Divisione Ambiente
98 02985/21

Settore Tutela Ambiente

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° GIUGNO 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTÀ DI TORINO. PROGETTO COMUNITARIO SAVE II - APPROVAZIONE STATUTO.

    Proposta dell'Assessore Vernetti.

    Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 aprile 1997 (mecc. 9702502/21), esecutiva dal 13 maggio 1997 la Città di Torino approvava la partecipazione al progetto, promosso dalla Comunità Europea nell'ambito del programma SAVE II, di "Agenzia Locale per l'Energia" della Città di Torino impegnandosi a presentare un proprio progetto di costituzione dell'Agenzia ed a presentarlo in collaborazione, stante il carattere di transnazionalità richiesto dalla Commissione Europea, con la Comunità di Grenoble.
    Il progetto per l'Agenzia locale per l'energia si inserisce nel quadro delle iniziative già intraprese dalla Città e finalizzate alla creazione di un quadro favorevole al risparmio energetico e allo sviluppo dell'uso razionale dell'energia mediante la promozione dell'uso di strumenti tecnici e finanziari. L'Agenzia si pone quindi come strumento tecnico ed operativo volto a supportare ed a dare efficacia e concretezza alle azioni di politica energetica a livello locale.
    In questa ottica la proposta di costituire una Agenzia per l'Energia Locale presentato dalla Città di Torino ha ottenuto anche l'approvazione della Regione Piemonte - delibera G.R. del 28 aprile 1997 - la quale ha ritenuto la proposta in armonia con le determinazioni programmatiche assunte dalla Regione Piemonte in campo energetico.
    La Commissione Europea - D.G. XVII ha favorevolmente accolto la proposta di progetto presentato dalla Città, nell'ambito delle iniziative del Programma Save II, avente come scopo la costituzione di una Agenzia per l'Energia della Città di Torino. Al progetto partecipano, oltre alla Città, anche la Comunità di Grenoble, con i suoi specifici progetti-studio relativi all'integrazione di energie innovative in campo ambientale su scala urbana. Scopo dell'Agenzia Locale è di offrire i propri servizi soprattutto nel campo dell'uso razionale dell'energia e dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc... In altri paesi europei la creazione di Agenzie per l'Energia si è dimostrata un'esperienza positiva che ha permesso di realizzare un efficace legame e strumento di controllo

tra le normative tecniche e lo stato di attuazione delle medesime.


    La Commissione Europea D.G. XVII ha, altresì, comunicato l'approvazione del contratto stipulato, in data 12 dicembre 1997, tra la Comunità dei Comuni del Circondario di Grenoble e la Città di Torino ed ha confermato il contributo europeo, per ogni Agenzia, quantificandolo nella somma complessiva di 175.000 ECU da suddividersi in tre anni.
    L' Amministrazione intende, quindi, farsi promotrice della costituzione di una Agenzia Locale per l'Energia della Città di Torino, nella forma giuridica di Fondazione riconosciuta, che avrà quale scopo principale la promozione ed il coordinamento di azioni e di interventi finalizzati all'uso razionale dell'energia ed ogni altra iniziativa e finalità segnalata dall'Amministrazione comunale che sia in linea con gli scopi previsti nello schema di Statuto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.
    L'Agenzia in particolare persegue, senza fini di lucro, la finalità di razionalizzare la gestione delle risorse energetiche locali, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, favorendo e promuovendo le attività in campo energetico-ambientale attraverso consulenze, studi, informazione e formazione.
    Le sue attività interesseranno essenzialmente la promozione della cultura energetica, organizzando campagne informative sul corretto utilizzo delle risorse energetiche e preparando materiale informativo, organizzando seminari o convegni, fornendo assistenza a soggetti pubblici e privati per l'applicazione delle normative in materia energetica e promuovendo lo sviluppo della diffusione delle fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al solare e alla biomassa.
    Per il raggiungimento dei propri scopi l'Agenzia si dovrà avvalere di una struttura operativa dotata di proprio personale e coordinata da un direttore , nonché della collaborazione di tutte le Divisioni e Servizi Centrali Comunali di volta in volta interessati, degli altri attori economici e parti sociali che vorranno prendere parte alle iniziative.
    Potranno essere ammessi all'Agenzia altri soggetti pubblici e privati che ne faranno richiesta, secondo quanto previsto nell'allegato statuto.
    All'Agenzia sarà devoluto l'intero contributo comunitario che sarà versato dalla Comunità Europea in tre rate annuali per una somma complessiva di 175 000 ECU, nonché la quota di finanziamento del progetto a carico della Città, che ammonta a 245 000 ECU in tre anni. Ulteriori fondi potranno essere versati all'Agenzia da altri soggetti. La collaborazione eventuale con altri enti partecipanti all'Agenzia, in relazione agli scopi statutari, potrà essere costituita da contributi in ore di lavoro e dalla messa a disposizione di competenze e conoscenze specifiche.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;


favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamati, la costituzione della Fondazione "Agenzia Locale per l'Energia", secondo lo schema di Statuto unito al presente provvedimento ( all. 1 - n. );.
2)    di dare mandato al Sindaco od a suo delegato di firmare l'atto di costituzione relativo, con facoltà di apportare allo statuto quelle variazioni di ordine formale che in tale sede si renderanno necessarie;
3)    di riservare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale e dei dirigenti competenti l'adozione dei necessari atti afferenti all'accertamento del contributo comunitario e all'impegno di spesa per il trasferimento alla Fondazione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
4)    di assumere a carico della Città le spese di atto per il rogito dal notaio la cui spesa sarà impegnata con determinazione dirigenziale da parte del settore competente;
5)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.




Allegato 1

Schema di statuto della "AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA", Città di Torino

Art. 1. Costituzione e denominazione

La Città di Torino costituisce una Fondazione disciplinata dal presente Statuto, da propri regolamenti, e dalle leggi in materia, denominata: "Agenzia locale per 1'Energia". La Fondazione, di seguito denominata Agenzia, è aperta alla adesione di tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, anche non riconosciute che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi a cui mira l'Agenzia e ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 2. Sede

La sede legale ed amministrativa della Agenzia è stabilita in Torino, in ........
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o modificare filiali, succursali, uffici tecnici e dipendenze di ogni genere.

Art. 3. Finalità

L'Agenzia ha, senza fini di lucro, la finalità di razionalizzare la gestione delle risorse energetiche locali, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, la promozione dell'energia rinnovabile.
L'Agenzia svolge attività di interesse pubblico agendo secondo criteri di economicità.
L'Agenzia collaborerà altresì con l'Agenzia per l'Energia della Città di Grenoble ed eventualmente con le altre agenzie locali dell'energia.



Art. 4. Settori d'intervento

L'attività dell'Agenzia si svolgerà essenzialmente nei seguenti campi:
a.    attività di sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al solare e alla biomassa;
b.    la promozione della cultura energetica, organizzando campagne informative sull'uso razionale dell'energia e preparando materiale informativo e/o organizzando seminari o convegni;
c.    assistenza a soggetti pubblici e privati per l'applicazione delle normative in materia energetica.

Art. 5. Forme di partecipazione e cooperazione.

L'Agenzia può attuare iniziative per pervenire a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore di attività della Agenzia medesima realizzando forme associative e di cooperazione con tali soggetti nei modi previsti dalla legge.
L'Agenzia può, altresì, stipulare convezioni, accordi e contratti con enti pubblici e privati per la gestione delle proprie attività.

Art. 6. Durata

La durata della Agenzia è fissata dalla data dell'atto costitutivo in 3 anni e potrà essere prorogata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria capacità di auto finanziamento e alla concessione in suo favore di contributi finanziari.

Art. 7. Patrimonio.

Il patrimonio della Agenzia è costituito da:
*    fondi concessi dall'Unione Europea per la costituzione dell'Agenzia Locale per l'energia della Città di Torino, conferiti per tramite della Città di Torino;
*    dai fondi conferiti dalla Città di Torino;
*    dai contributi, dalle sovvenzioni e dai finanziamenti provenienti da altri soggetti sia pubblici che privati;
*    da eventuali entrate ed acquisizioni.
Per la realizzazione dei propri scopi la Agenzia utilizza il proprio patrimonio ed ogni sorta di altro contributo finanziario e funzionale.




Art. 8. Esercizio

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1998.


Art. 9. Organi

Sono Organi della Agenzia:
*    il Consiglio di Amministrazione
*    il Presidente
*    il Direttore
*    il "Forum cittadino dell'Energia".


Art. 10. Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Agenzia è composto da 5 membri, compreso il Presidente, di cui 3 di nomina comunale.
Inizialmente il Cda funzionerà con i soli 3 membri di nomina comunale e verrà successivamente integrato da altri 2 membri nominati dal "Forum cittadino sull'Energia" (definito al successivo art. 16) non appena quest'ultimo avrà raggiunto una composizione di almeno 5 soggetti.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il consigliere che per qualsiasi causa cessi dalla carica durante il mandato viene sostituito con le stesse modalità previste dal presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dei componenti che non intervengono a 3 sedute consecutive.
Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni a uno o più consiglieri.
Le cariche sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese.



Art. 11. Consiglio di Amministrazione: funzionamento.

Il Cda è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno. La convocazione del C.D.A. deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio dei consiglieri almeno 7 gg. prima di quello fissato per la seduta. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno dei temi da trattare. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 gg. prima della riunione.
Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Alle adunanze interviene il Direttore della Agenzia con parere consultivo.
Ciascun consigliere ha diritto ad avere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri nominati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente regola la discussione e stabilisce le norme di votazione. I verbali delle assemblee
saranno trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni del Cda sono fatte constatare su appositi registri dei verbali.

Art. 12. Poteri del Cda

Il Cda è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Agenzia ed
in particolare:
*    approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi statutari;
*    approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
*    provvede alla eventuale assunzione di personale determinando qualifiche e trattamento economico;
*     accredita con decisione motivata i membri del Forum cittadino dell'Energia;
*    accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni dei beni;
*    approva i regolamenti per il funzionamento della Agenzia e del Forum cittadino dell'Energia;
*    delibera lo scioglimento e la proroga della Agenzia;
*    provvede a qualsiasi altro atto necessario ed utile per le finalità istituzionali dell'Agenzia, anche se qui non espressamente previsto.



Art. 13. Divieto di partecipazione alle sedute.

I consiglieri non possono prendere parte alle sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali essi o loro parenti od affini entro il quarto grado abbiano interesse personale.
Il Cda è sostituito dalla Giunta Comunale nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui sopra o per altro legittimo motivo.

Art. 14. Presidente

Il Presidente è nominato dal Sindaco della Città di Torino tra i membri del C.d.A. di nomina comunale e rappresenta legalmente l'Agenzia sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile della esecuzione di piani di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento delle finalità della Agenzia.
Il Presidente invia annualmente una relazione al Consiglio Comunale in merito alla attività svolta dalla Agenzia.
Il Presidente, con firma congiunta a quella del Direttore, ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della Agenzia e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche richieste dall'Unione Europea per l'erogazione di finanziamenti e da trasmettere alla Città di Torino per gli adempimenti necessari.
In caso d'impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età (tra quelli nominati dalla Città di Torino).
Il Presidente, inoltre, può adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Cda con l'obbligo di riferire al C.D.A nella prima riunione successiva da convocarsi entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.
Il Presidente invia annualmente una relazione al Consiglio Comunale in merito alla attività svolta dalla Agenzia, accompagnandola con un conto consuntivo della gestione economica da sottoporsi all'esame del Collegio dei Revisori del Comune.



Art. 15. Direttore

Il Direttore fa parte del personale dipendente della Agenzia assunto con contratto a tempo determinato, è nominato dal Cda - su proposta del Presidente - ed è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione dell'attività della Agenzia.
Il direttore dovrà essere scelto tra le persone provviste di elevate e comprovate capacità tecnico-
amministrative, unitamente a comprovata esperienza e professionalità nel settore energetico, e non potrà appartenere od essere distaccato da Enti Locali od altre Amministrazioni Pubbliche.
Il Presidente può concedere deleghe al Direttore per l'esecuzione di attività e per la rappresentanza dell'Agenzia.
Il Direttore non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei all'Agenzia, senza espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore:
-    ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Agenzia;
-    redige come segretario i verbali delle riunioni del C.D.A alle quali partecipa senza diritto di voto;
-    predispone i piani di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vengono presentati al C.D.A per l'approvazione;
-    coordina la struttura operativa, nonché il personale tecnico eventualmente messo a disposizione della Agenzia;
-    con firma congiunta a quella del Presidente, ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della Agenzia e di predisporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche richieste dall'Unione Europea per l'erogazione di finanziamenti da trasmettere alla Città di Torino per gli adempimenti necessari.

Art. 16. Forum cittadino dell'Energia

Il Forum è composto dai rappresentanti di Associazioni, Enti, società ed altri organismi del mondo accademico, economico, sociale e culturale interessati alle problematiche di gestione delle risorse energetiche e allo sviluppo della energia rinnovabile nell'area torinese e che richiedono formalmente di essere coinvolti nell'attività della Agenzia.
I membri sono accreditati con decisione motivata del consiglio di amministrazione.
Il Forum cittadino dell'Energia ha funzione propositive e consultive nei confronti del Cda.



Art. 17. Personale della Agenzia

Il personale della Agenzia è costituito da:
1 Direttore;
1 tecnico laureato;
1 segretario incaricato di assolvere ai compiti amministrativi, con contratto di lavoro inizialmente a tempo parziale.
Tale organico di personale potrà essere integrato con ulteriori unità, qualora il perseguimento degli scopi della Azienda lo richieda ed il bilancio della stessa lo consenta.
All'assunzione del suddetto personale provvederà il Direttore con i mezzi e le modalità che più ritiene opportune nel rispetto della normativa vigente dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulando degli appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.
La qualità di dipendente della Agenzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio od industria la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18. Rapporti coi cittadini

L'Agenzia, in ossequio alle sue finalità, promuove ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti e dei cittadini in ordine alle attività da essa espletate.
L'esercizio del diritto di accesso ai cittadini alla documentazione è disciplinato da apposito regolamento ispirantesi ai principi posti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 19. Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della Agenzia il patrimonio residuo, dopo la proporzionale restituzione all'Unione Europea ed alla Città dei contributi versati è devoluto dal CdA ad enti che perseguono finalità analoghe nell'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia.

Art. 20. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto e delle norme di legge in materia.



Art. 21. Riconoscimento

La Agenzia persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte alla quale richiede il riconoscimento della personalità giuridica.
Il Presidente è quindi espressamente autorizzato a svolgere e curare tutte le pratiche necessarie ed utili per ottenere dalla Regione Piemonte il sollecito riconoscimento della personalità giuridica della Agenzia ed apportare al presente Statuto, in conformità alle disposizioni di legge, tutte quelle soppressioni modificazioni ed aggiunte che fossero richieste a tal fine dalle autorità regionali.