Città di Torino >
Comune Affitta > 22_2024_bando_associativi > Concessione di immobili di proprietà comunale a soggetti senza fine di lucro - Avviso Pubblico n. 3/2024

Concessione di immobili di proprietà comunale a soggetti senza fine di lucro - Avviso Pubblico n. 3/2024

22_2024 Immagine web sezione

Premesso che il Regolamento della Città di Torino n. 397 “'Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili”, agli artt. 14 e seguenti, individua la procedura per l’assegnazione a soggetti senza fine di lucro dei beni immobili di proprietà comunale. Con determinazione dirigenziale n. 7682 del 2 dicembre 2024 è stato indetto l’Avviso Pubblico n. 3/2024 per la concessione di immobile di proprietà comunale a soggetti senza fine di lucro, si rende noto che è indetta procedura pubblica per l'assegnazione in concessione, per la durata ordinaria di anni sei sino ad un massimo di anni venti, ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento n. 397, del seguente immobile, come meglio di seguito descritto:

Le istanze di assegnazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire in busta chiusa, recante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Contiene DOMANDA per la concessione dell’immobile sito in Torino, via degli Abeti 15”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 20 gennaio 2025 a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Patrimonio della Città di Torino – piazza Palazzo di Città 7, 4° piano – Torino.

Documenti

FAQ: domande - risposte

Quesito 1:
È ammessa la sub-concessione parziale degli spazi per attività di tipo “somministrazione”, a un soggetto terzo?
Risposta 1:
Come riportato nell’Avviso Pubblico 3/2024 (punto n. 4, lett. f), “è fatto espresso divieto di cedere il contratto ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico. E’ ammessa la sub-concessione totale o parziale del bene a seguito dell’autorizzazione espressa della Citta’”.

Peraltro, ai sensi dell’art.12 primo comma del Regolamento 397/2021 “La gestione indiretta a fini istituzionali dei beni di cui all'articolo 1 si attua mediante:-  assegnazione a canone ridotto a soggetti senza fine di lucro per il soddisfacimento di interessi pubblici o di pubblica utilità….” e, ai sensi del primo comma dell’art. 14 del medesimo Regolamento, “Per soggetti senza fini di lucro di cui al primo comma dell'articolo 12 si intendono gli enti di carattere privato diversi dalle società…..” . Le imprese, sia pure imprese sociali, non soddisfano tale requisito e pertanto non possono essere titolare di concessione o subconcessione di immobile comunale.

E’ peraltro possibile inserire all’interno della propria proposta progettuale lo svolgimento di un’attività del tipo “somministrazione”, mediante affidamento della sola gestione, ad un soggetto terzo  specializzato - anche di natura imprenditoriale -, ferme restando 1) l’inopponibilità all’Amministrazione del contratto stipulato tra concessionario e gestore, 2) la titolarità in capo al concessionario del rapporto concessorio con la Città e 3) l’attività oggetto di gestione deve risultare minoritaria e assolutamente non prevalente rispetto a quella di interesse generale esercitata dal concessionario, e unicamente di supporto a quest’ultima.

Quesito 2:
Esistono limiti percentuali per la sub-concessione? In caso affermativo, come vengono calcolati?
Risposta 2:
La Città di Torino in materia di subconcessione non ha adottato criteri di percentuale di attività o di metratura di superficie dell’immobile. Tuttavia deve escludersi la possibilità di affidare a terzi lo svolgimento di attività che, nel loro complesso, risultino prevalenti, tanto dal punto di vista qualitativo quanto da quello quantitativo ed economico, sulle attività svolte dal soggetto assegnatario presso il bene oggetto della concessione - così come da quest’ultimo individuate e descritte all’interno della proposta progettuale inserita nell’istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica - e/o tali da tradursi nel trasferimento della titolarità della concessione. E’ altresì necessario che la subconcessione venga indicata nella proposta progettuale stessa o che venga successivamente autorizzata dalla Città.

Torna su

Stampa questa pagina

Condividi

Torna indietro