Servizio Centrale Pianificazione e Controllo
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MAGGIO 1998

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AZIENDA TORINESE MOBILITA' - MODIFICHE STATUTARIE.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Corsico.

    Il Consiglio Comunale, in data 13 marzo 1997, ha approvato la proposta della Giunta Comunale del 25 febbraio 1997 (mecc. 9701208/64), avente per oggetto “Approvazione degli atti necessari alla trasformazione di ATM nella forma di azienda speciale ex legge 8 giugno 1990, n. 142”. Tale deliberazione stabiliva di revocare l'assunzione diretta dei pubblici servizi affidati all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata) e di approvare la costituzione dell'Azienda Torinese Mobilità (azienda speciale), nonchè il suo statuto ed i contratti di servizio.
    E' stato rilevato, da parte dell'Azienda, che l'enunciato dell'art. 3 dello Statuto non indica chiaramente ed espressamente, nell'ambito dell'oggetto delle attività aziendali, le funzioni inerenti la costruzione dei parcheggi. Queste, invece, nella fase di stesura dello Statuto stesso, si intendevano ricomprese nell'attribuzione delle funzioni gestionali dei parcheggi pubblici: tale intenzione, ovviamente, concerne il riconoscimento alla Azienda di una capacità giuridica ad operare in tale campo.
    Pare quindi opportuno riformulare per interpretazione autentica il predetto art. 3, primo comma, sostituendo l'attuale dizione “- la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;” con dizione “- la gestione, comprendente anche l'eventuale progettazione e realizzazione, di parcheggi pubblici affidati dalla Città di Torino;”.
    Peraltro, tenuto conto del nuovo quadro normativo che si va delineando, si ritiene che l'intera materia dei rapporti tra la Città e l'A.T.M., per quanto concerne la realizzazione di parcheggi, vada collocata nell'ottica di una ridefinizione delle strategie complessive per la realizzazione e gestione dei parcheggi pubblici.”;
    In relazione all'art. 30 dello Statuto dell'Azienda (“Conto consuntivo”), al comma 2, si
stabilisce la data del 15 aprile quale termine per la deliberazione del Conto consuntivo da parte del
Consiglio di Amministrazione. Ritenendo che possano sussistere particolari esigenze che

inducano a posticipare tale termine, si ritiene opportuno indicare, in tale articolo, dopo “Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile” l'espressione “,o, per particolari esigenze, data successiva purchè preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale,”.


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    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, i seguenti articoli dello Statuto della Azienda Torinese Mobilità: art. 3, comma primo, sostituendo all'attuale testo “- la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio, sia della Città di Torino dalla stessa affidatagli;” la dizione “- la gestione, comprendente anche l'eventuale progettazione e realizzazione, di parcheggi pubblici affidati dalla Città di Torino;” e art. 30, punto 2) aggiungendo, dopo “Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile” l'espressione “, o, per particolari esigenze, data successiva purchè preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale,”;
2)     di sospendere ulteriori affidamenti all'A.T.M. relativi alla progettazione e costruzione di parcheggi, nell'ottica di una ridefinizione delle strategie complessive per la realizzazione dei parcheggi pubblici;
3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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