Divisione Urbanistica
98 01987/57

Settore Trasformazioni Convenzionate

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 FEBBRAIO 1999


Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RETTIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE DELIBERAZIONI RELATIVE AL PEC DI VIA DE MARCHI 52 (DELIBERA N. 361/94, N. MECC. 9406496/20) E AL PEC DI VIA ANDORNO 46 (DELIBERA N. 5/94, n. mecc. 9309704/20). APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione n. 361 del Consiglio Comunale del 19 settembre 1994 (mecc. 9406496/20), esecutiva dal 14 ottobre 1994 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 44 LUR e s.m.i. relativo all'area sita in via De Marchi 52.
    La società Bofredil S.n.c., proprietaria dell'area oggetto del PEC, ha successivamente alienato detta proprietà alla società Edilmerc S.r.l. con sede in via Vidua 7 - Torino, la quale ha comunicato in data 5 febbraio 1998 il cambiamento di proprietà allegando atto di vendita a rogito notaio Alberto Morano del 27 novembre 1997, repertorio n. 11254, raccolta n. 3583, trascritto a Torino il 12 dicembre 1997.
    Occorre pertanto provvedere alla rettifica della proprietà onde permettere la prosecuzione del procedimento e la stipulazione della relativa convenzione attuativa.
    Con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale del 17 gennaio 1994 (mecc. 9309704/20), esecutiva dall'11 febbraio 1994 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato ex. art. 44 LUR e s.m.i. relativo all'area sita in via Andorno 46, comprendente la convenzione attuativa da stipularsi tra la soc. Sogeimi S.r.l. e la Città di Torino (deliberazione rettifica della proprietà, n. 2887 della Giunta Comunale del 16 maggio 1995 - mecc. 9503353/20 - esecutiva dal 6 giugno 1995).
    Relativamente ai due Piani Esecutivi di cui sopra non si è provveduto alla stipulazione della convenzione attuativa, poiché il 21 aprile 1995 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Torino che ha introdotto modificazioni di carattere normativo e cartografico, rendendo tali Piani Esecutivi in contrasto con il PRG.
    La deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 20 gennaio 1997 (mecc. 9700125/09), esecutiva dal 3 febbraio 1997 ha approvato la Variante n. 1 al PRG che ha in sostanza recepito i contenuti dei Piani Esecutivi approvati precedentemente al PRG vigente, quindi anche i due PEC di via De Marchi 52 e via Andorno 46, rendendone possibile l'attuazione.
    I PEC sopracitati riportano i valori relativi alla monetizzazione delle aree così come definiti

al tempo della loro approvazione.


    Tali valori risultano superati dalla deliberazione n. 177 della Giunta Comunale del 18 gennaio 1996 (mecc. 9600030/37), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dall'8 febbraio 1996, relativa all'individuazione dei valori unitari di monetizzazione di aree a pubblici servizi.
     In data 13.8.98 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1961 (n. mecc. 9807070/09) ha approvato nuove disposizioni relative alla monetizzazione delle aree a servizi ispirandosi a valutazioni diverse da quelle che hanno sorretto la sopracitata deliberazione, che prevedeva puntuali valutazioni delle aree oggetto di monetizzazione, determinate di volta in volta e caso per caso, supportate da perizia asseverata di professionista abilitato e predisposte a cura e spese del Proponente .    
    Poiché la monetizzazione riguarda un effetto afferente ad una fase procedimentale non ancora esaurita, in quanto l'atto notarile non è stato ancora perfezionato, anche su richiesta degli interessati, si ritiene di adeguare i PEC di cui all'oggetto ai nuovi criteri di calcolo.
    Pertanto:
- L'art. 5 della convenzione relativa al PEC di via De Marchi 52 (all. 4 alla deliberazione - mecc. 9406496/20 - succitata), viene eliminato e sostituito come di seguito indicato.
Art. 5) Aree cedute gratuitamente alla Città o assoggettate ad uso pubblico
    Il proponente, in attuazione dell'art. 21 L.R. 56/77, vista la non apprezzabilità dell'area ceduta per servizi di mq. 550, si obbliga a monetizzare a favore del Comune di Torino le aree per attrezzature e servizi per il fabbisogno generato dall'intervento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Variante 31 ter al PRG e in particolare:
-    volumetria in progetto             mc 1.660
-    capacità insediativa (ab/mmc)    ab. 75
-    fabbisogno generato (mq)        mq 550.
     La misura della monetizzazione delle suddette aree è stata stabilita come da deliberazione (n. mecc. 9807070/09) citata in narrativa, con perizia asseverata di professionista abilitato, in Lire 153.000.000 (pari a EURO 79018).
    L'importo suddetto dovrà essere versato alla Città prima del rilascio della concessione edilizia.
    - L'art. 5 della convenzione relativa al PEC di via Andorno 46 (all. 2 alla deliberazione - mecc. 9309704/20) succitata viene eliminato e sostituito come di seguito indicato.
Art. 5) Cessione gratuita di aree alla Città - monetizzazione.
    Il proponente, in attuazione dell'art. 21 L.R. 56/77, vista la non apprezzabilità dell'area ceduta per servizi di mq. 599, si obbliga a monetizzare a favore del Comune di Torino le aree per attrezzature e servizi per il fabbisogno generato dall'intervento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Variante 31 ter al PRG e in particolare:
-    volumetria in progetto            mc 1.797,12
-    capacità insediativa            ab. 24
-    fabbisogno generato    (25 mq/ab)    mq 600.
     La misura della monetizzazione delle suddette aree è stata stabilita, come da deliberazione (n. mecc. 9807070/09) citata in narrativa, con perizia asseverata di professionista abilitato in Lire

143.000.000 (pari a EURO 75853,34).
    L'importo suddetto verrà versato alla Città prima del rilascio della concessione edilizia.
    Sotto il profilo urbanistico-edilizio non è stata apportata nessuna variazione ai due Piani Esecutivi di cui all'oggetto.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e s.m.i. recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
    Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    il riconoscimento della variazione di proprietà inerente il PEC di via De Marchi 52 dalla società Bofredil S.n.c. con sede in Torino in via Vidua 7 alla società Edilmerc S.r.l. con sede in Torino in via Vidua 7;
2)    la sostituzione dell'art. 5 della convenzione relativa al PEC di via De Marchi 52 (all. 4 alla deliberazione - mecc. 9406496/20 - citata in narrativa) con l'articolo di seguito riportato:
    Art. 5) Aree cedute gratuitamente alla Città o assoggettate ad uso pubblico.
    Il proponente, in attuazione dell'art. 21 L.R. 56/77, vista la non apprezzabilità dell'area ceduta per servizi di mq. 550, si obbliga a monetizzare a favore del Comune di Torino le aree per attrezzature e servizi per il fabbisogno generato dall'intervento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Variante 31 ter al PRG e in particolare:
    -    volumetria in progetto             mc 1.660
    -    capacità insediativa (ab/mmc)    ab. 75
    -    fabbisogno generato (mq)        mq 550.
     La misura della monetizzazione delle suddette aree è stata stabilita, come da deliberazione (n. mecc. 9807070/09) citata in narrativa, con perizia asseverata di professionista abilitato

in Lire 153.000.000 (pari a EURO 79018).
    L'importo suddetto dovrà essere versato alla Città prima del rilascio della concessione edilizia;
3)    la sostituzione dell'art. 5 della convenzione relativa al PEC di via Andorno 46, (all. 2 alla deliberazione mecc. 9309704/20 citata in narrativa) con l'articolo di seguito riportato:
    Art. 5) Cessione gratuita di aree alla Città - monetizzazione.
    Il proponente, in attuazione dell'art. 21 L.R. 56/77, vista la non apprezzabilità dell'area ceduta per servizi di mq 599, si obbliga a monetizzare a favore del Comune di Torino le aree per attrezzature e servizi per il fabbisogno generato dall'intervento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Variante 31 ter al PRG e in particolare:
    -    volumetria in progetto            mc 1.797,12
    -    capacità insediativa            ab. 24
    -    fabbisogno generato    (25 mq/ab)    mq 600.
     La misura delle monetizzazioni delle suddette aree è stata stabilita, come da deliberazione (n. mecc. 9807070/09) citata in narrativa, con perizia asseverata di professionista abilitato, in Lire 143.000.000 (pari a EURO 75853,34).
    L'importo suddetto verrà versato alla Città prima del rilascio della concessione edilizia;
4)    il presente provvedimento non comporta spese a carico della Città;
5)    L'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, delle convenzioni relative ai PEC in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per i contratti e s.m.i. adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale del 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 15 giugno 1992, e s.m.i., tra il Comune di Torino e la soc. EDILMERC S.r.l. con sede in Torino, via Vidua 7 (PEC via De Marchi 52), e tra il Comune di Torino e la soc. SOGEIMI S.r.l. corrente in Torino, corso Peschiera 140/2, C.F. 05007980013 (PEC via Andorno 46), con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico- formale giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.