Divisione Servizi Socio Assistenziali
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 MARZO 1998

(proposta dalla G.C. 17 febbraio 1998)

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'OPERA PIA CROCIATA CONTRO LA TUBERCOLOSI. ALIENAZIONE DEI BENI PROVENIENTI DA EX IPAB. PARERE DELLA CITTA' AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE.

    Proposta dell'Assessore Lepri,
    di concerto con gli Assessori Viano e Peveraro.

    L'Opera Pia "Crociata contro la Tubercolosi", con sede legale in Torino - Via Lagrange n° 2, fu eretta in Ente Morale e riconosciuta con R.D. n. 1702 del 12 agosto 1927 come Istituzione Pubblica di Beneficenza. Ai sensi dell'art. 2 e 3 del vigente Statuto approvato in data 4 Aprile 1950, scopo dell'Istituzione è: "...provvedere gratuitamente al ricovero di minori dai 3 ai 14 anni di età, affetti da tubercolosi in atto o appartenenti principalmente a famiglie povere di tubercolotici, in pericolo di contrarre la tubercolosi od a questa predisposti, a scopo di isolamento, irrobustimento, educazione, istruzione ed avviamento ad adeguato lavoro..."
    L'Ente, che operava in un immobile di proprietà comunale, sito in strada Mongreno n. 329 venute meno le finalità di assistenza e ricovero dei bambini affetti da tubercolosi ed in attesa del Decreto di scioglimento da parte degli organi competenti come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, addiveniva con il Comune di Torino, futuro avente causa ai sensi dell'allora vigente normativa, ad una convenzione per l'ospitalità delle classi di alunni in visita alla Città nell'ambito degli scambi scolastici organizzati dal Settore Amministrativo VII - Istruzione.
    Constatato che non sussistevano più i presupposti economici e patrimoniali per la prosecuzione dell'attività sociale, con deliberazione n. 15 del 15 gennaio 1991, l'I.P.A.B. propose alla Regione Piemonte l'autoscioglimento.
    Atteso che il provvedimento era stato assunto da un Consiglio di Amministrazione che da tempo operava in regime di proroga, con deliberazione G.R. n. 79-27018 del 30 luglio 1993, veniva nominato un Commissario Straordinario al fine di garantirne il regolare funzionamento.
    Risultati vani i tentativi per la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione, veniva ulteriormente prorogato l'incarico del Commissario Straordinario con il mandato specifico di "curare l'espletamento degli incombenti relativi all'estinzione del suddetto Ente".
    Con propria deliberazione n. 20/94 del 26 settembre 1994, il Commissario straordinario chiedeva alla Regione Piemonte l'estinzione dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 6972 del 17 luglio 1890 e con provvedimento successivo, adottato in data 16 novembre



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1994, individuava il Comune di Torino quale destinatario delle funzioni, del personale, del patrimonio ancorchè passivo e degli oneri vari.
    Il Comune di Torino, nel cui ambito l'Ente ha sede legale, ai sensi dell'art. 62 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito.
    Considerato che:
    - da alcuni decenni sono venuti a cessare gli scopi istituzionali dell'Opera Pia "Crociata contro la Tubercolosi" e dal 1992, cessata la convenzione col Comune, Essa non svolge attività alcuna;
    - le gravi difficoltà in cui versa l'Opera Pia, priva di risorse proprie, non consentono il rilancio di qualsiasi tipo di attività e mancano i mezzi finanziari per far fronte anche soltanto alla gestione ordinaria nonchè alle esigenze del personale dipendente;
    - al fine di assicurare il pagamento degli emolumenti, è stato attivato dal 1993 il comando del personale presso il Comune di Torino, (attualmente cinque dipendenti);
    - il disavanzo di bilancio, come risulta dal conto finanziario e consuntivo 1996 esaminato dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo senza riscontro di vizi di legittimità nella seduta del 28 agosto 1997 con provvedimento n. 10545 e che fa parte integrante della presente deliberazione, ammonta a Lire 594.168.983.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la relazione che precede;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, alla estinzione dell'Opera Pia "Crociata contro la Tubercolosi";
2)    di autorizzare il trasferimento al Comune di Torino, del personale già dipendente dall'Opera Pia;
3)    di accettare il patrimonio, ancorchè passivo ed oneri vari, dell'estinguendo Ente come risulta dal Conto Consuntivo 1996 ammontante a Lire 594.168.983 ed incrementato degli interessi maturandi (all. 1 -n. );
4)    di provvedere, esperiti i necessari controlli dei fornitori e delle fatture che dovranno essere presentate da parte dell'Ente commissariato, previa adozione degli appositi atti deliberativi ad avvenuta costituzione dell'apposito capitolo nel P.E.G. 1998, alla estinzione dei debiti contratti.

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5)    di provvedere alla copertura del passivo con parte del ricavato derivante dalla alienazione delle 22 unità commerciali provenienti dal disciolto I.R.V. ubicate in Moncalieri - C.so Trieste e Via Leonardo da Vinci n. 3;
6)    di destinare le somme residue e non utilizzate per il pagamento del deficit, alla ristrutturazione e/o adeguamento di presidi socio assistenziali a gestione diretta secondo le norme previste dalla deliberazione G.R. n. 38-16335 del 29 Giugno 1992; reinvestendole temporaneamente in Titoli di Stato in conto capitale a titolo di risorse disponibili ed in attesa di un programma per gli interventi summenzionati.
    Con separate determinazioni dirigenziali si provvederà ai conseguenti atti sopraevidenziati relativi al personale, al patrimonio sia attivo che passivo.
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