Servizio Centrale Consiglio Comunale

2011 00379/002

CITTÀ DI TORINO

 

INTERPELLANZA: "INTENDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'ORDINANZA SOSPENSIVA DEL CONCORSO DA DIRIGENTI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI VENTRIGLIA ED ALTRI IN DATA 25 GENNAIO 2011.

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

 

AVENDO AVUTO NOTIZIA

 

che esponenti della Giunta avrebbero riunito i vincitori del concorso oggetto di ricorso e di ordinanza sospensiva, sostanzialmente confermandoli di fatto nelle funzioni di cui al concorso sub iudice, in attesa della discussione dell'impugnativa avanti il Consiglio di Stato, prevista non prima del mese di aprile;

 

RILEVATO CHE

 

-        l'ordinanza sospensiva riconosce il fumus boni iuris ed è finalizzata a mantenere vivo l'atto, privandolo degli effetti, cosicché successive sentenze non possano causare pregiudizio alle parti o a terzi;

-        in caso di annullamento della graduatoria ogni singolo atto emanato dai 15 dirigenti sarebbe illegittimo e nullo ad origine, con grave danno all'Amministrazione ed alla cittadinanza;

-        degli effetti conseguenti a procedure che fossero giudicate illegittime, a cominciare dall'ingiustificato percepimento di salario corrispondente all'inquadramento superiore, sarebbero chiamati a rispondere non soltanto i direttori e coloro che hanno contribuito all'intero iter amministrativo del concorso contestato, ma gli stessi interessati;

-        pertanto, per minima misura di prudenza, i vincitori di concorso, già P.O., dovrebbero essere ricollocati nel ruolo precedente;

 

RILEVATO IN PARTICOLARE

 

-        che i vincitori del concorso, già dirigenti a tempo determinato ex articolo 110/267 (c.d. Bassanini) non dovrebbero essere nuovamente incaricati, in quanto:

-        un nuovo contratto si configurerebbe come un clamoroso aggiramento dell'ordinanza del TAR, a fronte del quale i ricorrenti potrebbero a buon diritto chiedere un giudizio di ottemperanza e quindi la nomina da parte del tribunale Amministrativo di un commissario comunale ad acta che si incarichi di eseguire l'ordinanza;

-        in caso di vittoria dell'Amministrazione avanti il Consiglio di Stato, tenendo presente che i contratti di lavoro per effetto della stessa sospensiva sussistono, avremmo il paradosso di soggetti con due contratti presso identico Ente;

-        tutto questo senza considerare elementari regole di prudenza e opportunità che dovrebbero comunque guidare l'operato dell'Amministrazione;   

 

INTERPELLANO

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1)      quali siano le valutazioni ed i conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione, in particolare riferimento all'obbligo di dare esecuzione piena all'ordinanza del TAR;

2)      se non consideri comunque censurabile l'operato dei funzionari responsabili dell'iter del concorso, iter che allo stesso TAR Piemonte è apparso sufficientemente "costruito" e finalizzato da accettare la richiesta di sospensiva dei ricorrenti;

3)      se risulti all'Amministrazione l'apertura di un fascicolo in Procura sulla vicenda;

4)      se abbia il Sindaco sufficientemente valutato le implicazioni ed i profili di responsabilità, per il momento politica ed amministrativa, che una vicenda del genere potrebbe integrare per i suoi protagonisti, a cominciare dal Direttore Generale.    

 

F.to:  Ferdinando Ventriglia

Daniele Cantore

Andrea Tronzano

Raffaella Furnari

Rocco Lospinuso

Tiziana Salti

Paola Freda

Giuseppe Lonero

Manuela Savini

Antonello Angeleri

Mario Brescia

Valter Boero