Divisione Urbanistica
98 02137/57

Settore Trasformazioni Convenzionate
AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° GIUGNO 1998

(proposta dalla G.C. 31 marzo 1998)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DI PRG COMPRESA TRA CORSO TRAPANI, VIA MONGINEVRO, VIA CARSO - AMBITO 8.13 DEVALLE - SUB- AMBITO U1 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 294 del 24 luglio 1996 (mecc. 9604670/57), esecutiva dal 16 settembre 1996, il Consiglio Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del PRG denominata “Ambito 8.13 Devalle”, proposto dalle proprietà interessate (La Compagnia Immobiliare S.p.A., soc. Devalle S.p.A., F.lli Monarbario, C.D.E. S.r.l.) in applicazione dell'art. 7, punto B, delle NUEA.
    Lo Studio Unitario è stato formalizzato con atto stipulato in data 23 ottobre 1996, rogito notaio dott. Antonio Maria Marocco, registrato a Torino il 5 novembre 1996 al n. 27754.
    Detto Studio Unitario, finalizzato alla suddivisione dell'ambito in due distinti sub-ambiti di intervento (denominati U1 e U2), in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 7 NUEA, ha introdotto modifiche alle indicazioni planivolumetriche fornite dal P.R.G..
    L'approvazione dello Studio Unitario consente ora alle proprietà del sub-ambito U1 di avviare la trasformazione urbanistica mediante Piano Esecutivo Convenzionato (PEC).
    La Compagnia Immobiliare S.p.A., la soc. Devalle S.p.A. per conto della nuova proprietaria “soc. Immobiliare Pianel S.p.A.” (come da atto di vendita 18 dicembre 1996, sottoposto a condizioni risolutive, registrato a Torino il 7 gennaio 1997 al n. 620, rep. N. 131045 notaio Antonio Maria Marocco e atto di proroga della condizione risolutiva registrato a Torino il 5 dicembre 1997 repertorio n. 132879), Monarbario Francesco e Monarbario Marino, proprietari dell'intera superficie del sub-ambito U1, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 56/77 e in attuazione del P.R.G. vigente, nonchè in coerenza con i contenuti dello Studio Unitario predetto, hanno presentato in data 9 maggio 1997



98 02137/57
2

(con integrazioni del 27 giugno 1997, 30 giugno 1997, 16 ottobre 1997, 9 dicembre 1997) un PEC ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
    Il nuovo assetto planivolumetrico, determinato dallo Studio Unitario per il sub-ambito U1 e confermato nel presente PEC, prevede l'organizzazione della relativa capacità edificatoria in affaccio al corso Trapani, a sottolineare la continuità urbana consolidata della zona.
    In particolare, all'angolo con via Monginevro è prevista la realizzazione di un fabbricato con tipologia a piastra preposto ad ospitare la destinazione “attività di servizio alle persone ed alle imprese”, in protendimento del quale sarà realizzata sul corso Trapani la cortina edilizia, articolata in 10 e 8 piani fuori terra, interrotta centralmente da un ampio affaccio di circa mt. 35 sull'area attrezzata a verde pubblico.
    Le modalità dell'intervento in progetto nel sub-ambito U1 (ai sensi degli artt. 7 e 15 e della relativa scheda normativa delle NUEA di PRG e dello Studio Unitario) prevedono:
    indice di edificabilità territoriale: 0,8 mq SLP/mq ST, in quanto in esso si prevede di trasferire le utilizzazioni edificatorie generate da aree classificate dal PRG a parco urbano e fluviale;
    destinazioni d'uso: 85% (minimo) residenza, 15% (massimo) attività di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI); MQ. 16.678 di aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici (spazi a parco per il gioco e lo sport, parcheggi); mq 47.360 di aree cedute nel P.24.
    I dati tecnici fondamentali dell'intervento nel sub-ambito U1, articolato in un massimo di cinque concessioni edilizie, sono i seguenti:
Superficie Territoriale (S.T.)                            mq 23.680
S.L.P. max ammessa (I.T. 0,8 mq/mq)                    mq 18.944
di cui a destinazione: RESIDENZIALE        (85%) min        mq 16.064
ASPI                 (15%) max        mq 2.880
Abitanti insediabili                                n. 472
Aree a servizi pubblici totale                            mq 16.678
di cui: a verde pubblico                            mq 10.062
a verde assoggettato all'uso pubblico                mq 3.304
a parcheggio pubblico                        mq 3.312.
    In base allo schema di convenzione i Proponenti dovranno cedere gratuitamente a favore del Comune di Torino nel sub-ambito U1 un'area per servizi di complessivi mq. 13.374 e nel Parco urbano e fluviale P. 24 (art. 21 NUEA) un'area di mq 47.360 al fine di consentire l'incremento dell'indice territoriale del sub-ambito; convengono inoltre l'assoggettamento all'uso pubblico di aree private comprese nel sub-ambito U1 pari a mq. 3.304.
    Occorre puntualizzare, tuttavia, che due aree, una interna al sub-ambito e l'altra esterna, attualmente sembrerebbero non presentare le necessarie caratteristiche di idoneità all'accettazione della loro cessione.



98 02137/57
3

    Infatti, sulla proprietà de “La Compagnia Immobiliare”, destinata dal PRG vigente a Parco P.24, distinta al NCT, foglio 1028, particelle 11-25-26-27, è stata segnalata l'esistenza di un rapporto di affittanza agraria.
    La sentenza n. 3098 notificata il 27 giugno 1988 del Tribunale di Torino aveva fissato la cessazione del rapporto di locazione per l'11 novembre 1997. Successivamente le parti avevano esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Nel verbale relativo, il signor Maccagno, Amministratore Delegato della soc. BSI Costruzioni (oggi La Compagnia Immobiliare) preso atto della sentenza del Tribunale di Torino” .........si dichiara disponibile ad una sottoscrizione di patto in deroga fino a quando il Comune di Torino non richiederà la disponibilità delle aree”. Inoltre in data 16 ottobre 1996 le parti avevano stipulato una transazione ai sensi della L. 203 del 1982 con la quale il locatario si era impegnato a liberare solamente una porzione delle aree (NCT F. 1028, part. 27) pari a mq 5.500 per l'11/11/1997, data indicata dalla sentenza del Tribunale.
    Per quanto concerne l'area interna al sub-ambito, di proprietà dei fratelli Monarbario, censita al NCT, foglio 1236, particella n. 322, sussiste attualmente un rapporto di locazione per il quale le parti hanno convenuto in sede giudiziale il rilascio dell'immobile per il 30 aprile 1998.
    Poiché si ritiene che non sia nell'interesse della Città acquisire aree con rapporti di locazione in corso, per la cessione delle stesse si attenderà la liberazione dei fondi.
    Tuttavia, a seguito delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e dai Settori comunali competenti, si ritiene opportuno non interrompere l'iter del procedimento, adottando la presente deliberazione di approvazione del PEC, ribadendo la condizione che la formale stipulazione del successivo atto notarile avverrà solo alla liberazione delle aree sopraindicate. Pertanto la convenzione, così come predisposta, potrà essere stipulata solo alla cessazione di entrambi i rapporti di locazione e previa dichiarazione dei Proponenti che le aree sono libere e nella loro piena disponibilità.
    I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, calcolati in conformità alla deliberazione n. 205 del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09), esecutiva dal 4 agosto 1997 per un importo pari a Lire 3.676.174.848 (di cui Lire 1.874.370.048 per gli oneri di urbanizzazione primaria e Lire 1.801.804.800 per gli oneri di urbanizzazione secondaria), salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie. I Proponenti si obbligano a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 Legge 10/77), le opere di urbanizzazione previste dal progetto preliminare e dal progetto esecutivo. Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione: del verde pubblico, degli spazi attrezzati per il gioco e lo sport, dei parcheggi pubblici e delle opere di confine; di elementi di arredo urbano; delle aree verdi private assoggettate all'uso pubblico; di rete fognaria bianca; di illuminazione pubblica relativa al verde, ai parcheggi ed agli spazi assoggettati all'uso pubblico.



98 02137/57
4

    L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), esecutiva dal 17 marzo 1998 è di Lire 2.184.534.198 IVA inclusa, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva, derivante anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
    Pertanto:
-    importo oneri di urbanizzazione                    Lire 3.676.174.848 circa
-    costo opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo    Lire 2.184.534.198 circa
-    differenza da versare in sede di concessione edilizia        Lire 1.491.640.650 circa.
    Il costo di costruzione previsto dalla Legge 10/77 non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, delle attività, ecc.) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio di ogni singola concessione edilizia.
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    I progetti preliminari relativi alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo degli oneri, comprensivi del relativo computo metrico estimativo, sono stati trasmessi alle competenti Divisioni Mobilità e Ambiente e all'A.E.M. che hanno espresso in merito parere di massima favorevole con suggerimenti, richieste di modifiche, precisazioni di carattere progettuale, adeguamento di parte dei costi delle opere, da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse.
    Inoltre, tenuto conto delle possibili opzioni previste dalla deliberazione n. 119 del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996, i Proponenti accettano di vincolare alla locazione per un periodo di 8 anni la SLP di mq 345, pari al 4% della SLP residenziale realizzata eccedente la quota di franchigia di mq 8.000.
    Il progetto planivolumetrico delle opere edilizie ed i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione sono stati sottoposti all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 24 settembre 1997, ha espresso parere favorevole alla loro approvazione, richiedendo in particolare l'eliminazione degli aggetti sull'area a servizi pubblici e, in sede di progettazione edilizia, il coordinamento delle forme dei tetti.
    In data 23 ottobre 1997 copia del PEC e del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, 3° comma, della LUR e s.m.i. e per la presentazione, nel termine di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali osservazioni e proposte scritte.
    Nei termini sopra citati non sono pervenute osservazioni e proposte scritte.



98 02137/57
5

    Rilevato che il Consiglio Circoscrizionale n. 3, cui il PEC è stato inviato il 23 ottobre 1997, nella seduta del 12 novembre 1997, con deliberazione n. 146/3-97 ha espresso parere favorevole, con richiesta di tenere in considerazione la proposta che l'attività commerciale prevista non sia un centro commerciale o supermercato ma venga frazionata in più unità (all. 12 - n. ).
    Controdeduzione: al fine di tenere in considerazione la proposta avanzata dalla Circoscrizione, si è provveduto ad inviare la deliberazione relativa al parere di cui sopra alla Divisione Servizi Civici - Settore XIII Commercio, per quanto di competenza.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    -    Lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
    -    Progetto planivolumetrico (all. 2 - n. );
    -    Relazione geologica-tecnica (all 3 - n. );
    -    Progetto preliminare opere di urbanizzazione - Documenti (all. 4 - n. ), comprendente anche le seguenti tavole di progetto:
        -    tav. 1 - Accessibilità veicolare e pedonale (all. 5 - n. );
        -    tav. 2 - Illuminazione (all. 6 - n. );
        -    tav. 3 - Reti idriche (all. 7 - n. );
        -    tav. 4 - Arredo urbano (all. 8 - n. );
        -    tav. 5 - Arredo urbano (all. 9 - n. );



98 02137/57
6

        -    tav. 6 - Aree verdi (all. 10 - n. );
        -    tav. 7 - Reti tecnologiche (all. 11 - n. ).
2)    Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale del Settore Procedure Amministrative Edilizie l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa di Lire 2.184.534.198 relative agli oneri di urbanizzazione a scomputo.
    La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della proponente Compagnia Immobiliare S.p.A. verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel Bilancio di competenza.
3)    L'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie.
4)    L'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti e s.m.i. adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 15 giugno 1992, e S.M.I., tra il Comune di Torino e la Compagnia Immobiliare S.p.A., con sede in Torino, via Viberti 6, in persona del legale rappresentante dott. Agostino Re Rebaudengo, nato a Torino il 7 marzo 1959, C.F. RRB GTN 59C07 L219K e la soc. Immobiliare Pianel S.p.A., con sede in Torino, corso Toscana 139/7, in persona dell'amministratore unico geom. Bruno Mattio, nato a Torino l'11 aprile 1933, C.F. 00529280018 e Monarbario Francesco, nato a Torino il 4 settembre 1922, C.F. MNR FNC 22P04 L219T e Monarbario Marino, nato a Torino l'11 febbraio 1918, C.F. MNR MRN 18B11 L219P, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico- formale giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
______________________________________________________________________________