Servizio Centrale Consiglio Comunale

2011 05845/002

CITTÀ DI TORINO

 

INTERPELLANZA: "POSSIBILE ERRATA INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI PER LE NOMINE DI DIRIGENTI EX ARTICOLO 110 DELLA LEGGE 267/2000?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 25 OTTOBRE 2011.

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, 

 

PREMESSO CHE

 

-        ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs n. 267/2000 gli enti locali possono dotarsi di dirigenti a termine che decadono con il decadere della Giunta. L'articolo 110 definisce le modalità, il numero ed i requisiti che devono essere rispettati affinché la nomina sia valida. Al comma 2 dell'articolo in oggetto, si legge: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.";

-        l'articolo 19 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 definisce la necessità di essere in possesso di un titolo di laurea per la qualifica dirigenziale, recitando:

"Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

-        lo Statuto della Città di Torino all'articolo 77 - Copertura delle qualifiche dirigenziali -recita:

"1)     La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, in misura complessivamente non superiore al 10% della dotazione organica della dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

2)      Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.";

-        il regolamento 222 all'articolo 24 - Contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni - recita al comma 1:

"La Giunta Comunale, con provvedimento corredato da idoneo schema di contratto, autorizza al di fuori della dotazione organica il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile da specifici curriculum. Gli incarichi dirigenziali, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica, possono essere conferiti a soggetti che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati o Aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.";

 

TENUTO CONTO CHE

 

ci risulta che:

-        la Provincia di Potenza con l'intenzione di adeguare il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ha chiesto un chiarimento interpretativo alla Corte dei Conti in cui chiede chiaramente se, nel conferire gli incarichi ex articolo 110, si possa prescindere dal possesso del diploma di laurea. La Corte dei Conti con deliberazione num. 29/2011/PAR - Parere n. 14/2011 a giugno 2011 chiarisce di fatto la necessità dei nominati di essere anche in possesso di un titolo di laurea e che pertanto la comprovata specializzazione non sia sufficiente rigettando la contrastante tesi, secondo la quale l'interpretazione letterale della prima parte dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 consentirebbe di assumere come dirigenti extra ruolo persone prive della laurea (http://www.ptpl.altervista.org/corte
_dei_conti/2011/corte_conti_basilicata_deliberazione_21062011_29.pdf);

-        la Corte dei Conti della Lombardia si è espressa in merito alle richieste avanzate dal Sindaco del Comune di Giussano sulla necessità o meno di esistenza di entrambi i requisiti e anche in questo caso è stato espressamente richiesto il possesso del titolo di laurea; (http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/
2009/delibera_1001_2009.pdf);

-        il Sindaco di Verona ha chiesto anch'esso un parere in merito ed ha ottenuto la stessa risposta dei casi precedenti con esplicita conferma della necessità di essere in possesso di un titolo di laurea (http://www.direr.it/wp-content/uploads/corte-conti-veneto-parere-del-24-11-2010-n-2751.pdf);

-        in Toscana (http://www.altalex.com/index.php?idnot=29315) la Corte dei Conti si è espressa definendo illegittime le assunzioni non solo di dirigenti bensì anche di staffisti ex articolo 90 con un certo livello di retribuzione privi di requisiti di laurea estendendo la disciplina ex articolo110, dichiarando il sindaco responsabile nonché in obbligo di risarcire degli eventuali danni;

-        di recente in Lombardia, con il parere num. 504/2011, rispondendo ad una richiesta pervenuta dal Sindaco Pisapia, la Corte di Conti della Lombardia, ha ribadito che la mancanza di diploma di laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo determinato, anche se in presenza dei requisiti di comprovata esperienza professionale, che è da ritenersi un elemento aggiuntivo;

 

CONSIDERATO CHE

 

-        in tutti questi casi la Corte dei Conti di competenza sembrerebbe aver smentito la tesi proposta da molti, tra cui anche il Comune di Torino, per cui il requisito di laurea non sia necessario per l'incarico a tempo determinato e che sia sufficiente la "comprovata esperienza" desumibile dall'esperienza professionale "sul campo";

-        il Comune di Torino, in passato e ancora tutt'oggi, provvede a nominare ex articolo110 dirigenti che non sono in possesso del titolo di laurea; 

 

INTERPELLANO

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:

1)      alla luce delle recenti interpretazioni delle norme, non sia opportuno verificare la legittimità delle nomine in corso;

2)      non sia opportuno chiedere, come già è stato eseguito da altri Comuni, un parere alla Corte dei Conti competente per verificare la correttezza o meno da parte dell'Amministrazione nell'interpretazione della normativa in essere.     

 

F.to: Chiara Appendino

Vittorio Bertola