Divisione Servizi Socio-Educativi
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Settore Acquisto Beni e Servizi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 1998)


OGGETTO: 07 - SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO.

    Proposta dell'Assessore Pozzi,
    di concerto con il Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 1994 (mecc. 9407283/05), era stato approvato il riordino delle quote di contribuzione negli asili nido, nelle scuole materne e nelle scuole dell'obbligo.
    A partire dall'anno scolastico 1995/96, è stata introdotta una prima innovazione tecnica, consistente nell'informatizzazione del sistema di pagamento, e nella conseguente adozione delle bollette mensili, simili a quelle delle utenze domestiche, che vengono recapitate al domicilio di tutte le famiglie interessate.
    Di conseguenza, sono stati eliminati i tesserini mensili acquistati presso i cartolibrai.
    La deliberazione citata prevedeva il rimborso del costo dei pasti non fruiti, che viene effettuato mediante conguaglio sulle bollette successive al mese in cui le assenze si sono verificate.
    La contabilizzazione dei rimborsi è, tuttavia, estremamente onerosa sia in termini economici che di carico di lavoro per gli uffici interessati: si può dire, infatti, che gran parte del tempo-lavoro delle econome delle scuole e dell'ufficio gestione quote del competente Settore, sia impiegato per tale incombenza.
    Poiché l'incidenza dei rimborsi si può calcolare pari al 12,5%, è possibile ridurre di una percentuale analoga le quote di contribuzione e consentire la gratuità per l'intero mese successivo qualora l'assenza sia continuativa per più di 19 giorni. Nel caso in cui l'assenza si svolga in parte in un mese e per la parte rimanente nel mese successivo, la gratuità è riferita al mese in cui si conclude la malattia.
    In ogni altro caso, i rimborsi non verranno effettuati essendo il loro ammontare complessivo ripartito nella riduzione prevista delle quote, con l'unica eccezione della mancata erogazione del servizio per cause esterne (elezioni, scioperi, calamità naturali), in cui gli stessi si effettueranno regolarmente.



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    Nelle scuole dove viene fornito il pasto biologico, dato il maggior costo sostenuto dall'Amministrazione, superiore di circa il 20% rispetto al costo dei pasti normali, sarà applicato un aumento del 10%, ritenendosi corretto porre a carico dell'utenza la metà del maggior costo sostenuto dall'Amministrazione: sulla tariffa così ottenuta, sarà calcolata la riduzione del 12.5% come per le tariffe normali.
    Le nuove tariffe saranno applicate a partire dal mese di marzo 1998.
    Le nuove tariffe sono state calcolate su quelle in vigore nell'anno scolastico 1997/98, già ritoccate, rispetto all'anno precendente, nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale del 20 febbraio 1997 (mecc. 9701003/07).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la revisione del sistema tariffario per la refezione nelle scuole dell'obbligo secondo quanto indicato in narrativa. Le nuove tariffe sono le seguenti:
FASCIA DI REDDITO        PASTI NORMALI         PASTI BIOLOGICI
                     Quota intera    Quota ridotta    Quota intera Quota ridotta
Fino a L. 5.000.000            24.500     18.500         27.000        20.000
da L. 5.000.001 a L.7.000.000    44.500     33.000         49.000        36.500
da L. 7.000.001 a L. 10.000.000    77.000     58.000         84.500        63.500
da L. 10.000.001 a L. 16.000.000    97.000     73.000     107.000        80.000
oltre L. 16.000.000         108.500     82.000     119.500        90.000
2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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