Consiglio Comunale

2011 05662/002

CITTÀ DI TORINO

 

PROPOSTA DI MOZIONE

 

Respinta dal Consiglio Comunale in data 8 aprile 2015

 

OGGETTO: IL TERMOVALORIZZATORE.

 

Il Consiglio Comunale di Torino,

 

VISTI

 

-        la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (cosiddetti POPs) del 22 maggio 2001;

-        il Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti;

-        il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

-        il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

-        il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

-        il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, intitolato "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", che all'articolo 1, comma 4, recita: "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ...";

-        la sentenza del Consiglio di Stato iscritta nel Registro Sentenze al n. 07274/2010 (Reg. Ric. 00982/2009);

-        l'indagine ARPA Piemonte 2010 "Qualità dell'aria in Piemonte PM10, Biossido di azoto e Ozono";

-        il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

 

CONSIDERATO CHE

 

-        per quanto attiene alla gestione dei rifiuti in generale:

-        l'articolo 1 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (che modifica l'articolo 178 del Decreto Legislativo 152/2006), ribadendo principi affermati sin dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) e costantemente ripresi dalla normativa italiana, stabilisce che "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" (comma 2), e che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: (a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora" (comma 4);

-        la Comunità Europea ha da tempo stabilito una gerarchia tra le pratiche di gestione dei rifiuti che pone la prevenzione al primo posto e lo smaltimento all'ultimo posto; tale gerarchia è stata pure costantemente recepita dalle norme italiane a partire dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, fino all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, che recepisce la Direttiva 2008/98/CE (Modifiche all'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recita: "Articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti);

1.       La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a)       prevenzione;

b)      preparazione per il riutilizzo;

c)       riciclaggio;

d)      recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e)       smaltimento.";

-        il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, enfatizza la priorità da attribuire alla prevenzione della produzione dei rifiuti prevedendo, tra l'altro, l'emanazione di un programma nazionale di prevenzione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (articolo 5) ed introduce la fase di "preparazione per il riutilizzo" (articolo 4): una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe oggi quindi passare in primo luogo attraverso la politica di prevenzione della produzione dei rifiuti, in secondo luogo attraverso la preparazione per riutilizzo (vedi lettera q del comma 1, articolo 10 dello stesso Decreto Legislativo.); in terzo luogo attraverso il riciclaggio (vedi lettera u del comma 1, articolo 10 dello stesso Decreto Legislativo); in quarto luogo attraverso il recupero di altro tipo (rispetto al prioritario recupero di materia), per esempio il recupero di energia; e solo in ultima istanza attraverso lo smaltimento;

-        il comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, (che modifica l'articolo 179 del D. L. 152/2006), consente lo scostamento dall'ordine di priorità (= gerarchia delle pratiche di gestione dei rifiuti) soltanto "in via eccezionale" e pur sempre "nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità", qualora ciò sia giustificato "in base ad una specifica analisi della produzione e della gestione di singoli flussi di rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse": inteso come restrizione delle possibili deroghe dalla gerarchia, e non come ampliamento;

-        per quanto attiene alle emissioni di impianti di inserimenti dei rifiuti:

-        la combustione di materiale plastico e di materia organica (contenenti cloro) produce diossine: un insieme di composti, pericolosi a dosi infinitesimali - milionesimi di milionesimo di grammo (pg=picogrammo) molto stabili nell'ambiente, che si accumulano via via che si risale la catena alimentare, raggiungendo alte concentrazioni nella materia grassa: in particolare nei latticini, nella carne e nel pesce, nelle uova, nonché nel tessuto adiposo umano e nel latte materno: come diversi studi hanno da tempo dimostrato, un lattante può assumere quote di diossine variabili da alcune decine fino a centinaia di volte superiori al limite massimo indicato dall'UE. Le diossine interferiscono con funzioni complesse e delicatissime quali quelle immunitarie, endocrine, metaboliche e neuropsichiche. L'esposizione a diossine è correlata allo sviluppo di tumori (linfomi, sarcomi, tumori a fegato, mammella, polmone, colon) nonché a disturbi riproduttivi, endometriosi, anomalie dello sviluppo cerebrale, diabete, malattie della tiroide, danni polmonari, metabolici, cardiovascolari, epatici, cutanei e deficit del sistema immunitario;

-        i limiti di concentrazione degli inquinanti imposti dalla normativa sono riferiti al metro cubo di fumi e non all'emissione totale. Pertanto, bruciando più rifiuti si ottengono più fumi e quindi più emissioni inquinanti, ma si rimane sempre nei parametri di legge. Detto in altri termini, i limiti sono relativi alla concentrazione dell'inquinante all'emissione, ma non al flusso di massa: quindi si occupano della qualità dell'emissione ma non della quantità delle emissioni cioè dell'impatto complessivo sull'ambiente. Per tale motivo, le norme non garantiscono necessariamente un valore di concentrazione degli inquinanti "sicuro" sotto il profilo della tutela della salute umana e dell'ambiente. Considerando poi che tra i contaminanti sicuramente presenti nei fumi di un inceneritore compaiono in particolare una serie di sostanze (PCDD, PCDF, PCB, HCB, Arsenico e composti, Nichel e composti, cromo esavalente, fuliggini, ecc. - classificazione IARC gruppo 1) per le quali è stata dimostrata la cancerogenicità per l'uomo emerge in modo evidente come - a queste condizioni - l'autorizzazione integrata ambientale NON sia affatto in grado di provare l'assenza di nocumento di un impianto di incenerimento;

-        secondo l'articolo 216, infine, del Testo Unico delle leggi sanitarie, gli inceneritori sono classificati come fabbriche insalubri di prima classe e come tali "debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni";

-        la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, tra i quali si annoverano le diossine, scaturisce dal riconoscimento, da parte degli oltre 90 Stati sottoscrittori, non solo delle proprietà tossiche degli inquinanti organici persistenti, ma delle loro caratteristiche di (a) resistenza alla degradazione e (b) bioaccumulo negli ecosistemi terrestri ed acquatici, che rendono particolarmente gravi i loro effetti ambientali e sanitari, "in particolare sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future";

-        l'Allegato C della Convenzione di Stoccolma pone l'incenerimento dei rifiuti al primo posto tra le fonti ineliminabilmente responsabili della produzione non intenzionale di policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene (HCB) e bifenili policlorurati (PCB); e che esaclorobenzene e bifenili policlorurati (PCB) sono tra gli inquinanti organici persistenti la cui pericolosità è tale che la loro produzione volontaria è vietata dalla citata Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 850/2004 - che la ratifica - e le emissioni dovute a produzione non intenzionale sono tollerate in quanto siano assoggettate a regimi di riduzione dei rilasci che debbono tendere alla loro eliminazione;

-        l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, "in considerazione degli impegni intrapresi a livello internazionale, con le Convenzioni delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e della Commissione Economica delle Nazioni Unite (UNECE) sull'Inquinamento Transfrontaliero", nel suo rapporto: "EMISSIONI IN ATMOSFERA DI PCB E HCB IN ITALIA DAL 1990 AL 2006" in merito all'emissione di PCB trae le seguenti conclusioni: "Da notare che dal 1999 in poi è presente un graduale incremento delle emissioni nel settore del riscaldamento commerciale, legato soprattutto all'aumento della valorizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia. Nell'analisi dell'andamento complessivo della serie storica, si rileva inoltre, come una diminuzione delle emissioni dalla combustione industriale viene bilanciata completamente dall'aumento delle emissioni da incenerimento e/o termovalorizzazione dei rifiuti"; e per quanto riguarda gli HCB evidenzia: "l'incremento delle emissioni da "Riscaldamento", bilanciato dalla diminuzione delle emissioni da incenerimento rifiuti, è dovuto ad uno spostamento di classificazione delle emissioni tra i due settori, ed in particolare al fatto che è aumentata nel periodo la quota di inceneritori con recupero energetico e di calore e quindi il contributo emissivo si sposta dall'incenerimento rifiuti all'appropriato uso finale, vale a dire il "Riscaldamento"" evidenziando l'attribuzione alla voce "riscaldamento" ma non l'annullamento delle emissioni di HCB dovute alla combustione dei rifiuti;

-        le normative nazionali non hanno ancora provveduto a fissare limiti per le emissioni dei policlorobifenili (PCB) e dell'esaclorobenzene (HCB) in aria, acqua e suolo e per quanto riguarda l'incenerimento di rifiuti in generale, non ottemperando a quanto previsto dal Regolamento (CE) 850/2004 che stabilisce che ogni Stato membro esegua il monitoraggio e l'inventario dei rilasci di Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), Esaclorobenzene (HCB), Bifenili policlorurati (PCB) ed Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), questi ultimi sono pure prodotti da inceneritori e centrali a biomasse (combustione legname e rifiuti); sono altresì noti gli effetti cancerogeni del benzo(a) pirene;

-        per quanto concerne, nello specifico, l'impianto di incenerimento di T.R.M. in costruzione nell'area del Gerbido, né l'Autorizzazione Integrata Ambientale né lo Studio di Impatto Ambientale hanno valutato le emissioni di HCB e PCB in termini di accumulo in aria, acqua o suolo; emissioni alle quali - dall'anno scorso - deve essere aggiunto il pentaclorobenzene (Reg. UE 757/2010 );

-        per quanto concerne l'impianto di incenerimento di T.R.M., risulta violato dagli amministratori anche l'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 850/2004, laddove stabilisce che "Nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti [...] che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III [=Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), Esaclorobenzene (HCB), Bifenili policlorurati (PCB) e Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)] gli Stati membri, fatta salva la Direttiva 96/61/CE, considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione ed il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III". Soltanto a posteriori (novembre 2010) è stato commissionato uno studio sulle tecniche e pratiche alternative da parte dell'ATO-R torinese al Politecnico di Torino, ma non ha considerato le emissioni degli inquinanti organici persistenti e delle altre sostanze nocive;

-        oltre ai POPs l'incenerimento produce ossidi d'azoto, che si formano dai processi di combustione ad elevate temperature ed i cui effetti nocivi sono pure ben noti: in particolare il biossido di azoto irrita direttamente le mucose, aumentando l'incidenza di bronchiti e asma soprattutto nei soggetti più sensibili (bambini, portatori di patologie croniche respiratorie). Si legge nell'allegata Relazione dell'ARPA Piemonte 2010 sulla qualità dell'aria in Piemonte "che per ogni aumento di 1 microg/m3 di biossido d'azoto ci siano 10 morti in più ogni 1000, proprio a causa di complicanze respiratorie. I ricoveri per asma infantile aumentano fino all'8,8% nei giorni successivi agli incrementi di NO2";

-        le ulteriori emissioni di metalli pesanti, in particolare cadmio, mercurio e piombo, sono cancerogene, e possono causare anche danni al sistema uropoietico, nervoso e immunitario;

-        nello studio del Bianco Ambientale effettuato dall'ARPA Piemonte nel 2006 l'area definita "d'influenza" delle ricadute emissive dell'impianto di trattamento rifiuti T.R.M. comprende molte aziende agricole i cui prodotti potranno essere contaminati e considerato che il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i "principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" considera la "rintracciabilità", ovvero "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" e all'articolo 14 comma 4 "a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa" comportando una forte responsabilità dei produttori che potrebbero vedere impedito il commercio dei loro prodotti in caso di contaminazione da ricaduta;

-        l'incenerimento di rifiuti va ad incrementare la già elevatissima concentrazione di particolato (PM) nell'aria del Torinese. Dai dati dell'allegata relazione ARPA sulla qualità dell'aria in Piemonte 2010 si rileva che il solo PM10 causa un aumento del rischio di morte dello 0,69% per ogni incremento di concentrazione nell'aria di 10 microg/m3 (cioè 7 morti in più ogni 1000). Gli studi dell'ARPA Piemonte indicano che i livelli di PM10 in molte aree della nostra Regione stanno sistematicamente sforando la soglia di sicurezza indicata dalla Comunità Europea, che ha già aperto la procedura di infrazione a tal proposito nei confronti dell'Italia. Inoltre, i particolati più piccoli (PM2,5 e inferiori), prodotti in gran parte come conseguenza secondaria (effetto fotochimico) della combustione dei rifiuti in grandi impianti come quello di T.R.M. sono attualmente monitorati in via sperimentale. Tali polveri sottili si formano tanto più numerose e fini quanto più la temperatura di combustione è elevata. Penetrano in profondità nell'organismo umano, arrivando fino al torrente circolatorio: sono legate ai processi infiammatori che portano alla formazione di trombi (e quindi infarti cardiaci, ictus) ed altre evidenze che ipotizzano un ruolo nello sviluppo di tumori (legati alla presenza di metalli pesanti ed altri composti mutageni al loro interno); tutti danni noti persino al proponente l'impianto di cogenerazione del Gerbido: la T.R.M. che ne commissionò la quantificazione economica (vedi Contratto di ricerca Politecnico di Torino - T.R.M. S.p.A., 2003: "Danno locale legato alle emissioni in atmosfera del termovalorizzatore". Politecnico di Torino-Dip.Georisorse e Territorio-Gruppo Rischio Emissioni Atmosferiche: "tabella D3 Danno locale dell'inceneritore se localizzato al Gerbido". Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano S.C. Epidemiologia Ambientale e Registro Tumori : "Effetti a breve e a lungo termine dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana". ARPA Piemonte: "Effetti sulla salute associati alla residenza in prossimità degli inceneritori" dott.ssa P. Gentilini: "Relazione asseverata da giuramento sui danni alla salute umana provenienti dall'incenerimento dei rifiuti ".Arpa Piemonte : A. Pannocchia "Un'analisi di dettaglio della qualità dell'aria in provincia di Torino";

-        stante il grado di inquinamento dell'aria di Torino e comuni limitrofi, gli amministratori di ogni livello, che ricorrono a misure palliative quali giornate a traffico limitato, contravvengono alla legge quando operano scelte che peggiorano la qualità dell'aria in base al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" (che istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato ad individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso); ed a garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;

-        la Relazione dell'ARPA Piemonte 2010 sulla qualità dell'aria in Piemonte, a pagina 25, afferma: "il solo particolato causa un aumento del rischio di morte in media dello 0,69% per ogni incremento di concentrazione nell'aria di 10 microg/m3. Vuol dire che per ogni 10 microg/m3 in più di PM10 nell'aria, laddove ci sarebbero normalmente 1.000 decessi se ne registrano 7 in più. E questo per ogni 10 microg/m3 di aumento. Se si applicano questi semplici conti ad una città come Milano, dove muoiono in media 10.000 persone l'anno per cause naturali e dove la concentrazione media annuale di PM10 nell'aria supera di [almeno!] 20 microg/m3 il limite imposto dalla normativa, si ottiene facilmente che in un anno sono almeno 140 le morti riconducibili a breve termine al persistente superamento della soglia";

-        nella stessa relazione dell'ARPA si legge ancora: "L'associazione più forte è risultata quella tra NO2 (biossido d'azoto) e ricoveri per asma, con un aumento complessivo del 7,62%. Particolarmente marcato è l'effetto del biossido d'azoto sui ricoveri per asma, specie nei bambini: tra 2 e 5 giorni dall'aumento di concentrazione dell'inquinante si registra un incremento dei ricoveri dell'8,8%";

-        le moderne conoscenze fisiche e chimiche dimostrano che non solo "in natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma", ma anche che l'incenerimento converte rifiuti che da solidi sarebbero in molti casi non pericolosi in una miscela di sostanze volatili per lo più tossiche; per i rifiuti, è chiaro che l'approccio corretto non è quello di inventare sistemi di smaltimento puliti, ma di ridurne al minimo la produzione;

-        per quanto attiene la gestione finanziaria:

-        sotto il profilo economico-etico globale si distruggono materiali il cui riapprovvigionamento comporta un dispendio energetico superiore alla quantità di energia "valorizzata" dall'impianto T.R.M. e si depaupera il pianeta delle sempre più limitate risorse. Grazie alla nota aberrazione italiana dei contributi CIP6 e certificati verdi destinati alle fonti energetiche rinnovabili utilizzati invece da impianti di cogenerazione da rifiuti (auspicabilmente non rinnovabili) il bilancio economico T.R.M. prevede un introito di 18,1 milioni di Euro sotto questa voce;

-        i costi di gestione, "valorizzazione" e smaltimento rifiuti con questa tecnologia cogenerativa se considerati a "fine vita", sono superiori a quelli più virtuosi: dalla differenziata porta a porta alla produzione di energia con fonti rinnovabili vere alla riduzione;

-        la voce "fornitura di calore" nel Piano Economico Finanziario di T.R.M. è zero, ovvero non sarà in grado di teleriscaldare e quindi il calore residuo verrà disperso contravvenendo così alla "cogenerazione";

-        al momento ancora non è stata individuata alcuna discarica di servizio per le scorie (bottom ash) e quindi i costi relativi indicati nel Piano Economico Finanziario non trovano corrispondenza reale. Gli impianti di incenerimento non sostituiscono le discariche, che restano indispensabili per smaltirvi le ceneri e le scorie (pari a circa il 30% della materia combusta), in parte altamente tossiche;

 

RILEVATO INOLTRE CHE

 

-        per quanto attiene alla realizzazione dell'impianto di T.R.M., risulta inoltre disapplicato dai responsabili politici l'articolo 10 della Convenzione di Stoccolma, che prevede la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico su tali inquinanti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini ed alle persone meno istruite; nonché la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti ed i loro effetti sulla salute e sull'ambiente ed alla definizione di risposte adeguate;

-        la Convenzione di Stoccolma ed il Regolamento (CE) n. 850/2004 dichiarano di muovere dal principio di precauzione; e che anche l'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, (che modifica l'articolo 178 del Decreto Legislativo 152/2006) pone al primo posto tra i principi conformemente ai quali deve essere effettuata la gestione dei rifiuti il principio di precauzione: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti ...": ergo a tale principio dovrebbe in primo luogo informarsi l'attività degli amministratori ogni qualvolta essi debbano fare scelte che possano comportare il rischio di emissioni di sostanze pericolose per la salute pubblica, in particolare qualora si tratti di inquinanti la cui altissima nocività è internazionalmente riconosciuta, come gli inquinanti organici persistenti (POPs);

-        sotto il profilo giuridico si ritiene, in dottrina, che il principio di precauzione comporti un'inversione dell'onere della prova, e che quindi spetta a chi è responsabile della realizzazione di un impianto di cui si contesta la nocività dimostrare che esso è innocuo: e che la dimostrazione dell'innocuità dell'impianto di incenerimento di T.R.M. (e quindi la non rilevanza del principio di precauzione) appare impossibile a fronte (a) dello studio commissionato dalla stessa T.R.M. al Dipartimento Georisorse e Territorio - Gruppo Rischio Emissioni Atmosferiche del Politecnico di Torino, che ha accertato i costi che deriveranno dall'aumento della morbilità nella zona circostante l'inceneritore a causa delle sue emissioni, nonché (b) della recente sentenza del Consiglio di Stato (07274/2010); in particolare, per quanto concerne lo studio del Politecnico, la lettura della tabella D3 "Danno locale dell'inceneritore se localizzato a Gerbido" prova che T.R.M. è consapevole della non innocuità dell'impianto; e la sentenza del Consiglio di Stato, al V paragrafo recita: "nel caso in esame, diversamente da quanto ex adverso eccepito, risulta adeguatamente indicato e sufficiente provato il danno astrattamente derivante dalla realizzazione dell'impianto di termovalorizzatore, sotto il duplice profilo di danno alla salute e danno al patrimonio ..." e ancora "la documentazione prodotta dai ricorrenti fin dal primo grado in ordine agli effetti dell'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori supporta adeguatamente la deduzione dell'astratta dannosità dei termovalorizzatori, non potendosi dubitare della attendibilità della documentazione (o quanto meno di una parte significativa di essa) atteso la sua provenienza da una struttura sicuramente rientrante nel circuito del servizio sanitario pubblico, quale l'Istituto Oncologico Veneto - IRCSS - Registro Tumori del Veneto, relativa ad uno studio condotto proprio sugli effetti delle emissioni di alcuni inceneritori attivi nella Regione Veneto. Peraltro anche dalla voluminosa documentazione prodotta dalla T.R.M. circa gli studi svolti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte proprio in relazione al costruendo termovalorizzatore, ed in particolare dalla relazione avente ad oggetto "valutazione di impatto sulla salute umana e analisi critica delle conoscenze scientifiche esistenti riguardanti gli effetti avversi determinati dalle emissioni da inceneritori - termovalorizzatori" emerge, tra l'altro, che "...gli inceneritori rilasciano sostanze tossiche persistenti, che si bioaccumulano, sono cancerogene e distruttori del sistema endocrino"; che "... non solo i vecchi inceneritori ma anche quelli moderni possono contribuire alla contaminazione del suolo e della vegetazione con sostanze chimiche organiche ed inorganiche presenti in quantità variabile nelle ceneri volatili e nelle emissioni a camino degli impianti"; che "... gli individui che vivono in prossimità di inceneritori [...] sono potenzialmente esposti a sostanze chimiche attraverso l'inalazione di aria contaminata, il consumo di cibo e acqua contaminati o il contatto dermico con il suolo contaminato".";

 

PRESO INOLTRE ATTO DEI SEGUENTI DOCUMENTI

 

-        la recente pubblicazione dell'AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) "Parametri quantitativi per la prevenzione dei rifiuti" (novembre 2009), che fornisce ai pubblici amministratori accurate indicazioni pratiche ed esempi di comportamenti virtuosi nel trattamento dei rifiuti;

-        la Relazione asseverata da giuramento sui danni alla salute umana provenienti dall'incenerimento dei rifiuti dell'oncologa dott.ssa Patrizia Gentilini dell'ISDE;

-        il documento "Danni alla salute umana causati dall'incenerimento dei rifiuti" dell'International Society Doctors for the Environment - Scientific Office;

-        il documento: "Trattamento dei Rifiuti e Salute: Posizione dell'Associazione Italiana di Epidemiologia" (aprile 2008);

-        la pubblicazione "Diossine, ambiente e salute" (dicembre 2008) del prof. Federico Valerio, direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale dell'Istituto Tumori di Genova, che chiarisce il comportamento chimico delle diossine;

-        il resoconto dell'ARPA "Bianco Ambientale Gerbido 2006" che riferisce dello stato dell'inquinamento della zona compresa nelle vicinanze dell'impianto T.R.M. di Torino ed elabora proiezioni sulle ricadute aggiuntive previste;

 

EVIDENZIATO CHE

 

-        il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione all'articolo 32 quale "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Si tratta di un diritto originario, assoluto, personalissimo, indisponibile, intrasmissibile, imprescrittibile, irrinunciabile;

-        persino nell'ambito del rapporto terapeutico, in cui una delle due parti si dedica alla cura della salute dell'altra per professione e con una competenza certificata dall'ordinamento, laddove vi sia una decisione da assumere, nessuno oggi pone in dubbio che essa spetti unicamente a colui della cui salute si tratta. Se oggi si desse ascolto a conoscenze scientifiche acquisite e si ritenesse provata l'assenza di nocumento in base a fatti rigorosi e correlati realmente ai valori soglia di tutela della salute umana invece che, come accade, accontentarsi di una prova di innocuità "per convenzione" basata sul rispetto teorico di limiti emissivi che sono frutto di un bilanciamento di natura prevalentemente economica, si dovrebbe ammettere la carenza totale della Pubblica Amministrazione della potestà autoritativa per deliberare la costruzione di un inceneritore, perché, così facendo, sostituendosi ai cittadini, dispone del loro diritto alla salute, e per il solo fatto di disporne in vece dei titolari, lo vìola;

-        le considerazioni svolte per quanto riguarda la pericolosità delle emissioni valgono tanto per gli impianti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quanto per i pirogassificatori e anche per le centrali a biomasse, che bruciando grandi quantità di materia organica rilasciano pure diossine, nonché particolato: la proliferazione di questi ultimi impianti, soggetti a vincoli assai minori di altri, costituisce un enorme rischio per l'ambiente e la salute (vedi riferimenti precedenti);

-        le opere che i Comuni possono realizzare avvalendosi dei fondi che ricevono per le cosiddette ‘compensazioni ambientali' non compensano affatto ambientalmente le emissioni nocive;

-        Comuni e Consorzi azionisti di T.R.M. sono in una situazione di pericoloso conflitto d'interessi ovvero quello pubblico (e l'impegno prescritto dalle norme) a ridurre il più possibile la quantità dei rifiuti che vanno a "valorizzazione" termica (inceneritore) e l'interesse a trarre profitto dall'incenerimento cogenerativo, incrementando il più possibile la quantità di rifiuti per godere dei benefici dei certificati verdi e della tariffa di conferimento;

 

REGISTRATE

 

le dichiarazioni dell'Assessore all'Ambiente della Provincia di Torino agli organi di informazione circa la volontà di avviare le procedure per la realizzazione di un secondo termovalorizzatore nella zona di Torino Nord e presumibilmente nella zona di Settimo Torinese;

 

IMPEGNA

 

Il Sindaco e la Giunta:

-        al rigoroso rispetto ed osservanza del principio di precauzione, del principio di prevenzione, nonché dei principi di sostenibilità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti stabiliti dalle normative vigenti;

-        al rigoroso rispetto ed osservanza della gerarchia tra le pratiche di gestione dei rifiuti, ponendo al primo posto la prevenzione, seguita da riutilizzo, riciclaggio e recupero;

-        al rispetto dei predetti impegni mediante:

-        la coerente astensione dall'acquisto diretto o tramite consorzio di quote dell'impianto di T.R.M. ed il ricorso, per lo smaltimento dell'eventuale secco residuo, a tecnologie a freddo;

-        la conferma dell'obiettivo di raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata per il Comune di Torino entro il 2012 e l'impegno a rispettare anche il successivo obiettivo di legge, ossia il 50% di rifiuto (in termini di peso) avviato a riciclo entro il 2020 (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 205/2010);

-        l'estensione a tutto il territorio comunale della raccolta porta a porta, eliminando i cassonetti stradali per i rifiuti indifferenziati, con applicazione della tariffa rifiuti puntuale, che, prevedendo una quota fissa per i costi comuni (spazzamento etc.) e una quota variabile commisurata alla quantità dei conferimenti, introduce un deterrente alla produzione sconsiderata di rifiuti e quindi un'efficace azione di prevenzione. Efficacia che può essere corroborata disponendo che l'appaltatore del servizio controlli il corretto conferimento da parte dei singoli utenti, rifiutando il ritiro del materiale non conforme con segnalazione al cittadino/condominio/esercizio responsabile mediante apposizione di contrassegno al contenitore irregolare. In caso di reiterazione/dolo la tariffa applicata potrebbe essere incrementata proporzionalmente;

-        affinamento delle procedure di controllo del territorio per evitare indiscriminati e impuniti sversamenti e abbandoni di materiali;

-        l'adozione di politiche di prevenzione/riduzione dei rifiuti prodotti, con adesione alla Campagna Europea "meno 100kg/abitante/anno" (vedi pubblicazione dell'AICA Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale "Parametri quantitativi per la prevenzione dei rifiuti" - novembre 2009), prevedendo:

-        campagne informative capillari sulla raccolta differenziata, per spiegare le scelte operate dall'Amministrazione in termini di gestione dei rifiuti, nonché per diffondere tra i cittadini conoscenze precise (anche sugli inquinanti organici persistenti);

-        eliminazione delle bottiglie di plastica dalle mense pubbliche utilizzando l'acqua dell'acquedotto;

-        diffusione di fontane pubbliche distributrici di acqua naturale e gasata dell'acquedotto, gratuita o a prezzi contenuti;

-        utilizzo delle stoviglie compostabili (piatti, posate, bicchieri) qualora non sia possibile utilizzare quelle in ceramica, vetro, ecc., tramite la stesura di apposite convenzioni e/o tassando pesantemente la produzione "deliberata" di rifiuti;

-        raccolta separata dei pannolini-pannoloni, offrendo alle famiglie un contenitore dedicato e/o incentivazione dell'utilizzo di pannolini-pannoloni lavabili, che consente anche un risparmio economico per le famiglie;

-        reintroduzione della pratica del vetro a rendere e/o plastica a rendere in collaborazione ed accordo con la "grande distribuzione" e le associazioni di commercianti;

-        incentivare l'apertura e la diffusione di negozi "leggeri" per la vendita di prodotti sfusi a filiera corta sempre in accordo con le associazioni dei commercianti;

-        applicazione della disposizione per le pubbliche amministrazioni dell'utilizzo di materiale riciclato;

 

IMPEGNA INOLTRE

 

Il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi attivamente presso gli Enti programmatori affinché la salute ed il benessere dei cittadini prevalgano sugli interessi particolari e ad attivarsi per bloccare qualsiasi procedura per l'attivazione di ulteriori termovalorizzatori sulla città di Torino e nei Comuni limitrofi.