Divisione Urbanistica
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Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
/MGC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 MARZO 1998

(proposta dalla G.C. 3 febbraio 1998)

OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE, CORSO MONTE CUCCO N. 113. PRESCRIZIONE DELL'ALLINEAMENTO SUL FILO EDILIZIO PREESISTENTE. ELIMINAZIONE CONTRASTO TRA PRESCRIZIONE NORMATIVA E INDICAZIONE CARTOGRAFICA IN BASE AI DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97 ART. 1 COMMA 8 LETTERA A).

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il nuovo P.R.G. della Città di Torino, entrato in vigore il 24 maggio 1995, oltre ad avere requisiti, contenuti e caratteri propri degli strumenti generali, poiché fissa principi, criteri e norme generali per la gestione del territorio, presenta anche una struttura particolarmente complessa, minutamente descrittiva e prescrittiva.
    Tale complessità e tale disciplina di dettaglio nascono dalla volontà di definire regole precise mirate a salvaguardare l'assetto urbano costituito, la promozione della riqualificazione non solo dei centri storici e delle zone consolidate, storiche e non, ma anche di aree di completamento con caratteristiche architettoniche evidentemente degne di attenzione e comunque con l'obiettivo dell'armonizzazione di tutti gli insediamenti urbani ed edilizi.
    In particolare, con riferimento alla città consolidata, la Relazione Illustrativa, che al pari delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione costituisce un elaborato del P.R.G., al titolo “Orientamenti normativi”, specifica “..... le parti di città già realizzate che il Piano riconferma”; inoltre al capitolo “La struttura della città. Piccole trasformazioni”, precisa: “..... le modalità di trasformazione sono conformi alle regole istitutive delle diverse zone pianificate della città ....”.
    In base a quanto sopra emerge pertanto con chiarezza che il Piano vigente ha inteso chiaramente riconfermare, per la città consolidata, le regole edilizie ed urbanistiche istitutive.
    In ossequio ed a conferma di tali enunciazioni, il Piano ha posto in relazione le zone e le aree normative in cui ha suddiviso il territorio con specifici parametri e regole di trasformazione

collegati alle caratteristiche morfologiche, all'epoca dell'impianto urbano e del tessuto edilizio, agli



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obiettivi di modificazione o di conservazione, come risulta in modo esplicito all'art. 9 delle N.U.E.A..
    Per individuare le regole che di volta in volta devono essere applicate ai casi concreti o ad ognuno degli aspetti che li riguardano, come l'aspetto dei fili stradali ed edilizi, è necessario avere ben presente la struttura del piano, la sistematizzazione delle materie al suo interno e l'esatto percorso da compiere nel porre in rapporto l'articolato con le tavole normative e le rappresentazioni cartografiche.
    E' appunto in sede di istruttoria del progetto relativo ad un nuovo edificio residenziale da erigersi in Corso Monte Cucco 113, che si è evidenziato un contrasto tra la norma di P.R.G., che prescrive l'obbligo dell'allineamento sul filo edilizio più idoneo a conseguire un corretto inserimento ambientale, e l'omissione della relativa indicazione cartografica.
    Infatti, come noto, le N.U.E.A. del nuovo P.R.G., riportano nelle Tavole Normative tutte le prescrizioni di dettaglio attribuendo ad ogni “area normativa” specifici parametri urbanistici ed edilizi cui attenersi per ogni tipo di intervento.
    Negli interventi di completamento, nuovo impianto, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo comune a quasi tutte le “aree normative”, e quindi in particolare anche all'area normativa M1 di cui è caso, del rispetto del parametro edilizio: “filo stradale o edilizio (ove indicato)”, in ossequio appunto al principio cardine del P.R.G., che intende organizzare l'edificazione su cortina lineare allo scopo di sottolineare i tracciati viari e riconfermare l'impianto originario della città.
    Per dare più vigore a tale prescrizione il piano ha introdotto, sempre nelle tavole normative, la seguente nota: “In caso di più fili stradali (o edilizi) è richiesto il rispetto di quello più idoneo a conseguire un corretto inserimento ambientale”.
    Tuttavia sulla tavola di P.R.G. in scala 1:5000 l'area in questione non riporta l'indicazione del “filo edilizio”, mentre è evidente che nel tratto di Corso Monte Cucco compreso tra Corso D'Albertis e Corso Peschiera l'allineamento degli edifici in arretramento rispetto al filo stradale segue una regola imposta dai Piani precedenti, che il nuovo P.R.G. ha dichiarato di riconfermare.
    L'omissione dell'indicazione del “filo edilizio” contrasta altresì con le regole che il P.R.G. ha dettato per l'area da trasformare per servizi denominata ambito 8 ad - Stelvio - (fronteggiante l'area di cui è caso), che impongono l'allineamento delle nuove costruzioni “.... sul prolungamento dell'edificato della restante parte dell'isolato....”.
    Si evidenzia così il contrasto tra l'enunciazione contenuta nella tavola normativa che, coerentemente con gli indirizzi generali del P.R.G., esprime l'inequivocabile volontà di fare prevalere, in presenza di più fili stradali o edilizi, quello più idoneo a conseguire un corretto inserimento ambientale, e l'omissione dell'indicazione cartografica del “filo edilizio”.
    Pertanto, quale evidente ed univoco rimedio all'evidenziata omissione dell'indicazione cartografica  del  “filo  edilizio”,  si rende necessario prescrivere per la nuova costruzione in Corso


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Monte Cucco n. 113, l'obbligo dell'arretramento di mt. 12 rispetto al filo stradale, in allineamento con gli edifici preesistenti ripristinando tale prescrizione per tutto il tratto di Corso Monte Cucco compreso tra Corso D'Albertis e Corso Peschiera, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. a) della Legge Regionale 41/97.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
    Visto l'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge Regionale 29 luglio 1997 n. 41;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi indicati nella parte narrativa che integralmente si richiamano:
1)    di approvare la prescrizione per la nuova costruzione in Corso Monte Cucco n. 113 dell'obbligo dell'arretramento di mt. 12 rispetto al filo stradale, in allineamento con gli edifici preesistenti ripristinando tale prescrizione per tutto il tratto di C.so Monte Cucco compreso tra Corso D'Albertis e Corso Peschiera, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. a) della Legge Regionale 41/97;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Si allega Relazione illustrativa (all. 1 - n. ).
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