DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 FEBBRAIO 1998
OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 - 7° PROGRAMMA DI EDILIZIA
AGEVOLATA - AMBITO SANGONE - IMPERIA - ACCORDO DI PROGRAMMA -
RATIFICA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Con deliberazioni n. 643 - 4334 del 30 novembre 1995 e n. 8 - 4605 del 18 dicembre 1995,
la Giunta Regionale definiva lo stanziamento dei fondi per la realizzazione degli interventi di
Edilizia Agevolata, nell'ambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6°
programma biennale 1988-1989) ai sensi della Legge 457/78, individuando gli Operatori
beneficiari di tali stanziamenti.
Il Comune di Torino, in adempimento del programma di localizzazione dei finanziamenti
definiti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti di cui sopra, provvedeva, ai sensi dell'art. 9
della legge 457/78, ad individuare, con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 1996
(mecc. 9602494/12), l'area destinata alla realizzazione degli interventi assistiti dal finanziamento
regionale, nell'ambito 16.23 Sangone tra le Vie Formiggini e Strada delle Cacce, per un
corrispondente valore di 11.200 mq. di S.L.P., equivalente a 112 alloggi.
Nella predetta deliberazione comunale di individuazione dell'area nell'ambito Sangone
e della relativa assegnazione agli operatori individuati dalle specifiche delibere regionali, veniva
introdotto un emendamento contemplante la condizione per la quale i volumi edificatori
corrispondenti all'iniziativa prevista nell'ambito Sangone, dovevano essere realizzati
coerentemente con la stesura definitiva del Programma di Recupero Urbano denominato Via
Artom, potendo quest'ultimo comunque prevederne la localizzazione su altri lotti all'interno
dello stesso.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 1996 (mecc. 9606205/47) il
Comune di Torino approvava il Programma di recupero urbano denominato Via Artom, ove
in osservanza dell'emendamento contenuto nella delibera Consiliare citta al paragrafo precedente,
individua nell'ambito Imperia 16.1, la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale
agevolata, finanziati con i fondi regionali pari a 112 alloggi, già previsti nell'ambito Sangone,
nonchè degli interventi di edilizia residenziale privata convenzionata, pari a 40 alloggi, generati
dall'ambito Imperia medesimo.
Per l'attuazione delle indicazioni di cui sopra, approvate nell'ambito del Programma di
Recupero Urbano, l'Amministrazione Comunale constatava la necessità di dover predisporre una
variante al PRGC, per consentire la localizzazione nell'ambito Imperia della SLP equivalente alla
realizzazione dei 112 alloggi finanziati con stanziamenti regionali, essendo quelli d'iniziativa
privata, pari a 40 alloggi, già conformi al PRGC medesimo, e confermare con la medesima
Variante la dotazione del verde pubblico esistente nell'ambito Sangone, (giardino posto sulla via
Formiggini) in accoglimento delle richieste manifestate dai cittadini del quartiere.
Con deliberazioni n. 197 - 13626 del 4 novembre 1996 e n. 50 - 20886 del 14 luglio 1997,
la Giunta Regionale ha rideterminato l'individuazione degli Operatori assegnatari dei
finanziamenti del 7° programma di Edilizia agevolata, revocando il finanziamento alla
Cooperativa B. Buozzi, relativo a 12 alloggi e rilocalizzando il finanziamento a favore della
Cooperativa G. di Vittorio, precedentemente localizzato sul Comune di Moncalieri, accogliendo
inoltre la richiesta avanzata dal Consorzio C.P.L. Piemonte, circa l'individuazione della
consorziata Impresa F. Borio s.r.l., in sostituzione della consorziata Impresa Edil - Ro. s.r.l.
mantenendo inalterato il totale di 112 alloggi ammessi a finanziamento.
Il Comune di Torino con nota n. 443/91 del 20 marzo 1997 ha richiesto alla Regione
Piemonte di promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
legge 142/90, finalizzato a consentire la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale
agevolata convenzionata, finanziati nell'ambito del 7° programma (anno 1990) integrato dalle
economie del 6° programma biennale (anno 1988 - 1989) ai sensi della Legge 457/78, pari a 112
alloggi, nonchè degli interventi autofinanziati, pari a 40 alloggi, nell'ambito 161, in seguito
denominato Sangone - Imperia.
Il Presidente della Giunta Regionale ha convocato il giorno 26 novembre 1997 la
conferenza, prevista ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della Legge 142/90, per verificare la
possibilità di addivenire alla conclusione dell'accordo di programma.
I convenuti hanno espresso il consenso unanime sull'iniziativa nonchè sulla compatibilità
delle previsioni urbanistiche relative alle localizzazioni degli interventi proposti dai soggetti
attuatori dell'accordo di programma, del disegno urbanistico complessivo, proponendo
collegialmente, dopo avere preso atto dei singoli pareri espressi dai Servizi Regionali competenti,
gli assensi e le variazioni allo strumento generale del Comune di Torino.
L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 23 gennaio 1998 per la Regione
Piemonte dal Vicepresidente Regionale Avv. E. Maiorino e per la Città dall'Arch. Valerio
Marchese, Direttore della Divisione Urbanistica all'uopo delegato dal Sindaco.
Ove l'attuazione dei programmi richieda una variazione degli strumenti urbanistici vigenti
od adottati, l'art. 27 della Legge 142/90 attribuisce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. all'accordo di programma adottato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici.
Al fine di consentire l'inizio dei lavori nei tempi richiesti dalla Regione Piemonte per
l'erogazione dei finanziamenti, l'Accordo di Programma prevede inoltre che i progetti
costituiscano, all'atto di adozione dell'Accordo con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale condizione sostitutiva al rilascio delle relative concessioni edilizie.
In questo caso l'adesione del Sindaco all'accordo di programma deve essere ratificata, ai
sensi del comma 5 del precitato art. 27 della Legge 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30
giorni a pena di decadenza.
L'attuazione dei contenuti dell'accordo di programma e l'ambito di applicazione del
medesimo è regolamentato da apposita convenzione cui i soggetti attuatori dell'iniziativa oggetto
dell'accordo di programma hanno dichiarato con specifico atto d'obbligo stipulato in data 19
gennaio 1998, allegato all'accordo di programma, di conoscere ed accettare, impegnandosi a
sottoscriverla nei tempi previsti dell'accordo di programma, ovvero nei successivi 90 giorni dalla
ratifica da parte del Consiglio Comunale, dell'adesione del Sindaco o del suo rappresentante
delegato all'accordo di programma, pena la decadenza dell'accordo, salvo causa non imputabile
ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza.
L'intervento edilizio complessivo oggetto dell'Accordo di Programma comporta un S.L.P.
di mq. 14843 nell'area Imperia di cui mq. 11.200 per Edilizia Residenziale Agevolata-
Convenzionata e mq. 3.643 per Edilizia Residenziale Privata-Convenzionata.
L'Accordo di Programma prevede inoltre un totale di aree per servizi nuove strada interne
all'insediamento, al verde pubblico ed attrezzato, ai parcheggi e alle aree di collegamento comune
(piazze), secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 6 dello schema di Convenzione
allegato al presente accordo di programma-pari a mq. 18.523, così suddiviso:
1) aree che saranno cedute dagli Operatori mq. 2427;
2) aree già di proprietà comunale mq. 15.996.
Mentre le aree di cui al punto 1), di proprietà degli Operatori, dovranno essere cedute
gratuitamente, per le aree di cui al punto 2), già di proprietà Comunale e corrispondenti all'attuale
area Sangone, gli Operatori dovranno provvedere al pagamento del controvalore stimato dal
Civico Ufficio Tecnico in Lire 2.801.507.000 sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge 359/92
per il valore di esproprio così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 13
gennaio 1998 (mecc. 9800149/12). Le modalità e i tempi della cessione e del pagamento
summenzionati sono disciplinati dall'art. 5 dell'allegato schema di Convenzione.
L'accordo di programma a seguito di sviluppo della progettazione esecutiva ha determinato
la realizzazione complessiva di n. 185 alloggi (variabili nel rispetto della SLP massima
consentita) di cui 112 finanziati e 73 autofinanziati come in precedenza descritto.
Gli interventi edilizi e le opere di urbanizzazione previsti nell'accordo di programma sono
in linea con le previsioni del programma di recupero urbano via Artom sopracitato e mirano
alla ricomposizione urbana dell'area potenzialmente marginale a causa dell'eccessiva
frammentazione degli spazi e degli insediamenti.
Ritenuto, inoltre, che l'accoglimento del programma comporta variazione al nuovo P.R.G.,
secondo quanto indicato nell'accordo stesso, è stata predisposta la documentazione relativa alle
modificazioni ed allegata all'accordo di programma, di cui all'art. 27 della Legge 142/90,
formandone parte integrante.
Lo schema di convenzione allegato all'accordo di programma è stato concordato con gli
operatori e prevede tra l'altro la cessione gratuita al Comune delle aree e spazi e il pagamento del
controvalore come sopra specificato necessario per la dotazione degli standards per i servizi ai
sensi della L.R. n. 56/77 è delle N.U.E.A. del nuovo P.R.G., definisce le polizze fideiussorie a
garanzia dell'osservanza degli obblighi concessori nelle more della definizione analitica degli
oneri concessori stessi, contiene l'impegno degli operatori ad eseguire direttamente tutte le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria con scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti, fissa
le quantità edificabili e le destinazioni d'uso, i termini di esecuzione, le garanzie e le altre norme
occorrenti e contiene alcune precisazioni e integrazioni atte ad assicurare nella maggior misura
possibile le conformità ai principi informatori del nuovo P.R.G. vigente.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale in data 21 aprile 1995;
Visto l'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
Vista la Legge 12 luglio 1991, n. 203;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.;
Vista la Circolare CER in data 7 marzo 1994
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Rilevato che la Circoscrizione n. 10, cui il presente provvedimento è stato inviato per il
parere, nella seduta del 6 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n. )
subordinandolo alle seguenti richieste:
1) Di prevedere che gli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione e da oneri connessi siano
del tutto utilizzati per servizi all'interno del territorio della Circoscrizione Mirafiori Sud.
2) Di prevedere all'interno del programma una quota di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ad incremento del patrimonio immobiliare della Città, da destinarsi
all'affitto e da correlare alla movimentazione delle famiglie, conseguente alla demolizione
-sostituzione edilizia da operarsi sulle residenze pubbliche di via Artom per effetto del
PRU.
3) Di prevedere la realizzazione, sulla stessa area o su altra area da individuarsi, di un
impianto coperto per il gioco bocce, attualmente mancante in tutta la circoscrizione.
4) Di prevedere una fruizione pubblica delle aree verdi attualmente definite private e di
pertinenza dei vari lotti abitativi previsti sul programma di intervento edilizio (tav.5.1).
5) Di prevedere la necessaria quantità di posteggi per automobili commisurata al fabbisogno
generato dalle nuove residenze e dall'impianto sportivo esistente; la quantità prevista per
i parcheggi a raso, come si evince dal progetto, risulta infatti del tutto insufficiente.
CONTRODEDUZIONI
1) Per quanto riguarda il punto 1), si prende atto della richiesta della Circoscrizione e la stessa
viene trasmessa ai competenti Settori perché ne tengano conto in sede di definizione dei
programmi delle opere pubbliche.
2) Si evidenzia che per la movimentazione degli abitanti di via Artom sono già previsti
consistenti fondi all'interno del PRU (30 miliardi) e che tali fondi sono stati ammessi a
finanziamento dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 14-
22596 del 6 ottobre 1997.
Nel corso della ulteriore definizione del Programma di recupero urbano si dovranno
decidere più puntualmente con gli organismi della Circoscrizione le modalità per l'utilizzo
dei finanziamenti suddetti.
Inoltre la Regione Piemonte con la predetta deliberazione ha stabilito di inserire gli
interventi richiesti dalla Città, per la sostituzione edilizia di via Artom (1a fase) nella
programmazione permanente, prenotando la somma di L. 18,952 miliardi sui futuri fondi
Gescal, che saranno assegnati dal CIPE per il quadriennio 1996-99.
Tali finanziamenti serviranno per realizzare 150 alloggi di edilizia in locazione temporanea
e 50 alloggi di edilizia in locazione permanente (ex art. 9 legge 493/93).
Pare pertanto inutile prevedere all'interno del programma di edilizia agevolata nell'ambito
Sangone-Imperia una quota di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da correlare alla
movimentazione delle famiglie, conseguente alla sostituzione edilizia di alcuni stabili di
via Artom per quanto sopra detto e perché il Consiglio Comunale aveva già respinto tale
ipotesi, a suo tempo prospettata, proprio a seguito delle proteste degli abitanti della zona
in questione.
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
l'Accordo di Programma fra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, firmato il 23
gennaio 1998, concernente l'intervento di Edilizia Agevolata da realizzare nel territorio del
Comune di Torino, ambiti 16.23 Sangone e 16.1 Imperia, con i relativi allegati che ne
fanno parte integrante e che comportano anche variazioni del vigente P.R.G. (all. - n.
);
2) di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i., l'allegato schema di Convenzione con i soggetti proponenti per l'attuazione
dell'intervento di Edilizia Agevolata da realizzarsi in Torino, ambiti 16.23 Sangone e 16.1
Imperia, nel rispetto della SLP prevista originariamente nei due ambiti dal PRG approvato
e della indicazione di PRG che, per le zone di trasformazione, prevede una capacità
edificatoria pari a 0.7 mq/mq
.
Trattandosi di ratifica di accordo di programma nonchè di approvazione di schema di
convenzione, il presente provvedimento non comporta spesa;
3) con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3 dello schema di atto unilaterale d'obbligo
e nell'art. 8 dello schema di convenzione, allegati all'Accordo di Programma di cui trattasi,
si specifica che le modalità di determinazione dei costi delle opere di urbanizzazione da
effettuare a scomputo degli oneri concessori, saranno quelle in vigore al momento
dell'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte del Consiglio Comunale;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142.