Divisione Urbanistica                                     98 04152/09     Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTA' DI TORINO        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GIUGNO 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA “SUPERGA” EX ART. 2 LEGGE 179/92 E D.M. 21-12-1994 E S.M.I. - RATIFICA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    I Programmi di Riqualificazione Urbana hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
    Con il D.M. Lavori Pubblici 31 dicembre 1994 e il successivo D.M. 4 febbraio 1995 i finanziamenti previsti dalla legge 17 febbraio 1992 n. 179 sono stati destinati ai programmi di Riqualificazione Urbana disciplinandone la formazione e l'attuazione, con il concorso obbligatorio di risorse private, consentendo inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi dal programma medesimo.
    La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale 26 ottobre 1995 mecc. 9507792/47). Con deliberazione in data 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47) la Giunta Comunale adottava il Programma di Riqualificazione Urbana concernente le proposte presentate dagli operatori tra le quali quella avanzata dalla Società S.p.a. SUPERGA relativamente all'area interessata “Superga” su immobili di proprietà della Società.
    In seguito a richiesta di finanziamento di L. 5.541.000.000, la Direzione Generale del Coordinamento territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il Programma “SUPERGA” al finanziamento di L. 4.317.000.000.
    La società Superga si obbligava con atto unilaterale d'obbligo (Rogito Dr. Astore, notaio in Torino, Rep. 333643, Reg. Atti Priv. di Torino - 29 novembre 1996 - n. 9575, Serie 2/A: all. 5 - n. ) alla somma di L. 3.178.000.000 a titolo di risorse aggiuntive agli oneri di urbanizzazione per l'attuazione del Programma.
    Con deliberazione in data 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09) il Consiglio Comunale

approvava il Programma preliminare relativo alle 13 proposte di Programmi di Riqualificazione Urbana sottoponendo l'attuazione del programma “SUPERGA” (all. 6 della deliberazione)


all'impegno della Società a rilocalizzare parte delle attività produttive in altra area del territorio comunale; gli accordi prescritti sono intervenuti tra la Superga S.p.a. e le Rappresentanze sindacali il 18 luglio 1997; tra la Superga S.p.a. e la Città di Torino il 21 luglio 1997, poi ed ulteriormente confermati e precisati con atto di intesa tra Azienda e rappresentanze sindacali il 9 e 24 aprile 1998.
    Successivamente all'approvazione (Giunta Comunale 24 luglio 1997 mecc. 9704693/09 - all. 10) di correzione di errori materiali, integrazioni e specificazioni degli allegati tecnici della precedente deliberazione consiliare e, senza mutarne gli indirizzi e i contenuti fondamentali del programma, veniva sottoscritto in data 30 luglio 1997 tra Ministero LL.PP., Regione Piemonte e Città di Torino, il protocollo d'intesa del Programma “SUPERGA” ex D.M. LL.PP. 21 dicembre 1994.
    Il Programma, contenendo varianti al vigente P.R.G. della Città, veniva pubblicato con affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e per estratto sul giornale “La Stampa”.
    In attuazione della procedura prevista dal D.M. 30 ottobre 1997, che ha approvato modifiche al richiamato D.M. 21 dicembre 1994, i Programmi di Riqualificazione Urbana devono essere approvati con la procedura dell'Accordo di programma prevista dall'art. 27 della Legge 142/90 sulla base della progettazione urbanistica definitiva, di quella preliminare delle opere pubbliche nonchè di alcuni progetti edilizi degli interventi privati.
    A tal fine il Sindaco della Città, quale Ente con competenza primaria sul programma, ha indetto la conferenza di servizi per il giorno 29 aprile 1998 convocando i rappresentanti del Ministero LL.PP., della Regione, della Provincia e della Soprintendenza, durante la quale è stata verificata la possibilità di addivenire alla conclusione dell'accordo.
    Nelle successive sedute in data 6-8-11-13 maggio 1998, acquisiti e valutati i vari pareri degli Enti e Servizi partecipanti ed esaminato lo schema della convenzione allegata, veniva approvata all'unanimità la proposta definitiva di accordo.
    L'Accordo di Programma è stato stipulato in data 15 maggio 1998 tra il Ministero LL.PP. in persona dell'Arch. Mara Moscato, per atto di delegazione del Direttore Generale del Coordinamento Territoriale, la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo e la Città di Torino in persona del Vicesindaco Domenico Carpanini.
    Posto che l'attuazione del programma richiede variazioni delle destinazioni urbanistiche dell'area interessata e che, in tal caso, l'art. 27 della Legge 142/90 attribuisce all'accordo adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni del vigente P.R.G. sostituendo le concessioni edilizie, è stata predisposta ed allegata la documentazione relativa alle modificazioni urbanistiche.
    Il Programma “SUPERGA” prevede la riqualificazione urbana di un'area industriale destinata alla dismissione, di circa 31.000 mq. nella zona della Città a ridosso dell'area di trasformazione “SPINA 3”.
    Le variazioni urbanistiche necessarie per la realizzazione del Programma consistono nel

cambio di destinazione dell'area industriale parte a destinazione Misto Produttivo (MP) e parte a zona urbana di trasformazione (Z.U.T.).
    L'intervento edilizio complessivo comporta una S.L.P. di mq. 27.260 di cui 11.421 nell'area MP (con 3.426 mq. di nuova S.L.P. residenziale e 4.768 di nuova S.L.P. per destinazioni miste quali commercio, artigianato, attività di ricerca e di servizio in genere) e 15.839 nell'area di Trasformazione interamente destinata a nuova residenza.
    L'accordo prevede la cessione da parte della Società di mq. 14.948 per servizi e l'assoggettamento ad uso pubblico di mq. 5.477.
    Gli interventi pubblici previsti riguardano la realizzazione di opere di preurbanizzazioni (demolizione e bonifica dell'attuale stabilimento), di spazi pubblici sulle aree cedute (aree verdi, parcheggi, infrastrutture a rete) e opere di manutenzione e messa a norma dell'edificio scolastico esistente.
    L'accordo di programma comporta inoltre che i progetti allegati, all'atto di adozione dell'Accordo con Decreto del presidente della Giunta Regionale, sostituiscano la prima delle tre concessioni edilizie previste dal programma che, in particolare, riguarda una S.L.P. complessiva di mq. 21.065 (di cui mq. 18.266 per la residenza e mq. 2.799 per attività compatibili con la destinazione misto produttivo).
    Il cronoprogramma degli interventi, stabilisce tempi, fasi e termini di attuazione del programma (10 anni) nonchè i tempi della richiesta della seconda e terza concessione edilizia, che saranno rilasciate secondo le normali procedure autorizzative.
    Il Programma sarà finanziato per L. 4.317.000.000 dal Ministero LL.PP., L. 4.368.000.000 da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e L. 3.178.000.000 quali contributi aggiuntivi privati.
    L'attuazione dei contenuti dell'accordo di programma e l'ambito di applicazione del medesimo è regolamentato da apposita convenzione cui la Società “Superga” ha dichiarato con specifico atto d'obbligo stipulato in data 13 maggio 1998, allegato all'accordo, di accettare, impegnandosi a sottoscriverla nei successivi 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Lo schema  di  convenzione  allegato  all'accordo  concordato  con la Società prevede e disciplina la
cessione gratuita alla Città delle aree per servizi, l'assoggettamento ad uso pubblico di altre aree, l'esecuzione diretta a scomputo delle opere pubbliche, definisce lo polizze fidejussorie a garanzia dell'osservanza degli obblighi, fissa le quantità edificabili e le destinazioni d'uso, i termini di esecuzione le garanzie e le altre prescrizioni atte ad assicurare la regolare e piena attuazione del Programma.
    Nell'ambito delle attività ammesse dal PRG per l'area normativa Misto Produttivo, la Città si riserva la possibilità di intervenire direttamente mediante l'acquisizione della Soc. SUPERGA degli edifici su via Verolengo, di cui è previsto il recupero al fine di insediare servizi pubblici (sedi circoscrizionali, ecc.) compatibili con le attività ammesse dal PRG per l'area normativa Misto Produttivo.
    Si ritiene infine necessario che le modifiche apportate con la variante introdotta in sede di accordo di programma, rispetto alle quantità ed alle destinazioni d'uso in atto nell'area Superga,

trovino un riequilibrio nell'ambito dei programmi di attuazione della Spina 3, con un adeguato aumento di attività produttive e la riduzione della residenza.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 41;
    In corso di consultazione alla Circoscrizione 5;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    
Rilevato che la Circoscrizione 5, cui il presente provvedimento è stato inviato per il parere, nella seduta del 28 maggio 1998 ha espresso parere favorevole (all. 27 - n. ), subordinato alle seguenti condizioni:
    
1)    che la Società Superga ceda gratuitamente al Comune di Torino la restante parte dell'area, nonchè l'edificio di via Verolengo a un prezzo non superiore alle residue risorse disponibili oltre a quelle accessorie alla realizzazione di tutte le opere pubbliche previste dal P.R.I.U.;
    2)    che il Comune di Torino destini tale edificio a servizi pubblici (sedi circoscrizionali, imprenditoria giovanile, ecc.);
    3)    che il Comune di Torino adotti apposita variante di P.R.G. sulla adiacente Spina 3 che diminuisca quantità e destinazione d'uso e residenza a favore delle attività produttive in misura corrispondente a quelle esistenti sull'area Superga, al fine di riequilibrare la situazione urbanistica complessiva;
    4)    che siano rispettati gli accordi raggiunti in data 9/4/98 tra le parti in causa: Superga S.p.A., Unione Industriale di Torino, R.S.U., FULC e la Città di Torino vengono confermati con il mantenimento dei posti di lavoro, riduzione del disagio del servizio di trasporto e mensa per le maestranze.

    
CONTRODEDUZIONI

    
Le osservazioni presentate dal Consiglio Circoscrizionale sono in gran parte accoglibili e trovano una prima risposta nell'emendamento di cui sopra apportato dall'Amministrazione

alla presente deliberazione.
    
In particolare si osserva quanto segue:
    1)    La Società Superga si rende disponibile a cedere alla Città la parte di area non oggetto di concessione edilizia ad un valore di acquisizione corrispondente a quello dell'edificio sito in via Verolengo valutato, secondo la stima effettuata dal Settore Riorganizzazione e Riqualificazione del Patrimonio, in L. 5.000.000.000=.
        La copertura di tale importo dipenderà dal quadro definitivo delle risorse disponibili.
    2)    Nella presente deliberazione si esprime già l'intendimento di recuperare gli immobili suddetti per servizi pubblici (sedi circoscrizionali, ecc.) attività compatibili con quelle ammesse dal PRG per le aree Misto Produttive cui è destinato l'immobile in questione.
    3)    È allo studio la Variante al Piano Regolatore riguardante l'ambito della Spina 3, che terrà anche conto delle modifiche apportate all'area Superga nel senso richiesto (come peraltro richiamato nella narrativa della presente deliberazione).
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma (all. 1 - n. ) tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, stipulato in data 15 maggio 1998, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana “SUPERGA” ex art. 2 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i. nell'area industriale “Superga” con i relativi allegati che ne fanno parte integrante (all. dall'1 bis al 26 - nn. );
2)    di prendere atto che l'accordo, adottato con decreto del presidente Regionale, determina le variazioni del vigente P.R.G. e sostituisce la prima delle tre concessioni edilizie previste;
3)    di approvare specificatamente il programma definitivo di Riqualificazione “Superga”, i progetti preliminari delle opere pubbliche (all. 1 bis) e, infine, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. , l'allegato schema di convenzione (all. 3) con la Società S.p.a. “Superga”.
    Trattandosi di ratifica di “accordo di programma” nonchè di approvazione di schema di convenzione, il presente provvedimento non comporta spesa;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.