LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
241
NUOVE NORME IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
(AGGIORNATA ALLA LEGGE 24
NOVEMBRE 2000 N. 340)
SOMMARIO
CAPO I Principi
CAPO II Responsabile del procedimento
CAPO III Partecipazione al procedimento amministrativo
CAPO IV Semplificazione dell'azione amministrativa
CAPO V Accesso ai documenti amministrativi
CAPO VI Disposizioni finali
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
NUOVE NORME IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
CAPO I
PRINCIPI.
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione
di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso
deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio
del procedimento o al ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma
2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento
dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non é richiesta per gli
atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato
e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto
cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile
ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO.
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo
ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione
di cui al comma 1, é considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unità organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati
ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori,
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione
ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti,
disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta
ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone
la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art.14;
d) cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la
competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con
le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva
la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma
1, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento
promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile
del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui
al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta
in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse
la comunicazione é prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti
ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli
atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte
e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate
a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge,
in sostituzione di questo.
1 bis. Al fine di favorire la conclusione
degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento
ed eventuali controinteressati. (1)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(1) Comma aggiunto dall'art.
3-quinques, d.l. 12.5.1995, n. 163, conv.in l. 11.7.1995, n.
273
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non
si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì
ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
Art. 14.(*)
1. Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, lamministrazione procedente
indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi
è sempre indetta quando lamministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga,
entro quindici giorni dallinizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi
può essere convocata anche per lesame contestuale
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In
tal caso, la conferenza è indetta dallamministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano linteresse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici
si continua ad applicare larticolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. Lindizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando lattività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati,
di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza
di servizi è convocata, anche su richiesta dellinteressato,
dallamministrazione competente per ladozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è
convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)".
(*) Articolo così
sostituito dall'articolo 9 della Legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-bis. (*)
1. La conferenza di servizi
può essere convocata per progetti di particolare complessità,
su motivata e documentata richiesta dellinteressato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere,
alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale
caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di
servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare
quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze,
i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda linteresse da ciascuna tutelato, sulle
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi
della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta
VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti
dello studio dimpatto ambientale, secondo quanto previsto
in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza
di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nellambito di tale conferenza, lautorità competente
alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase,
che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa lalternativa
zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
lesistenza di eventuali elementi di incompatibilità,
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto
e, qualora tali elementi non sussistano, indica nellambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
4. Nei casi di cui ai commi
1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli
atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma
2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni
interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle
condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione
di lavori pubblici, lamministrazione aggiudicatrice convoca
la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare,
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni".
(*) Articolo sostituito dall'articolo
10 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-ter.(*1)
1. La conferenza di servizi
assume le determinazioni relative allorganizzazione dei
propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima
riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni,
le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate
a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, lamministrazione procedente concorda
una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima.
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dellistanza o del progetto definitivo
ai sensi dellarticolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per ladozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, lamministrazione procedente provvede
ai sensi dei commi 2 e seguenti dellarticolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta
la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito
la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per ladozione del relativo provvedimento, lamministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale
si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti
alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente
ai quali sia già intervenuta la decisione concernente
la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 14-quater,
nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata
partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dallorgano competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dellamministrazione su tutte
le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito lassenso
dellamministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata
e non abbia notificato allamministrazione procedente, entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione
di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso,
ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di
servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dellistanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione.
Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi
trenta giorni, si procede allesame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza
di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente allestratto della predetta VIA,
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di
VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati".
(*) Articolo sostituito
dall'art. 11 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-quater (*)
1. Il dissenso di uno o più
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dellassenso.
2. Se una o più amministrazioni
hanno espresso nellambito della conferenza il proprio dissenso
sulla proposta dellamministrazione procedente, questultima,
entro i termini perentori indicati dallarticolo 14-ter,
comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse
in sede di conferenza di servizi. La determinazione è
immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso
sia espresso da unamministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al
Consiglio dei ministri, ove lamministrazione dissenziente
o quella procedente sia unamministrazione statale, ovvero
ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali,
nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessità dellistruttoria, decidano
di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore
a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è
espresso da una regione, le determinazioni di competenza del
Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con
lintervento del presidente della giunta regionale interessata,
al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito
a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto
di voto.
5. Nellipotesi in cui
lopera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione larticolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dallarticolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(*) Articolo sostituito dall'art.
12 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a
dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti
del termine entro il quale il parere sarà reso. (*1)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. (*1)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini. (*1)
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
(*1)
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
(*1) Commi così sostituiti dall'articolo 17,
comma 24, della Legge 15 maggio 1997 n. 127
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento
sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od
enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti
pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente,
si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.
Art. 18.
1.Entro 6 mesi dalla data in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia
di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla
L. 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati
e qualità sono attestati in documenti già in possesso
della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione,
il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione
dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione
è tenuta a certificare.
Art. 19. (*1)
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato,
ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi delle leggi 1E giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n.431, il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per
il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività
da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi,
spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
(*1) Articolo così sostituito
dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n.537
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma
2 dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od
altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato
lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. in tali casi, sussistendone
le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente
può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui
al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio
di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti
che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste
dal presente articolo.
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
artt. 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito
con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività
ai sensi degli artt. 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti
o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni,
formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque , utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni interessate adottano
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della
disposizione di cui al comma !, dandone comunicazione alla Commissione
di cui art. 27.
Art. 23. (*1)
1. Il diritto di accesso di
cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso
nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza
si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 24.
(*1) articolo così sostituito
dall'art. 4, comma 2, Legge 265/99
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della
L. 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il governo è autorizzato ad emanare,
ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione
del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa
nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e
valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione
e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati
la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro
i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art.
9 della L. 1E aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art.
26 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà
di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione
dei provvedimenti di cui all'art. 13 salvo diverse disposizioni
di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame
ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi
e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca
e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art.
24 e debbono essere motivati.
4. . Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito,
o di differimento ai sensi dellarticolo 24, comma 6, dellaccesso,
il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero
chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica
a chi lha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, laccesso è consentito.
Qualora il richiedente laccesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento,
da parte del richiedente, dellesito della sua istanza al
difensore civico".(*)
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti,
ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
(*) Comma così sostituito
dall'art. 15 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla L. 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari
e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche
o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette,
le relazioni annuali della Commissione di cui all'art. 27 e,
in generale, è data la massima pubblicità a tutte
le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa
sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati
nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa
è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri,
dei quali due senatori e due deputati designati dai presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui
alla L. 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato
e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione
sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato
il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relaziona annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone
al governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto
di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni
ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti
dal segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo
di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate
dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28.
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"15. (Segreto d'ufficio).
1. L'impiegato deve mantenere
il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne
abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto
di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato
preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti
di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano la materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi
generali dell' ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate
da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è
ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, quando si
tratta di provare qualità personali, stati o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata
in vigore dei decreti di cui all'art. 24. |