Divisione Servizi Socio-Assistenziali
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 1998

(proposta dalla G.C. 15 aprile 1998)


OGGETTO: ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGIO PER NON AUTOSUFFICIENTI: PRECISAZIONI CIRCA GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REDDITO.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Con deliberazione n. 1091 del Consiglio Comunale, in data 14 febbraio 1984 (mecc. 8309598/19), esecutiva dal 22 marzo 1984, l'Amministrazione comunale approvava i contenuti ed i criteri di erogazione del servizio di assistenza domiciliare, rivolto ai cittadini in difficoltà, la maggior parte dei quali anziani, al fine di mantenerli al loro domicilio, individuando altresì le condizioni generali ed i requisiti socio- economici per accedere alle prestazioni,favorendo le persone con redditi pari o inferiori al minimo vitale aumentato dell'affitto corrisposto.
    Per quanto concerne gli anziani non autosufficienti, al parametro sopraindicato, utilizzato per individuare i possibili beneficiari, veniva aggiunta una “quota ulteriore” rapportata al massimale previsto e corrispondente all'indennità di accompagnamento, erogata ai sensi della legge 18/80 o del D.P.R. 508/1988.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 marzo 1997 (mecc. 9700787/19), venivano modificati i criteri di contribuzione degli utenti al costo del servizio di assistenza domiciliare, sostituendo, in luogo del coefficiente di eccedenza del reddito previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 1987 (mecc. 8702060/19), esecutiva dal 22 aprile 1987, modalità di contribuzione basate su tariffe differenziate, in analogia a quanto già applicato per altri servizi a domanda individuale (es. Mense e pasti a domicilio), prevedendo una fascia di esenzione dal pagamento del costo del servizio, fino a un reddito di L. 1.250.000 mensili, per giungere, con scaglioni progressivi di reddito fino all'assunzione in toto, da parte dell'utente, del costo orario del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale.
    La ratio che aveva guidato la stesura di quest'ultima deliberazione era legata all'opportunità di estendere il servizio di assistenza domiciliare anche a fasce di popolazione di norma non in carico ai servizi sociali, ma ritenute bisognose di tutela e protezione globale, attivando prestazioni di aiuto alla persona con operatori qualificati, nell'intento di ridurre il ricorso al ricovero in

istituto, incentivando la domiciliarità come sede privilegiata di erogazione degli interventi.


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    Ad un anno dall'applicazione di tale modalità il concorso dell'utente al costo del servizio, la sempre maggior diffusione di situazioni sociali difficili, sia per la gravità della condizione sanitaria dell'utente, sia per le complessità delle dinamiche familiari ed il carico assistenziale spettante ai congiunti impegnati in compiti di cura, impongono una revisione degli elementi costitutivi del reddito, al fine di indurre una maggiore equità nella contribuzione, a fronte di sempre più rilevanti oneri economici sostenuti dai nuclei familiari per mantenere al proprio domicilio un soggetto non autosufficiente, sia esso anziano che disabile.
    Tutto ciò nelle more di una revisione complessiva sia delle modalità di erogazione e gestione dei servizi da parte dell'Amministrazione comunale, sia nella compartecipazione dell'utente al costo del servizio, revisione che necessita di tempi lunghi e che non può essere disgiunta dagli orientamenti che vanno maturando in sede nazionale in campo socio-assistenziale e le strategie di politica sociale che si stanno via via delineando.
    Stante queste premesse, in via preliminare, al fine di dare una risposta a numerose sollecitazioni provenienti dall'utenza, nell'intento di garantire la permanenza del soggetto non autosufficiente, nel proprio ambiente di vita, nonché la possibilità a tutti i cittadini in difficoltà di beneficiare di adeguati interventi domiciliari e di aiuto alla persona, è necessario escludere dal conteggio complessivo del reddito l'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi 18/80 e al D.P.R. 508/1988, fatta salva la verifica da parte del Servizio Sociale dell'utilizzo di tale indennità ad esclusivo favore del beneficiario.
    Tale procedura comporta considerare le attuali fasce di reddito individuate dalla deliberazione sopracitata per determinare la partecipazione dell'utente al costo del servizio al netto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita dal destinatario delle prestazioni.
    Analogamente è opportuno estendere tale modalità anche ad altre prestazioni finalizzate al mantenimento del soggetto in difficoltà nel proprio ambiente di vita, in particolare quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 (mecc. 8309600/19) relativa all'assistenza economica e, nello specifico ai contributi previsti come “appoggio per non autosufficienti” e “sostegno per handicappati” rivolti ad anziani e disabili .
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9701348/19) , venivano modificati in parte i requisiti di accesso, estendendo le prestazioni anche a soggetti parzialmente non autosufficienti e innalzando il contributo previsto a copertura del costo del servizio fino a un massimo di L. 2.500.000.= mensili.
    Come confermato dalla circolare esplicativa n. 2898 del 5 marzo 1997 per quanto concerne i contributi relativi a “appoggio per non autosufficienti” e “sostegno per handicappati”, nella determinazione dei contributi veniva conteggiata l'indennità di accompagnamento percepita dal richiedente l'intervento.
    Pertanto, al fine di introdurre una maggiore equità contributiva, nonchè uniformare le prestazioni erogate dai Servizi Sociali e volte al sostegno della domiciliarità, si propone di escludere  dal conteggio del reddito le indennità di accompagnamento per invalidi e ciechi assoluti,



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qualora si tratti di erogare contributi a titolo di “appoggio per non autosufficienti” e “sostegno per handicappati” , fatta salva la verifica da parte del Servizio Sociale dell'effettivo utilizzo delle stesse ad esclusivo favore del beneficiario.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di non considerare l'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi 18/80 e al D.P.R. 508/1988 quale elemento costitutivo del reddito, ai fini dell'erogazione dell'assistenza domiciliare (deliberazione del Consiglio Comunale del 3 marzo 1997 mecc. 9700787/19) e dei contributi previsti a favore di soggetti non autosufficienti (deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 mecc. 9701348/19) a condizione che la stessa sia utilizzata per i fini cui è destinata;
2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, vista la necessità di garantire la continuità del servizio in oggetto.
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