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1_2018 Concessione di locali di proprietà comunale siti in corso Vittorio Emanuele II, n. 130 all’interno del complesso denominato “Palazzo di Giustizia Bruno Caccia”

Aggiudicazione Bando Bar Palagiustizia

Si rende noto che, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 41652/131 del 09 aprile 2018, è stata approvata la graduatoria delle offerte presentate per la gara n. 10/2018.

 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale, mecc. n. 2017 03933/131 del 3 ottobre 2017, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale 12 gennaio 2018 n. 11 mecc. 40118/131, di approvazione del disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno giovedì 8 marzo 2018 alle ore 10.00 in una Sala della sede Comunale – Piazza Palazzo di Città n. 7 – Torino, 1° piano, in seduta pubblica si procederà , mediante esperimento di Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c), art. 76 commi 1, 2 e 3 e art. 77 R.D. 827 del 23 maggio 1924 alla concessione di locali di proprieta’ comunale siti in corso Vittorio Emanuele II, n. 130 – all’interno del complesso denominato “Palazzo Di Giustizia Bruno Caccia” – per destinarli ad uso somministrazione di cibi e bevande, qui di seguito descritti:

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari) – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6 marzo 2018 a pena di esclusione con le modalità previste all’art. 1 del disciplinare di gara, così come previsto nel bando 10/2018.

Documenti di gara

FAQ: domande - risposte

Quesito 1.

L'istituto dell'avvallimento non viene esplicitamente menzionato nel disciplinare di gara. E' comunque possibile l'utilizzo di tale istituto giuridico, previsto all'art. 89 del Codice degli Appalti?

Risposta al quesito 1.

La Gara pubblica n. 10/2018 è regolata dalle disposizioni di cui al R.D. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii. e ad essa non si applicano le norme del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) salvo quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto e, per via analogica, ove espressamente richiamate negli atti di gara. L'art. 89 del citato decreto non rientra tra le norme espressamente richiamate negli atti di gara.

 

Quesito 2.

In caso di presentazione congiunta da più soggetti economici, è possibile che la dimostrazione dei requisiti richiesti sia complessivamente in capo al raggruppamento?

Risposta al quesito 2.

Ai sensi del punto 1. del Disciplinare di gara, sono ammesse offerte congiunte da parte di più cooperative in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzi ordinari di concorrenti - anche se non costituiti - in analogia al disposto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui all’art. 48 dello stesso Decreto Legislativo. In tal caso, a pena di esclusione, la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta da tutti/e i/le legali rappresentanti degli operatori che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari, ovvero, in alternativa, dovrà essere conferita ad uno di essi procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio/a, da allegarsi in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti.
Il punto 2.1 prevede che, in caso di partecipazione congiunta, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, a pena di esclusione, che dovranno singolarmente o complessivamente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che resteranno solidalmente obbligati. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere inserito l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei rappresentanti legali degli operatori (qualificato come mandatario), il quale sottoscriverà la concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di presentazione di istanza da parte di consorzi, gli stessi dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il punto 2.2 del medesimo Disciplinare di gara prevede, infine, in caso di partecipazione congiunta, dovranno essere fornite tutte le informazioni per ogni singolo concorrente e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà riferirsi ed essere sottoscritta da tutti i soggetti, a pena di esclusione, che dovranno singolarmente o complessivamente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che resteranno solidalmente obbligati.

 

Quesito 3.

Vi è l'autorizzazione per la cottura?

Risposta al quesito 3.

A pag. 2 del Disciplinare di gara si precisa che l’attività da svolgere all’interno dei locali oggetto di concessione potrà comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione di panini e piatti freddi, nonché il riscaldamento di alimenti precotti. E’ esclusa la preparazione di cibi mediante l’impiego di impianti a gas o che comportino l’emissione di fumi e vapori verso l’esterno.

 

Quesito 4.

Un operatore economico costituito da meno di 24 mesi che ha acquisito un ramo d'azienda congruo con le attività oggetto della procedura di concessione può dimostrare in questo modo i suoi requisiti?

Risposta al quesito 4.

Alla gara potranno partecipare esclusivamente cooperative sociali di tipo b) ai sensi della L. n. 381/91 e s.m.i. che - nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando – abbiano sviluppato, per almeno due anni, progetti di integrazione sociale e professionale di persone detenute ed ex detenute e abbiano maturato almeno due anni di esperienza nella conduzione di attività di ristorazione e similari.

Si richiamano a tal proposito:

- il parere ANAC n. 65 del 23/04/2013 in merito al requisito di partecipazione connesso alla cessione d'azienda, ai sensi del quale, in caso di cessione di azienda il cessionario ben potrà spendere nella gara il requisito di capacità tecnico-professionale maturata dall’azienda  del cedente ove dimostri, attraverso l’esperienza del cedente, di aver sviluppato per almeno due anni, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando, progetti di integrazione sociale e professionale di persone detenute ed ex detenute e abbia maturato almeno due anni di esperienza nella conduzione di attività di ristorazione e similari;

- la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3 del 3 luglio 2017, che esclude qualsiasi automatismo degli effetti della cessione del ramo d’azienda, ritenendo doverosa una verifica in concreto dell’entità dei beni e dei rapporti trasferiti con il negozio traslativo al fine di accertare se di vero e proprio trasferimento d’azienda si tratti e non piuttosto di singoli cespiti.

 

Quesito 5.
Il progetto culturale è a carico dei soggetti che presentano l'offerta?
Risposta al quesito 5.
Si conferma che il progetto è a carico dei soggetti che presentano l'offerta.
Il punto 2.3, lettera a) del Disciplinare di Gara, prevede, infatti che l'offerta progettuale, oltre ad una breve descrizione degli obiettivi generali del progetto, dovrà contenere una relazione avente ad oggetto l'inserimento lavorativo di soggetti detenuti e ex detenuti, con la descrizione di:
- incidenza occupazionale (numero dei soggetti detenuti ed ex detenuti impiegati, tipologia di orario e rapporto di lavoro);
- metodologia utilizzata per l'individuazione e l'inserimento lavorativo dei soggetti detenuti ed ex detenuti;
- percorsi formativi e professionalità utilizzate per la formazione dei soggetti detenuti ed ex detenuti impiegati nel servizio di ristorazione;
- struttura e professionalità che si intende mettere a disposizione per l'inserimento lavorativo di soggetti detenuti ed ex detenuti impiegati nel servizio di ristorazione;
- soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale;
- indicazione di utilizzo/vendita di prodotti provenienti dalla filiera della rete carceraria;
- modalità di sviluppo del progetto attraverso collaborazioni e sinergie con Enti e strutture territoriali;
- modalità di comunicazione e promozione del Progetto.  


Quesito 6.
Quali sono gli orari di accesso alla struttura?
Risposta al quesito 6.
L'art. 2 dello Schema di Concessione-Contratto (costituente allegato 2 al Disciplinare di Gara n. 10/2018) indica che i giorni e gli orari di apertura del Palazzo di Giustizia vanno dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Lo stesso articolo precisa che il servizio di somministrazione dovrà essere garantito negli stessi giorni ed orari di apertura del Palazzo di Giustizia ed, altresì, qualora gli uffici del Tribunale lo richiedano per specifiche esigenze di funzionamento.
Il/la Concessionario/a potrà sospendere l'attività per brevi periodi di ferie (comunque non superiori a 15 giorni), dandone preventiva comunicazione, almeno 20 giorni prima, al Tribunale ed all'Ente Concedente.

Quesito 7.
Dove sono situati i 60 mq adibiti ad attività di carattere non commerciale?
Risposta al quesito 7.
La planimetria costituente Allegato 1 al Disciplinare di Gara n. 10/2018 evidenzia quale parte dei locali oggetto di concessione dovrà essere destinata ad attività non commerciale almeno per i primi due anni della concessione.

Quesito 8.
L’orario di apertura del locale bar è tassativo?
Risposta al quesito 8.
L’art. 2 dello Schema di Concessione-Contratto (costituente allegato 2 al Disciplinare di Gara n. 10/2018) precisa che il servizio di somministrazione dovrà essere garantito negli stessi giorni ed orari di apertura del Palazzo di Giustizia ed, altresì, qualora gli uffici del Tribunale lo richiedano per specifiche esigenze di funzionamento.
Ne discende che potrà essere concordato con gli Uffici del Tribunale l’estensione del predetto orario.

Quesito 9.
Un operatore che ha subito un pignoramento negli ultimi 5 anni può partecipare alla procedura di gara?
Risposta al quesito 9.
L’art. 2.2 del Disciplinare di Gara prevede che la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e dovrà contenere, tra l’altro, la dichiarazione che l’offerente non ha subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.
La non veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata concessione dell’immobile per fatto imputabile all'aggiudicatario/a, oltre alle ulteriori conseguenze di legge. La Città, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo, comunque, il diritto al maggior danno.

Quesito 10.
Quali sono i costi relativi agli spazi destinati ad uso non commerciale degli ultimi due anni della passata gestione?
Risposta al quesito 10.
La passata gestione non prevedeva spazi destinati ad uso non commerciale.

Quesito 11.
Quali sono i costi per utenze e TARSU?
Risposta al quesito 11.
L’Amministrazione non è in possesso di informazioni utili concernenti i costi per le utenze.
Per quanto concerne informazioni relative alla TARSU, si rimanda alla pagina Internet  http://www.comune.torino.it/tarsu/

Quesito 12.
Quali sono le certificazioni di cui è dotato l’immobile?
Risposta al quesito 12.
L'elenco delle certificazioni relative ai lavori eseguiti sui locali oggetto della procedura n. 10/2018 è consultabile nella tabella allegata, resa disponibile dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile della Città.
Gli impianti elettrici e di forza normale sono certificati fino al quadro di zona, mentre per gli impianti idrici la certificazione è estesa fino alle valvole di radice di distribuzione; le certificazioni relative agli scarichi comprendono, invece, tutti gli elementi fino a filo pavimento.

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