OGGETTO: D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995 N. 77 CONCERNENTE L'ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI. APPLICAZIONE DELL'ART. 14,
LETT. E) CONCERNENTE: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 1998.
Proposta dell'Assessore Alberione.
Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 1983, n. 131.
Visto l'art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989, n.415 convertito, con modificazioni, nella legge
n. 38 del 28 febbraio 1990, ai sensi del quale le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le
Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che
viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, ai sensi della
precitata norma, il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere
coperto dall'anno 1990, in misura non inferiore al 36%.
Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 e l'art. 19 del D.Lgs. n. 342/97, ai sensi dei quali
l'obbligo del rispetto di tale percentuale di copertura è limitato ai soli Enti in condizioni
strutturalmente deficitarie.
Visto l'art. 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e/o
integrazioni.
Visto l'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha differito al 28
febbraio 1998 il termine previsto per determinare, tra l'altro, le tariffe per i servizi locali
relativamente all'anno 1998.
Rilevato che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle
previsioni dell'esercizio 1998, includendo tutte le spese per il personale, comunque adibito anche
ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.
Richiamato il D.M. 31 dicembre 1983 con cui sono state individuate le categorie dei servizi
pubblici a domanda individuale.
Accertato che complessivamente il costo dei servizi pubblici a domanda individuale,
ammontante a Lire 202.211.968.000 viene coperto con contribuzioni ed entrate specificatamente
destinate per un importo di Lire 88.107.398.000.
Visti i prospetti dei singoli servizi e quello riassuntivo.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
A) di approvare il seguente elenco dei servizi pubblici a domanda individuale:
1) case di riposo e di ricovero;
2) bagni pubblici;
3) asili nido;
4) colonie e soggiorni stagionali:
5) corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport e altre discipline, fatta eccezione per
quelli espressamente previsti dalla legge;
6) impianti sportivi, piscine, campi da tennis e di pattinaggio;
7) mense comprese quelle ad uso scolastico;
8) mercati e fiere attrezzati;
9) peso pubblico;
10) servizi turistici diversi;
11) musei, mostre e spettacoli;
12) trasporti funebri;
13) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
B) di definire in ordine ai servizi suindicati i costi ed i proventi di cui agli allegati da 1 a 14 (all.
1 - 14 - nn. ), con relativo riepilogo, che fanno parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione:
C) di dare atto che alla definizione delle tariffe e contribuzioni si è provveduto con separati
provvedimenti;
D) di dare atto, altresì, che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da
tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente
conteggio:
TOTALE ENTRATE 88.107.398.000
_____________ X 100 = 43,57
TOTALE SPESE 202.211.968.000.
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