Servizio Centrale Patrimonio
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Settore Pianificazione e Valorizzazione Patrimonio
MGC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 FEBBRAIO 1998

(proposta dalla G.C. 27 gennaio 1998)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con gli Assessori Alfieri, Artesio, Lepri, Perone, Pozzi e Vernetti.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 9503348/08) è stato approvato il Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni. Esso disciplina la materia delle concessioni degli immobili comunali ad Enti ed Associazioni individuando requisiti, modalità, criteri di selezione e procedure di assegnazione destinati a dare supporto alle realtà associative cittadine e precisando gli organi comunali cui compete ogni fase dell'iter procedurale.
    Relativamente a quest'ultimo aspetto, la Legge 127/97 c.d. Legge Bassanini, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, ha profondamente modificato la normativa in materia di competenza degli organi comunali.
    In particolare, per gli aspetti attinenti alla materia in argomento essa stabilisce all'art. 6 che “i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo .....” competono ai dirigenti e non più, come in precedenza alla Giunta Comunale.
    Occorre pertanto, onde assicurare la doverosa coerenza del testo del Regolamento citato alla normativa richiamata, provvedere a rettificare opportunamente la disciplina regolamentare.
    Alcune rettifiche si rendono inoltre opportune alla luce dell'esperienza maturata durante gli anni di vigenza del sopra citato Regolamento, mentre altre traggono ragione dalla necessità di aggiornare la denominazione delle unità organizzative del Comune alla recente nuova configurazione.




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    Le modificazioni di cui al presente provvedimento hanno ottenuto il parere favorevole del Gruppo di lavoro interassessorile per l'assegnazione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni a seguito dell'esame svolto sulle stesse nelle riunioni del 22 luglio e 16 settembre 1997.
    La deliberazione in oggetto è stata presentata dall'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 2 del Regolamento del Decentramento.
    In conformità del comma 3 dell'art. 43 già citato essa è stata trasmessa alle Circoscrizioni in data 21 novembre 1997 per l'acquisizione del parere formale ed è stata contestualmente trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.
    E' successivamente pervenuto il parere favorevole delle Circoscrizioni n. 2, 3, 7 e 10 (all. 1 - 4 - nn. ).
    La Circoscrizione 6 ha fatto pervenire il proprio favorevole parere ad eccezione di quanto previsto all'art. 3, comma 2 punto 2 del Regolamento nella versione aggiornata, che dispone, in luogo dell'aggiornamento almeno semestrale dell'elenco degli immobili destinabili in concessione ad Enti ed Associazioni, inizialmente previsto, che tale aggiornamento sia effettuato “in relazione alle disponibilità di immobili” (all. 5 - n. ).
    La modifica in questione, alla luce dell'esperienza, appare peraltro opportuna, consentendo la stessa di evitare l'adozione semestrale di un provvedimento che, dove non si siano resi nel frattempo disponibili altri immobili, assumerebbe caratteristiche esclusivamente formali e meramente confermative della situazione preesistente, appesantendo inutilmente la gestione.
    Le Circoscrizioni n. 4 e n. 8 hanno espresso parere negativo (all. 6 - 7 - nn. ), senza tuttavia fornire motivazioni suscettibili di controdeduzione in merito alle rettifiche apportate con la presente deliberazione al più volte citato Regolamento. Esse infatti fondano la loro contrarietà sulla circostanza che non risulterebbe sufficientemente chiarita la disciplina delle cosiddette concessioni ricorrenti e continuative, materia quest'ultima che esula dal Regolamento oggetto di rettifica considerato che, quest'ultimo, espressamente all'art. 4, 3° comma le esclude dalla sua disciplina rinviando per tale materia, di esclusivo interesse circoscrizionale, alle disposizioni dell'apposito Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni (deliberazione Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 - mecc. 9007590/08 e successive modificazioni).
    Non sono pervenuti, nei termini previsti, i pareri delle Circoscrizioni n. 1, 5, 9.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;


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    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di sostituire all'art. 3 1° comma del Regolamento n. 214 della Città di Torino l'espressione “la Giunta Comunale sentite le Circoscrizioni” con l'espressione “sarà predisposto dal Servizio Centrale Patrimonio, sentito il Gruppo di Lavoro previo parere delle Circoscrizioni competenti per territorio ed approvato dalla Giunta Comunale” e di eliminare, nello stesso comma, la parola “predisporrà”;
2)    di sostituire al 2° comma dell'art. 3 le parole “almeno ogni sei mesi” con le parole “in relazione alle disponibilità di immobili, con le stesse modalità di cui al comma precedente”;
3)    di inserire dopo l'attuale 3° comma dell'art. 3 il seguente comma “Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell'elenco di cui ai precedenti commi, sarà redatta, a cura degli Uffici Tecnici competenti, una apposita scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive dello stesso, disponibile per la consultazione da parte degli enti ed associazioni interessati”;
4)    di sostituire all'art. 4 comma 2 del Regolamento citato l'espressione “Settore VIII Patrimonio” con l'espressione “Servizio Centrale Patrimonio” e, sempre allo stesso comma l'espressione “a cura del Settore stesso” con l'espressione “a cura del Servizio stesso”;
5)    di sostituire al comma 1° dell'art. 5 del Regolamento le parole “al Settore competente” con le parole “ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti” ed al comma 2 del medesimo articolo le parole “Il Settore stesso” con le parole “I Servizi Centrali e le Divisioni di cui sopra”;
6)    di sostituire l'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento con la seguente “La Giunta Comunale approva i criteri di massima e gli indirizzi attuativi del presente Regolamento, nonchè l'assegnazione degli immobili ed i vantaggi economici che determinano, a norma del successivo art. 6, la riduzione del canone di mercato relativamente al corrispettivo di concessione, sulla base delle decisioni adottate, anche tenendo conto delle caratteristiche degli Enti ed Associazioni e della loro attività elencati all'art. 6, da un Gruppo di Lavoro all'uopo istituito, formato dagli Assessori e dai Dirigenti del Servizi Centrali e delle Divisioni competenti, al quale verranno sottoposte le sopraindicate istruttorie.
    I provvedimenti di concessione saranno successivamente oggetto di apposite determinazioni dirigenziali del Servizio Centrale Patrimonio;



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7)    di sostituire al comma 4 dell'art. 5 del Regolamento le parole “al Settore Amm.vo XX Decentramento” con le parole “alla Divisione Decentramento” e la frase “Successivamente le deliberazioni di assegnazione di detti immobili saranno assunte dal Consiglio Circoscrizionale e inviate in copia ai Settori comunali competenti” con la frase “Successivamente le concessioni di detti immobili saranno approvate dalla Circoscrizione con determinazione dirigenziale, previo provvedimento del Consiglio Circoscrizionale in ordine all'assegnazione e ai vantaggi economici che determinano la misura del canone e inviate in copia ai Servizi Centrali e alle Divisioni comunali competenti”;
8)    di sostituire al comma 8 dell'art. 5 l'espressione “la Giunta Comunale o il Consiglio Circoscrizionale per gli immobili di cui all'art. 4, mediante provvedimento della Giunta Comunale previo parere del Gruppo di Lavoro, possono procedere” con le parole “si potrà procedere, mediante provvedimento della Giunta Comunale, o - per gli immobili di cui all'art. 4, del Consiglio Circoscrizionale - e successiva determinazione dirigenziale, su conforme decisione del Gruppo di Lavoro”;
9)    di sostituire al terzo periodo del comma 8 dell'art. 5 del Regolamento le parole “Le delibere di concessione” con le parole “Le determinazioni di concessione”;
10)    di eliminare al comma 2 dell'art. 6 del Regolamento le parole “dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Circoscrizionale” e di sostituire le parole “dal Settore” con le parole “dai Servizi Centrali e dalle Divisioni competenti”;
11)    di sostituire al comma 3 dell'art. 6 del Regolamento la parola “delibera” con la parola “determinazione” e di sostituire le parole “rapporto contrattuale di o concessione” con le parole “rapporto di concessione”;
12)    di sostituire al comma 2 dell'art. 7 le parole “al Settore competente” con le parole “ai Servizi Centrali e Divisioni competenti”;
13)    di sostituire al comma 3, dell'art. 7 del Regolamento le parole “il Settore competente” con le parole “i Servizi Centrali e le divisioni competenti” e l'espressione “affinchè la Giunta Comunale adotti” con l'espressione “affinchè possano essere adottate”;
14)    di sostituire al comma 2 dell'art. 8 l'espressione “rivolge al Settore competente” con l'espressione “rivolge al Servizio Centrale o Divisione competente”.
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