Divisione Servizi Abitativi
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Settore Convenzioni e Contratti
RG

CITTA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 FEBBRAIO 1988


(proposta dalla G.C. 20 gennaio 1998)

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA IN ZONE E/14 ED E/23 DEL P.E.E.P. - COOPERATIVA G. DI VITTORIO - L.179/92 ART. 18 - CONVENZIONI RETTIFICATIVE - NUOVE DETERMINAZIONI.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con convenzioni stipulate in data 23 dicembre 1975 a rogito Ferreri, Segretario Generale della Città, rep. n. 10714 e in data 23 aprile 1981 a rogito Notaio Sicignano, rep. n. 5434, venne concesso dalla Città alla Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa "Giuseppe Di Vittorio" il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, sulle aree ubicate, rispettivamente, nelle Zone E/14, lotti 2 e 4 in Via Reiss Romoli e Via Scialoja, ed E/23, lotti 3 e 4 in Via Stefano Tempia, del Piano di Edilizia Economico Popolare e successive varianti adottato dalla Città medesima.
    Le assegnazioni predette hanno consentito alla Cooperativa summenzionata di realizzare interventi di Edilizia Agevolata ai sensi della Legge 457/78 e di altre leggi di finanziamento, nonchè di assegnare ai propri soci le unità immobiliari in regime di locazione applicando i canoni stabiliti e periodicamente aggiornati sulla base delle vigenti norme in materia.
    Il contenuto delle predette convenzioni è stato innovato a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nella Legge 17 febbraio 1992 n. 179, articoli 18 e 19, che consentono, previa specifica autorizzazione del CER e della Regione, la cessione in proprietà individuale del patrimonio di Cooperative a proprietà indivisa a favore dei soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso o in godimento.
    Ai sensi del predetto art. 18, comma 2, lettera c) punto 2) i Comuni provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;




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2) qualora l'autorizzazione alla cessione riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore di bilancio finanziato con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, della stessa Legge, e per la parte restante in misura pari al valore di bilancio medesimo; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
    I sopra citati criteri di cui all'art. 19, comma 2, riguardano l'applicazione dei massimali dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla lettera n) del primo comma dell'art. 3 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni, vigenti al momento del trasferimento in proprietà, integrata con i coefficienti di vetustà di cui all'art. 20 della Legge 27 luglio 1978 n. 392.
    Con atti rogito notaio Revigliono in data 24 novembre 1994 rep. nn. 71184/34782 e 71182/34780 sono state quindi formalizzate le Convenzioni rettificative degli atti summenzionati, introducendosi la possibilità per i soci della Cooperativa di acquistare la proprietà delle unità immobilari assegnate e stabilendosi i prezzi di cessione, determinati dalla Città ai sensi dell'art. 18 della Legge 179/92.
    La Regione Piemonte, con deliberazioni della Giunta Regionale n. 53-7008 e 52-7007 in data 18 marzo 1996, ha quindi autorizzato, per quanto di sua competenza, la cessione in proprietà delle unità realizzate, rispettivamente, nella Zone E/14 ed E/23, dalla Cooperativa G. Di Vittorio con utilizzo dei finanziamenti disposti dalla Legge 457/78 e dalla Legge Regionale 28/76 e successive modifiche ed integrazioni.
    A tutt'oggi il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato C.E.R., non ha ancora rilasciato la prescritta autorizzazione alla cessione degli alloggi finanziati con fondi di competenza ministeriale. La Cooperativa summenzionata con nota prot. 11766T in data 2 ottobre 1997 ha comunicato alla Città che nel frattempo sono cambiati alcuni dati, che influiscono sulla determinazione dei prezzi di cessione delle unità immobiliari secondo i criteri di cui all'art. 18 della Legge 179/92.
    Occorre pertanto procedere all'adeguamento dei precedenti atti convenzionali stipulati, alla luce dei nuovi dati dichiarati dal Presidente della Cooperativa a seguito di mandato del Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° giugno 1997.
    Da quanto sopra esposto deriva una nuova determinazione dei prezzi di cessione delle unità immobiliari, in conformità ai criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) punto 2) della Legge 179/92; tali prezzi sono precisati nelle tabelle allegate al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1 - 2 - nn. ).
    Occorre inoltre approvare gli schemi di convenzioni rettificative di quelle precedentemente stipulate, anch'essi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 3 - 4 - nn. )
    Tutto ciò premesso,



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LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, e sue successive modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, ai sensi dell'art. 18, 2° comma, lettera c), punto 2) della Legge 179/92, i nuovi prezzi di cessione degli alloggi e delle altre unità immobiliari ubicate nelle Zone del P.E.E.P. E/14, lotti 2 e 4, ed E/23, lotti 3 e 4, concessi dalla Città in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 alla Cooperativa Edilizia "G. Di Vittorio" a proprietà indivisa; tali prezzi sono specificati nelle tabelle allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;
2)     di approvare gli schemi di convenzione da stipularsi tra la Città e la Cooperativa summenzionata, a rettifica delle Convenzioni rogito Ferreri in data 23 dicembre 1975 rep. n. 10714, rogito Sicignano in data 5 ottobre 1977 rep. n. 5434 e Notaio Revigliono in data 24 novembre 1994 rep. nn. 71184/34782 e 71182/34780;
3)     di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione degli atti notarili convenzionali qui approvati, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4)     di dare atto che tutte le spese d'atto, fiscali e conseguenti sono a carico della Cooperativa "G. Di Vittorio".
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