 15: aggiungere dopo “Albo Pretorio del Comune” le parole “e all'Albo Pretorio Circoscrizionale”.
    Si ritiene altresì di non accogliere le osservazioni di cui ai punti b) e d) poiché:
-    per quanto riguarda il punto b):
    non sembra esistere un nesso logico all'interno dell'articolo stesso, tra il primo periodo e quello proposto dalla circoscrizione; né si rinvengono motivi di ordine tecnico-giuridico per ammettere il suddetto emendamento.
-    per quanto riguarda il punto d):
    il concetto di deperibilità si riferisce agli alimenti, anche quelli inscatolati con scadenza. Quindi la valutazione è ictu oculi e, comunque, in caso di dubbio è rimessa alla decisione del dipendente più alto in grado presente nell'ufficio.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE


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    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il “Regolamento del Servizio oggetti Rinvenuti”, nella formulazione allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante (all. 1 - n. ).