Servizio Centrale Patrimonio
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Settore Amm.vo Gestione Patrimonio
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 1998

(proposta dalla G.C. 23 aprile 1998)


OGGETTO: CONDOMINII DI LUNGO PO ANTONELLI 209 E DI LUNGO DORA VOGHERA 152 - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NEL SOTTOSUOLO DI VIA VERBANO - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con licenze precarie n. 879 del 17 ottobre 1966 e n. 651 del 19 aprile 1968, la Città autorizzò l'occupazione , da parte dei Condominii “Torre Dora” di Lungo Po Antonelli n. 209 e di Lungo Dora Voghera n. 152, delle porzioni di sottosuolo pubblico di Via Verbano per la realizzazione delle autorimesse condominiali di pertinenza dei rispettivi edifici di civile abitazione.
    In sede patrimoniale, le suddette occupazioni sono state disciplinate mediante atti di concessione in uso dei rispettivi sottosuoli, indicati rispettivamente in rosso e in blu nelle unite planimetrie (all. 1-2 - nn. ).
    Recentemente i suddetti Condominii, in persona dei rispettivi amministratori, Sigg.ri Musso Tommaso e Comino Cesare, hanno avanzato richiesta di poter consolidare la concessione in uso mediante la costituzione del diritto di superficie.
    A tal fine è stata determinata una tariffa unitaria pari a Lire 30.000 al mc., sulla base dei criteri similari adottati dalla Città in tema di realizzazione di parcheggi privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
    Pertanto, il valore del diritto di superficie, per la durata di anni 90, da costituire a favore dei suddetti due Condominii, è il seguente:
-    Condominio “Torre Dora” di Lungo Po Antonelli n. 209
    Valore Lire 15.428.700, derivante dal prodotto del volume utile di mc. 514,29 per la tariffa di zona pari a Lire 30.000 al mc.
-    Condominio Lungo Dora Voghera n. 152
    Valore Lire 15.663.600, derivante dal prodotto del volume utile di mc. 522,12 per la tariffa

di zona pari a Lire 30.000 al mc..



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    Occorre pertanto provvedere all'approvazione dello schema di atto relativo alle suddette costituzioni di diritto di superficie a favore dei due Condominii in oggetto.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per le motivazioni illustrate nella premessa, il sottoriportato schema di atto, da stipularsi tra la Città ed i Condominii “Torre Dora” di Lungo Po Antonelli n. 209, rappresentato dall'Amministratore Sig. Musso Tommaso, nato a Torino il 26 febbraio 1938 - Residente in Lungo Dora Voghera n. 150 - C.F. MSS TMS 38B26 L219R - e Lungo Dora Voghera n. 152, rappresentato dall'Amministratore Signor Comino Cesare, nato a Frabosa Sottana il 22 agosto 1938 - Residente a Frabosa Sottana - Via IV Novembre n. 48 - C.F. CMN CRS 38M22 D752I - relativo alla costituzione dei diritti di superficie per il mantenimento, ognuno per la propria parte, di una porzione dell'autorimessa condominiale:

“SCHEMA DI ATTO
COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno del mese di in Torino,
Innanzi a me, Dottor Carlo Alberto Migliardi, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza testimoni avendovi i comparenti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono presenti:
Il Signor
che interviene nella qualità di legale rappresentante della Città di Torino, corrente in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. 00514490010, (di seguito denominata concedente) a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. in data

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divenuta esecutiva dal , che in copia conforme all'originale allego sotto la lettera “A”;
Il Signor Musso Tommaso, che interviene nella qualità di Amministratore del Condominio “Torre Dora” corrente in Torino - Lungo Po Antonelli n. 209, C.F. MSS TMS 38B26 L219R
a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dei Condomini del 29 gennaio 1997, che in allego sotto la lettera “B”;
Il Signor Comino Cesare, che interviene nella qualità di Amministratore del Condominio di Lungo Dora Voghera 152, corrente in Torino - Lungo Dora Voghera n. 152, C.F. CMN CRS 38M22 D752I
a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dei Condomini del 16 gennaio 1997, che in allego sotto la lettera “C”
(di seguito brevemente denominati superficiali).
Detti comparenti - della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiedono di ricevere il presente atto al quale viene

premesso che

-    con licenza precaria n. 879 protocollo 1966 n. 299 del 17 ottobre 1966 la Città di Torino autorizzò l'occupazione della porzione di sottosuolo pubblico, ove trovasi parte dell'autorimessa condominiale dell'edificio di civile abitazione sito in Torino Lungo Po Antonelli n. 209, censita al N.C.E.U. alla partita 1288649 Foglio 45 numero 605 subalterno 31 - Lungo Po Antonelli n. 209 - piano S1 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq. 449 - rendita Lire 5.657.400;
-    con licenza precaria n. 651 protocollo 271/67 del 29 aprile 1968 la Città di Torino autorizzò l'occupazione della porzione di sottosuolo pubblico, ove trovasi parte dell'autorimessa condominiale dell'edificio di civile abitazione sito in Torino Lungo Dora Voghera n. 152, censita al N.C.E.U. alla Partita 1255902 Foglio 45 numero 678 subalterno 30 - Lungo Dora Voghera n. 152 - piano S1 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 1 - mq. 606 - rendita L. 6.544.800;
-    le suddette licenze precarie erano subordinate alla condizione che i Condominii richiedessero altresì le concessioni dei terreni e che tali concessioni sono tuttora in corso;
-    i Condominii interessati hanno presentato istanza alla Città di Torino per ottenere la trasformazione delle concessioni dei terreni in diritto di superficie, contro pagamento di un corrispettivo in denaro.

Tutto ciò premesso

ART. 1
COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
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    La Città di Torino, in persona di chi sopra, costituisce in favore:
    -    del condominio Torre Dora di Lungo Po Antonelli n. 209;
    -    del condominio di Lungo Dora Voghera n. 152;
    il diritto di superficie per il mantenimento delle porzioni delle autorimesse condominiali realizzate nel sottosuolo di proprietà comunale costituente sedime della via pubblica.
    L'area occupata in sottosuolo dal Condominio di Lungo Po Antonelli ha una superficie lorda di mq. 130 circa pari circa ad una volumetria complessiva di mc. 514,29, è censita in Catasto al Fg. 1255 (Strade Pubbliche parte), confina con: a notte condominio Torre Dora di Lungo Po Antonelli 209, a levante Via Verbano, a giorno asse di Via Verbano, a ponente Via Verbano, e risulta delimitata in rosso nella planimetria che, esaminata e riconosciuta esatta dalle parti, viene allegata sotto la lettera “ ”.
    L'area occupata in sottosuolo dal Condominio di Lungo Dora Voghera n. 152 ha una superficie lorda di mq. 137,4 pari circa ad una volumetria complessiva di mc. 522,12 - è censita in Catasto al Foglio 1255 (Strade Pubbliche parte) e confina con: a notte condominio Lungo Dora Voghera 152, a levante Via Verbano, a giorno asse Via Verbano, a ponente Via Verbano; risulta delimitata in blu nella planimetria che, esaminata e riconosciuta esatta dalle parti, viene allegata sotto la lettera “ ”.
    Il diritto di superficie viene costituito, ai sensi degli artt. 952 e seguenti del Codice Civile e nell'osservanza dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni su area comunale adibita a sede stradale e si intende limitato all'utilizzazione del sottosuolo.
    I manufatti rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione.

ART. 2

PRESCRIZIONI DI MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

    Il diritto di superficie, come sopra costituito, sarà esercitato nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione, secondo i principi generali e le norme vigenti in materia per il diritto di superficie.
    E' fatto divieto ai proprietari condomini assegnatari dei posti auto, ubicati nella zona di proprietà comunale oggetto del diritto di superficie, di cedere, salvo espressa autorizzazione comunale, il loro diritto sui singoli posti auto separatamente dall'unità immobiliare ad essi abbinata.

ART.3

CORRISPETTIVO DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

E ONERI DEL SUPERFICIARIO

    Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie viene così determinato:


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-    per il Condominio di Lungo Po Antonelli n. 209 in L. 15.428.700 derivante dal prodotto del volume utile di mc. 514,29 per la tariffa di zona pari a L. 30.000 al mc.;
-    per il Condominio di Lungo Dora Voghera n. 152 in Lire 15.663.600 derivante dal prodotto del volume utile di mc. 522,12 per la tariffa di zona pari a L. 30.000 al mc..
    Dette somme sono state corrisposte dai superficiari a mezzo di versamenti effettuati alla Civica Tesoreria.
    Per quanto attiene ai sottoservizi, l'intervento dei privati non dovrà ostacolare o penalizzare la funzionalità degli impianti; a tale scopo la Civica Amministrazione potrà discrezionalmente prescrivere il mantenimento della situazione vigente al momento dell'intervento o imporre prescrizioni specifiche da stabilire caso per caso.
    E' inoltre a carico dei superficiari l'onere derivante dallo spostamento o dal ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi del sopra e del sottosuolo che eventualmente risultassero interessati da lavori relativi alle aree interessate, da eseguirsi di intesa con il Comune e con gli enti erogatori dei servizi. E' altresì a carico dei superficiari ogni onere derivante da modifiche o spostamenti di linee di trasporto pubblico. I superficiari si accollano tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di opere che si rendessero necessarie per garantire la stabilità e la conservazione del manufatto. Saranno inoltre a carico dei superficiari medesimi tutte le verifiche ed i collaudi statici necessari per le intere strutture.
    L'impermeabilizzazione della copertura, le opere occorrenti per la sistemazione di tubazioni e cavi esistenti, le opere per raccogliere e convogliare eventuali acque di infiltrazione e quant'altro possa occorrere dovranno essere eseguite a cura e spese dei superficiari, i quali si accollano altresì le spese per eventuali ripristini del suolo pubblico manomesso. Nel caso non fosse garantito un adeguato ricoprimento i superficiari dovranno provvedere alla realizzazione di idonei manufatti per permettere la realizzazione o la manutenzione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
    La Civica Amministrazione sarà tenuta manlevata e ritenuta indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che possano verificarsi all'interno in seguito ad infiltrazioni di acqua piovana, nonchè eventuali danni arrecati agli edifici esistenti.

ART. 4

DURATA DEL DIRITTO

    La durata del diritto di superficie viene convenuta in anni 90 (novanta) decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del presente atto e potrà essere rinnovato alla sua scadenza a condizioni da stabilirsi; potrà essere altresì revocato in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse pubblico, con risarcimento delle spese calcolato in novantesimi.

ART. 5

ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE


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    Alla scadenza del termine sopra convenuto, salvo il caso di rinnovo, il diritto di superficie si estinguerà ed il Comune diverrà pieno ed esclusivo proprietario delle opere.

ART. 6

ATTI DI TRASFERIMENTO

    Ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 122/1989 gli atti di trasferimento dei posti auto, interessati dal diritto di superficie, possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del Comune; gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli.

ART. 7

SPESE E DISPOSIZIONI FISCALI

    Le parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione contro i superficiari ed in favore della Città di Torino che rinuncia espressamente all'iscrizione di ipoteca legale con esonero per il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
    Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei superficiari in parti uguali.

ART. 8

FORO COMPETENTE

    Per ogni controversia che dovesse insorgere dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.”
    Per quanto riguarda le concessioni dei sottosuoli attualmente in corso, le stesse si intenderanno automaticamente risolte alla data di stipulazione del presente atto; quest'ultimo è subordinato alla condizione che alla data di formalizzazione i superficiari non risultino debitori nei confronti della Città.
    Le spese di atto e conseguenti saranno a carico dei superficiari.
    Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il relativo accertamento di entrata.
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