DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 1998
(proposta dalla G.C. 23 aprile 1998)
OGGETTO: CONDOMINII DI LUNGO PO ANTONELLI 209 E DI LUNGO DORA
VOGHERA 152 - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NEL SOTTOSUOLO DI VIA
VERBANO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con licenze precarie n. 879 del 17 ottobre 1966 e n. 651 del 19 aprile 1968, la Città
autorizzò l'occupazione , da parte dei Condominii Torre Dora di Lungo Po Antonelli n. 209 e
di Lungo Dora Voghera n. 152, delle porzioni di sottosuolo pubblico di Via Verbano per la
realizzazione delle autorimesse condominiali di pertinenza dei rispettivi edifici di civile
abitazione.
In sede patrimoniale, le suddette occupazioni sono state disciplinate mediante atti di
concessione in uso dei rispettivi sottosuoli, indicati rispettivamente in rosso e in blu nelle unite
planimetrie (all. 1-2 - nn. ).
Recentemente i suddetti Condominii, in persona dei rispettivi amministratori, Sigg.ri Musso
Tommaso e Comino Cesare, hanno avanzato richiesta di poter consolidare la concessione in uso
mediante la costituzione del diritto di superficie.
A tal fine è stata determinata una tariffa unitaria pari a Lire 30.000 al mc., sulla base dei
criteri similari adottati dalla Città in tema di realizzazione di parcheggi privati su aree comunali
o nel sottosuolo delle stesse.
Pertanto, il valore del diritto di superficie, per la durata di anni 90, da costituire a favore dei
suddetti due Condominii, è il seguente:
- Condominio Torre Dora di Lungo Po Antonelli n. 209
Valore Lire 15.428.700, derivante dal prodotto del volume utile di mc. 514,29 per la tariffa
di zona pari a Lire 30.000 al mc.
- Condominio Lungo Dora Voghera n. 152
Valore Lire 15.663.600, derivante dal prodotto del volume utile di mc. 522,12 per la tariffa
di zona pari a Lire 30.000 al mc..
Occorre pertanto provvedere all'approvazione dello schema di atto relativo alle suddette
costituzioni di diritto di superficie a favore dei due Condominii in oggetto.
Tutto ciò premesso,
98 02927/08
divenuta esecutiva dal , che in copia conforme all'originale allego sotto la lettera
A;
Il Signor Musso Tommaso, che interviene nella qualità di Amministratore del Condominio Torre
Dora corrente in Torino - Lungo Po Antonelli n. 209, C.F. MSS TMS 38B26 L219R
a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dei Condomini del 29 gennaio 1997,
che in allego sotto la lettera B;
Il Signor Comino Cesare, che interviene nella qualità di Amministratore del Condominio di Lungo
Dora Voghera 152, corrente in Torino - Lungo Dora Voghera n. 152, C.F. CMN CRS 38M22
D752I
a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dei Condomini del 16 gennaio 1997,
che in allego sotto la lettera C
(di seguito brevemente denominati superficiali).
Detti comparenti - della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiedono di ricevere il
presente atto al quale viene
La Città di Torino, in persona di chi sopra, costituisce in favore:
- del condominio Torre Dora di Lungo Po Antonelli n. 209;
- del condominio di Lungo Dora Voghera n. 152;
il diritto di superficie per il mantenimento delle porzioni delle autorimesse condominiali
realizzate nel sottosuolo di proprietà comunale costituente sedime della via pubblica.
L'area occupata in sottosuolo dal Condominio di Lungo Po Antonelli ha una superficie lorda
di mq. 130 circa pari circa ad una volumetria complessiva di mc. 514,29, è censita in Catasto al
Fg. 1255 (Strade Pubbliche parte), confina con: a notte condominio Torre Dora di Lungo Po
Antonelli 209, a levante Via Verbano, a giorno asse di Via Verbano, a ponente Via Verbano, e
risulta delimitata in rosso nella planimetria che, esaminata e riconosciuta esatta dalle parti, viene
allegata sotto la lettera .
L'area occupata in sottosuolo dal Condominio di Lungo Dora Voghera n. 152 ha una
superficie lorda di mq. 137,4 pari circa ad una volumetria complessiva di mc. 522,12 - è censita
in Catasto al Foglio 1255 (Strade Pubbliche parte) e confina con: a notte condominio Lungo Dora
Voghera 152, a levante Via Verbano, a giorno asse Via Verbano, a ponente Via Verbano; risulta
delimitata in blu nella planimetria che, esaminata e riconosciuta esatta dalle parti, viene allegata
sotto la lettera .
Il diritto di superficie viene costituito, ai sensi degli artt. 952 e seguenti del Codice Civile
e nell'osservanza dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni su area
comunale adibita a sede stradale e si intende limitato all'utilizzazione del sottosuolo.
I manufatti rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella
presente convenzione.
Il diritto di superficie, come sopra costituito, sarà esercitato nei limiti e con le modalità
fissate dalla presente convenzione, secondo i principi generali e le norme vigenti in materia per il
diritto di superficie.
E' fatto divieto ai proprietari condomini assegnatari dei posti auto, ubicati nella zona di
proprietà comunale oggetto del diritto di superficie, di cedere, salvo espressa autorizzazione
comunale, il loro diritto sui singoli posti auto separatamente dall'unità immobiliare ad essi
abbinata.
Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie viene così determinato:
- per il Condominio di Lungo Po Antonelli n. 209 in L. 15.428.700 derivante dal prodotto del
volume utile di mc. 514,29 per la tariffa di zona pari a L. 30.000 al mc.;
- per il Condominio di Lungo Dora Voghera n. 152 in Lire 15.663.600 derivante dal prodotto
del volume utile di mc. 522,12 per la tariffa di zona pari a L. 30.000 al mc..
Dette somme sono state corrisposte dai superficiari a mezzo di versamenti effettuati alla
Civica Tesoreria.
Per quanto attiene ai sottoservizi, l'intervento dei privati non dovrà ostacolare o penalizzare
la funzionalità degli impianti; a tale scopo la Civica Amministrazione potrà discrezionalmente
prescrivere il mantenimento della situazione vigente al momento dell'intervento o imporre
prescrizioni specifiche da stabilire caso per caso.
E' inoltre a carico dei superficiari l'onere derivante dallo spostamento o dal ripristino delle
reti tecnologiche e manufatti per servizi del sopra e del sottosuolo che eventualmente risultassero
interessati da lavori relativi alle aree interessate, da eseguirsi di intesa con il Comune e con gli enti
erogatori dei servizi. E' altresì a carico dei superficiari ogni onere derivante da modifiche o
spostamenti di linee di trasporto pubblico. I superficiari si accollano tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione di opere che si rendessero necessarie per garantire la stabilità e la conservazione del
manufatto. Saranno inoltre a carico dei superficiari medesimi tutte le verifiche ed i collaudi statici
necessari per le intere strutture.
L'impermeabilizzazione della copertura, le opere occorrenti per la sistemazione di tubazioni
e cavi esistenti, le opere per raccogliere e convogliare eventuali acque di infiltrazione e quant'altro
possa occorrere dovranno essere eseguite a cura e spese dei superficiari, i quali si accollano altresì
le spese per eventuali ripristini del suolo pubblico manomesso. Nel caso non fosse garantito un
adeguato ricoprimento i superficiari dovranno provvedere alla realizzazione di idonei manufatti
per permettere la realizzazione o la manutenzione della rete di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche.
La Civica Amministrazione sarà tenuta manlevata e ritenuta indenne da qualsiasi
responsabilità per danni a persone e cose che possano verificarsi all'interno in seguito ad
infiltrazioni di acqua piovana, nonchè eventuali danni arrecati agli edifici esistenti.
La durata del diritto di superficie viene convenuta in anni 90 (novanta) decorrenti dal primo
giorno del mese successivo alla data di stipulazione del presente atto e potrà essere rinnovato alla
sua scadenza a condizioni da stabilirsi; potrà essere altresì revocato in qualsiasi momento per
comprovati motivi di interesse pubblico, con risarcimento delle spese calcolato in novantesimi.
Alla scadenza del termine sopra convenuto, salvo il caso di rinnovo, il diritto di superficie
si estinguerà ed il Comune diverrà pieno ed esclusivo proprietario delle opere.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 122/1989 gli atti di trasferimento dei posti
auto, interessati dal diritto di superficie, possono essere disposti esclusivamente a favore di
soggetti residenti o dimoranti nel territorio del Comune; gli atti di cessione a soggetti diversi sono
nulli.
Le parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione contro i superficiari ed in
favore della Città di Torino che rinuncia espressamente all'iscrizione di ipoteca legale con esonero
per il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei superficiari in
parti uguali.
Per ogni controversia che dovesse insorgere dall'applicazione ed interpretazione della
presente convenzione è competente il Foro di Torino.
Per quanto riguarda le concessioni dei sottosuoli attualmente in corso, le stesse si
intenderanno automaticamente risolte alla data di stipulazione del presente atto; quest'ultimo è
subordinato alla condizione che alla data di formalizzazione i superficiari non risultino debitori nei
confronti della Città.
Le spese di atto e conseguenti saranno a carico dei superficiari.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il relativo accertamento di entrata.
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