Città di Torino >
Comune Affitta > 10_2020_Cascina_Falchera > Avviso pubblico per la concessione del compendio di proprietà comunale sito in Strada Cuorgnè 109 denominato "Cascina Falchera" ad Enti ed Associazioni

Avviso pubblico per la concessione del compendio di proprietà comunale sito in Strada Cuorgnè 109 denominato "Cascina Falchera" ad Enti ed Associazioni

In evidenza - Determinazione consegna anticipata

Si comunica che è disponibile la determinazione dirigenziale del Direttore di ITER n. 11/B del 10 agosto 2021 di consegna anticipata del bene.

In evidenza - deliberazione G.C. approvazione e assegnazione n. 00740/2021

Si comunica che è disponibile la Deliberazione della Giunta Comunale n. 00740 del 3 agosto 2021 di approvazione e assegnazione del compendio.

In evidenza - autorizzazione concessione Mibac

In evidenza - Terza proroga termini 29/03/2021

Si rende noto che con determinazione dirigenziale del Direttore di ITER n. 8/B del 26 marzo 2021 è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande di Concessione del complesso Cascina Falchera alle ore 12.00 del 23 aprile 2021.

Si informa che, ai sensi del Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, ITER istituzione per una educazione responsabile, con Determinazione Dirigenziale 19/B n. mecc. 2020/8310 dell' 8 ottobre 2020, ha approvato l’Avviso pubblico (allegato A) per la concessione dell’immobile in oggetto ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro.
Il Compendio Cascina Falchera, di proprietà comunale, composto da sette edifici, oltre a circa 14 ettari di terreni, è censito al Catasto Fabbricati al Fg. 1026 part. 37 corrispondente al catasto terreni al Fg. 1026 partt. da 5 a 13 e 19, come di seguito meglio descritto:

I soggetti interessati alla concessione possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo (allegato 4). Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 2020 inviandole a ITER via Revello, 18 - 10139 TORINO, nelle forme specificate nell'avviso pubblico allegato.
Per eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione al bando, potrà essere contattato l’Ufficio Laboratorio Città Sostenibile.
La richiesta di appuntamento per il sopralluogo, obbligatorio, presso il sito immobiliare dovrà essere inviata dagli interessati al seguente indirizzo e-mail: labcittasostenibile@comune.torino.it

Gli immobili, le caratteristiche della Concessione e le modalità di partecipazione sono descritti nella seguente documentazione:

Documenti

FAQ: domande - risposte

PRIMA FAQ

Domanda 1:
Verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla partecipazione al bando:
Risposta 1:
La verifica dei requisiti verrà effettuata su tutti i soggetti aderenti all’ATS. Si precisa inoltre che al momento della presentazione dell’istanza l’ATS deve essere già costituita sotto forma di scrittura privata autenticata ed aver già individuato il soggetto capofila (mandatario).

Domanda 2:
La Scheda di Valutazione verrà compilata solo per il capofila dell’ATI o per tutti i partecipanti.
Risposta 2:
La valutazione di merito riguarderà esclusivamente il soggetto capofila.

Domanda 3:
L’abbattimento del canone verrà applicato solo alla quota del 51% relativa alle attività ‘associative’ o può essere applicato ad una quota più estesa ?
Risposta 3:
Nel caso in cui gli enti dichiarino (e dimostrino) nel progetto presentato di non avvalersi dell’intera quota del 49% dedicabile alle attività economiche,  l’abbattimento del canone può essere esteso ad una quota maggiore del 51%. Tale quota è passibile, però, di modifiche nel corso della durata della concessione, a fronte di modifiche sostanziali del mix di attività, proposte all’interno dei limiti previsti dal PRG e dalla Concessione.
In caso di dubbi sulla sussistenza o meno della qualificazione di “economica” riferita ad una certa attività proposta, varrà l'insindacabile giudizio espresso da parte dell’Amministrazione.

Domanda 4:
Se l’assetto societario dell’ATS, nel corso dei 19 anni, dovesse richiedere modifiche o integrazioni è possibile che la Città accolga le modifiche ? 
Risposta 4:
Sì, con atto della Giunta Comunale (che è l’organo competente per la Concessione).

Domanda 5:
In merito alla scheda di valutazione: nel caso vengano proposte sia Attività culturali, aggregative ecc.: (nn. 4, 5 art. 2) sia Attività di assistenza: (nn. 1,2,3 art. 2), si vanno a sommare i punteggi?
Risposta 5 :
Nella citata scheda la valutazione delle attività è posta in alternativa, e pertanto non sommabile.

Domanda 6:
Potrebbe partecipare un'Impresa Sociale da sola o in ATS, anche se non esplicitamente previsto nell'Avviso pubblico?
Risposta 6:
Sì, purchè sia dimostrata la mancanza di lucro.

Domanda 7:
Nell’ipotesi che l’ATS sia composta da cooperative sociali e enti non governativi (ong) la cui finalità principale è completamente riconducibile ad attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, alla gestione di servizi sociali ed educativi e altre attività divulgative e formative in ambito educativo e sociale destinati a soggetti individuati da specifici progetti quali ‘beneficiari’, tali progetti sono sviluppati nella logica di welfare mix, identificano risultati in termini di impatto sociale e sono  finanziati da erogazioni liberali, bando pubblico con quote di cofinanziamento. Pertanto, ciò premesso, si chiede conferma che i proventi di tali attività (rette, quote di partecipazione a carico del beneficiario, contributo a copertura costi) non siano considerati proventi di natura commerciale?
Risposta 7:
Dipende dal tipo di attività proposta. Il piano regolatore stabilisce quali attività sono riconducibili ad attività di tipo commerciale. A titolo, meramente esemplificativo: l’eventuale ricavo della vendita di oggetti prodotti all’interno di laboratori educativi e derivanti da attività didattiche e terapeutiche non è da considerarsi provento di natura commerciale, sempre che non sfoci in una produzione ‘rilevante’ rispetto al percorso educativo/formativo e non assuma i connotati di vendita in larga scala. Mentre i ricavi provenienti dalla somministrazione di cibo e bevande o dalla commercializzazione di prodotti, ovunque e comunque realizzati, avvenuta all’interno degli spazi (negozio, ristorante..) nella struttura Cascina Falchera, sono da considerarsi di tipo commerciale.

Domanda 8:
L’ecobonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico sono estendibili anche agli immobili (pubblici) di Cascina Falchera?
Risposta 8:
Si richiama, a tal proposito, la normativa vigente, ed in particolare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020

Domanda 9:
I terreni dati in gestione sono liberi da vincoli ?
Risposta 9 :
Attualmente c’è un gestore incaricato della cura ed allevamento degli animali presenti in cascina e dell’ordinaria manutenzione delle aree verdi a coltivazione, ma senza impegni contrattuali vincolanti nella durata.

 

SECONDA FAQ

1  Canone di concessione
L’avviso pubblico, al capitolo “Durata e canone di concessione” (pag. 3) indica che:
il canone annuale di concessione è stato determinato in euro 126.960,00. Tale canone sarà soggetto a riduzione come previsto dal Regolamento n.214/95, come meglio specificato al punto 4) del presente bando.”.
Il successivo articolo 4 (pag. 5) stabilisce che:
Lo stesso punteggio [quello della “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto”; ndr]  determinerà anche la percentuale di riduzione del canone di mercato sopra riportato.
L’articolo 3 della bozza di disciplinare di concessione (pag. 2) precisa che:
Il Concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 del Regolamento 214, pari a euro ………………... corrispondente al .....% del canone annuo di mercato, determinato dall’Ufficio Valutazioni complessivamente in € 126.000”.
La “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto” prevede che al canone di concessione fissato nel  bando sia applicata nella misura variabile a seconda del punteggio conseguito in esito alla compilazione della  scheda secondo 8 fasce comprese tra il 90% e il 3%.
Alla luce di quanto sopra riteniamo di intendere, a seconda del punteggio conseguito, il canone di annuo di  concessione sarà quello riportato nella seguente tabella:

 

 

 

 

 

 

 

 

Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.

Risposta:
Come già illustrato negli incontri svolti in presenza, questa interpretazione dell’abbattimento del canone non è corretta. Si precisa, inoltre, che sul punto si è già provveduto, con la risposta n. 3 della 1^ FAQ pubblicata, ad esplicitare quanto stabilito negli atti deliberativi del Consiglio Comunale pubblicati con gli atti del Bando (n. mecc. 2018/03883/007 dell’8 ottobre 2018 e 2019/05402/007 del 16/12/2019). In tale risposta si prevede la possibilità di estendere la quota di canone su cui operare il previsto l’abbattimento su una quota superiore al 51% purchè gli enti dichiarino (e dimostrino) le quote di attività dedicata alle attività economiche. Tali quota QUOTE sono passibili, però, di modifiche nel corso della durata della concessione, a fronte di modifiche sostanziali del mix di attività, proposte all’interno dei limiti del 49% previsti dal PRG e dalla Concessione.
In caso di dubbi sulla sussistenza o meno della qualificazione di “economica” riferita ad una certa attività proposta, varrà l'insindacabile giudizio espresso da parte dell’Amministrazione.

2  Decorrenza del canone
L’avviso pubblico prevede che il candidato concessionario debba presentare una:
Relazione illustrativa delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, che descriva  compiutamente l’entità e le caratteristiche del programma di interventi proposto per tutto l'arco temporale di concessione, accompagnato da relativo piano finanziario coerente con la capacità finanziaria  attestata dal proponente. Inoltre dovrà essere specificato un programma attuativo del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione delle tempistiche di massima.
In relazione agli interventi previsti si richiede particolare attenzione a strategie di sostenibilità ambientale proposte per il complesso edilizio indicando:
- le strategie, se previste, per l'abbattimento di fonti climalteranti prodotte dalle attività programmate nel piano di utilizzo del bene e per la promozione di forme di economia circolare;
- la descrizione di eventuali soluzioni edilizie ed impiantistiche che si intendono adottare per il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale del complesso;
- la stima economica degli interventi di eventuali migliorie adottate per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale con il cronoprogramma di attuazione.
Anche alla luce di quanto emerso in fase di sopralluogo e in fase di approfondimento tecnico appare evidente  che la struttura richiede significativi interventi di manutenzione, ammodernamento e efficientamento, oltre che alla messa in sicurezza di alcune porzioni di tetto e al completamento di volumi che risultano allo stato rustico e quindi improduttivi.
Il cronoprogramma richiesto per le opere indicherà la tempistica di loro realizzazione e sarà oggetto di valutazione preventiva e approvazione da parte dell’Amministrazione.
Il periodo necessario per la realizzazione delle opere sarà inoltre non produttivo per il concessionario con conseguenze rispetto alla sostenibilità e fattibilità del progetto se concomitante alla corresponsione del canone.  Questo a maggior ragione se le opere oggetto della relazione tecnica saranno soggette alla preventiva approvazione della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con il conseguente dilatarsi dei tempi di realizzazione.
Sostenibilità diversamente più conseguibile se il canone dovesse essere corrisposto alla conclusione dei lavori sulla base del cronoprogramma concordato.
L’Articolo 3 dello schema di disciplinare di concessione prevede che “Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone a far data dal mese successivo alla data di stipula del presente atto.
La nostra interpretazione è che la stipula del disciplinare o, comunque, la decorrenza della sua validità anche  al fine della sua durata sia da considerarsi contestuale alla conclusione dei lavori oggetto della relazione illustrativa di cui sopra e del relativo cronoprogramma.
Si chiede conferma di questa interpretazione.

Risposta:
Come è stato chiaramente definito nel citato articolo 3 del disciplinare di concessione, il canone decorre dalla stipula della concessione.
Una consegna anticipata del bene non è esclusa, anzi plausibile, fermo restando che la durata di tale periodo deve essere commisurata, e limitata, alle attività preliminari di progettazione. Pertanto tale periodo non può comprendere lo svolgimento di tutte le opere previste che, peraltro, il concessionario può programmare in un arco temporale anche più ampio, avviando nel contempo le ordinarie attività della cascina didattica.

3  Revoca e indennizzi
L’avviso di gara prevede:
1. La presentazione da parte del candidato concessionario della relazione in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti in fase di avvio e il relativo cronoprogramma
2. L’onere di realizzare in corso d’opera tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, comprese le bonifiche (art. 7 schema disciplinare di concessione).
L’art. 5 dello schema di disciplinare di concessione prevede che l’Amministrazione possa revocare con il preavviso di mesi sei la concessione. In tale evenienza “il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.”.
L’art. 9 del disciplinare prevede l’acquisizione parte della Città di tutte le opere realizzate dal concessionario nel momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
I due articoli così formulati appaiono in contrasto con l’istituto giuridico del legittimo affidamento, che la  giurisprudenza ha unanimemente riconosciuto. Infatti, se da un lato il regime concessorio può essere certamente oggetto di revoca, il concessionario non può essere privato del diritto a ricevere l’equivalente del mancato guadagno per il periodo di concessione residuo e dell’arricchimento senza causa dell’Amministrazione a fronte di opere che il concessionario avrà realizzato avendo prima ottenuta obbligatoriamente l’approvazione dall’Amministrazione medesima.
È di tutta evidenza che il concessionario farà investimenti nell’area e deve poterli ammortizzare, oltre che ripagare qualora fossero derivanti da indebitamento.
Qualora la revoca anticipata dovesse intervenire quando le opere siano già realizzate l’Ente si arricchirebbe indebitamente e graverebbe sul concessionario l’intera perdita.
La sussistenza effettiva di tali condizioni non rende sostenibile alcun tipo di investimento da parte di operatori  economici, ancorché senza scopo di lucro.
Si richiede l’interpretazione autentica di tale clausola e le sue conseguenze sul concessionario.

Risposta:
L’ipotesi di revoca come indicato nel disciplinare all’art. 5 è da ritenersi un’ipotesi eccezionale e subordinata a motivazioni di interesse pubblico sopravvenute e prevalenti rispetto all’interesse del privato che resta tutelato nelle forme previste dalle vigenti norme in materia, in particolare l'art. 21- quinquies, Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Revoca del provvedimento” che prevede “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

4  Durata della concessione e autorizzazione della Soprintendenza
L’avviso pubblico e lo schema di disciplinare indicano in 19 anni rinnovabili la durata della concessione.
Dalla lettura del provvedimento di autorizzazione alla concessione a terzi n. 69 del 3 maggio 2020 della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino emerge un limite di 15 assegnato dall’Ente di Vigilanza.
Si chiede un formale chiarimento in merito.

Risposta:
Il periodo di autorizzazione è stato determinato dalla Soprintendenza in anni 15, sulla base di una richiesta di autorizzazione originaria che contemplava, appunto, una durata della concessione limitata a 15 anni. Avendo successivamente determinato in anni 19 la durata della concessione stessa si è immediatamente provveduto a richiedere l’allineamento della scadenza dell’autorizzazione alla durata della concessione.

5  Attività Educative e riserve di spazi
L’allegato 2 stabilisce che:
La Città di Torino si riserva, pertanto, l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi predisposti per l’attività  educativa per n. 24 giornate all’anno, in cui dev’essere garantito l’ordinario funzionamento della Cascina e l’uso degli spazi, secondo un piano di utilizzo e un calendario comunicato al concessionario.”.
Di seguito è precisato che:
La Città di Torino […] si riserva di sottoscrivere con il concessionario specifici accordi, mediante una convenzione di durata triennale, rinnovabile, che potrà disciplinare:
- i servizi eventualmente richiesti all’interno delle 24 giornate annue riservate, gratuitamente, per l’attività educative promosse dalla Città, così come previsto al precedente punto 1);
- ulteriori servizi educativi e/o spazi, in estensione delle 24 giornate previste. Tali servizi dovranno  essere co-progettati, anche concordando l’uso degli spazi, con i servizi competenti della Città e potranno riguardare sia il periodo scolastico che il periodo estivo. La Città si riserva altresì, a seguito di proprie  motivate valutazioni, la possibilità di procedere con gestione diretta o con l’affidamento del servizio  per attività educative a terzi, riconoscendo in tal caso i soli oneri dovuti al concessionario per l’utilizzo  degli spazi.”.
Alla luce di quanto sopra emerge che per un minimo di 24 giorni l’anno pari a circa il 13% della durata dell’anno  scolastico (indicativamente 170/180 giorni complessivi) il concessionario non disporrà della gestione del compendio per proprie attività essendo questo periodo riservato gratuitamente alla Città, periodo che potrà essere  esteso per decisione della Città anche coinvolgendo altri soggetti.
Premesso che riteniamo imprescindibile la collaborazione strategica tra il concessionario e la Città nella gestione didattica della Cascina, la formulazione gratuità di tale condizione appare estremamente condizionante la sostenibilità della gestione.
Chiediamo quindi di sapere se, posto che stante la formulazione di cui sopra il concessionario non potrà  richiedere un corrispettivo per l’uso del compendio, sia previsto in capo alla Città quanto meno l’accollo dei  costi diretti e indiretti (es quota parte utenze e ammortamenti) e lo sgravio del canone in capo al concessionario per la quota parte di periodo riservato in esclusiva all’Amministrazione.

Risposta:
La richiesta dell’amministrazione di 24 gg. riguarda gli ‘spazi predisposti per l'attività educativa’. Per tale riserva non è previsto alcun onere per l’Amministrazione, nè ulteriori sgravi del canone.
Resta distinta da ciò la facoltà di utilizzo del bene in forma convenzionata con il concessionario ove si prevede, invece, un riconoscimento dei costi dell’attività che, evidentemente, saranno comprensivi di ogni onere. Peraltro il citato allegato 2 prevede una convenzione che “....regolerà i ruoli, le funzioni i compiti delle parti, le modalità di svolgimento delle attività, ed i costi a carico della Città per  l’utilizzo degli spazi, eccedenti le 24 giornate, e la realizzazione delle attività educative.

6  Cura degli animali
Premesso che il progetto di gestione della cascina dal punto di vista didattico e produttivo non può prescindere dalla presenza di animali da reddito e che è fondamentale che venga assicurato un alto livello di benessere a tali animali, sono necessari alcuni chiarimenti su questi aspetti.

6.1  Cura degli animali della Cascina
L’allegato 3 all’avviso pubblico elenca un certo numero di animali attualmente presenti in cascina: 2 bovine + 1 vitello, 2 asini, 5 capre Sanen e Camosciate e 2 caprette tibetane, una decina di galline e una coppia di conigli.
Nel corso del sopralluogo sarebbe emerso che le bovine e le caprette sono attualmente prive di montata lattea.  Anche le galline appaiono allo stato attuale inattive.
Nel chiedere conferma di questo stato, si richiede anche di conoscere sulla base di quali fonti economiche il  gestore dovrebbe assicurare la cura degli animali e se siano previste forme di remunerazione da parte dell'Amministrazione in tal senso o se sia prevista la sostituzione degli animali presenti con capi in grado di alimentare un ciclo produttivo.

Risposta:
La cura degli animali è a carico del Concessionario. Fermo restando la necessità che gli animali presenti in cascina restino integri nel numero e nella specie, la loro sostituzione potrà essere effettuata previa autorizzazione del Concedente e comunicazione alla competente autorità veterinaria.

6.2  Ricovero temporaneo di animali da reddito
Nel medesimo allegato 3 è indicato che “occorre riservare uno spazio stalla per il ricovero temporaneo, il recupero e la riabilitazione di animali smarriti, nelle forme e modalità da concordare con l’Asl di Torino, per un numero di animali sostenibile e compatibile con le altre attività didattiche.”.
Si richiede di sapere da quali fonti economiche potrà essere coperto questo servizio e chi sarà l’Ente erogante.

Risposta:
Per tale servizio di ricovero temporaneo in sede di bando è sufficiente dichiarare la disponibilità del concessionario ad accogliere gli animali smarriti. La gestione e la regolamentazione di questo servizio sarà concordata direttamente con gli uffici comunali competenti, i quali, se interessati, provvederanno a concordare con il concessionario modalità e costi del servizio stesso.

7  Inventario
Dal sopralluogo effettuato è stata rilevata la presenza all’interno del compendio di una ampia quantità di oggetti, arredi, suppellettili, materiale librario e didattico non indicato nell’inventario economale di cui all’allegato 1, fascicolo b) facente parte della documentazione pubblicata insieme al bando.
Si richiede chiarimenti in merito alla destinazione di tali materiai e agli eventuali obblighi o oneri in capo al  concessionario derivanti dalla loro gestione, sostituzione, manutenzione, etc…

Risposta:
Il disciplinare di Concessione regola la consegna e riconsegna dei beni. In particolare i beni mobili, come indicato all’art. 6 del disciplinare di concessione, vengono consegnati contestualmente ai locali, previo verbale di consegna a firma congiunta delle Parti con allegato il relativo inventario dei beni mobili.
In merito alla riconsegna dei beni l'art. 3 prevede che “i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo”, previo verbale di riconsegna a firma congiunta delle Parti con allegato l’inventario dei beni mobili aggiornato.

8  Custode
In relazione alla presenza nel compendio di un custode comunale e alla relativa famiglia, si chiedono chiarimenti  sull’effettiva prospettiva di ricollocazione dello stesso, ovvero della sua permanenza, dei tempi di tale procedura e del soggetto che dovrà farsi carico delle utenze dell’alloggio nelle varie fasi e scenari.

Risposta:
Il custode è un dipendente della Città di Torino incaricato della custodia del bene. La concessione a terzi del bene e della sua custodia comporta necessariamente la ricollocazione del custode ad altri incarichi, secondo una procedura interna già avviata che giungerà alla liberazione degli spazi interessati.

9  Terreni
Dal sopralluogo è emerso che alcuni ettari di terreno compresi nel compendio della Cascina sono condotti da un  operatore economico.
Si richiedono chiarimenti in merito a tale rapporto di collaborazione e alle sue implicazioni nei confronti del  concessionario.

Risposta:
Come già espresso nella risposta alla domanda n. 9 della 1^ FAQ, pubblicata nelle pagine del Sito dedicate al presente bando, si ribadisce che attualmente è presente un gestore incaricato della cura ed allevamento degli animali presenti in cascina e dell’ordinaria manutenzione delle aree verdi a coltivazione, ma senza impegni contrattuali vincolanti nella durata. Pertanto il bene verrà consegnato libero da ogni vincolo.

10  Caldaie
Lo schema di disciplinare di gara riporta la presenza nel compendio di: “un impianto, gestito da IREN, di produzione di calore con combustibile liquido a gasolio mc 10 in serbatoio interrato n. 2 caldaie della potenzialità, rispettivamente, di kca/h 278.000 e di Kca/h 97.000”.
Dal sopralluogo effettuato non emerge la corrispondenza di quanto sopra con la situazione di fatto di cui si richiedere una definizione aggiornata.

Risposta:
E’ già stato richiesto ad IREN (ente gestore dell’impianto) di avere informazioni e materiale aggiornato (tipo, dati, verifiche...) sul nuovo impianto della caldaia presente a Cascina Falchera. Tali dati sono stati inviati via mail ai richiedenti.

11  Certificazioni impianti e strutture
Si richiede di poter ricevere copia di:
• collaudo statico registrato in data 28.01.1998
• collaudo statico del 03/03/2008 redatto dall’ing. Giuseppe Riccio
• collaudo statico registrato in data 25.06.2014
• 19/03/2015 verifica positiva dell’impianto di terra
• 3/11/2017 asseverazione impianti elettrici ai fini antincendio
• 21/03/2018 trasmissione all’Edilizia Scolastica, da parte di Iren, dei seguenti documenti:
• Dich. Conformità del 16/12/2002 impresa Elettra Arnad S.r.l. e del 04/03/2005 , B.I.T., S.r.l.per  adeguamento impianti elettrici
• Dich. Conformità del 4/3/2005 impresa BIT per nuovo impianto
• Dich. Conformità del 10/02/2010 impresa IRME per alimentazione aspiratori
• Dich. Conformità del 2/02/2012 impresa IRME per adeguamento quadro orto
• Verbale di verifica dell’impianto di messa a terra del 19/03/2015, redatto da PRO-CERT S.r.l. • Dichiarazione di conformità dell’impianto idrosanitario del 24/01/2008, redatto I.D. Impianti • Dichiarazione di conformità dell’impianto Termico del 24/01/2008, redatto I.D. Impianti
• Dichiarazione di conformità dell’impianto di aspirazione tramite cappa in acciaio inox del 27/05/2011,  redatto da Gas-Energia S.p.A.
• Certificato di collaudo dell’impianto antincendio del 31/05/2005, redatto dall’ing. S. Barbuto • Dichiarazione di conformità dell’impianto antincendio del 24/01/2008 redatto I.D. Impianti • Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato in data 26/03/2003
Si richiede infine la dichiarazione:
• di inesistenza di altre certificazioni, collaudi e dichiarazioni di conformità oltre a quelle sopra indicate  o, nel caso, la produzione delle stesse
• di conformità edilizia allo stato autorizzativo e alla registrazione catastale.

Risposta:
Per quanto riguarda le certificazioni in nostro possesso queste verranno messe a disposizione dei richiedenti in modo da consentire ogni approfondimento tecnico. Fermo restando che per quanto riguarda le certificazioni eventualmente mancanti, il concessionario dovrà comunque provvedere a proprio carico, ai sensi dell’art. 7 dello schema di disciplinare di Concessione.

12  Costituzione ATS
Si richiede la possibilità di applicare l’art 48 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore che ha anche come oggetto le CONCESSIONI) “8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), (NdR ATI) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 
Risposta:
L’avviso di bando prevede la possibilità di presentazione di offerta da parte di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si ribadisce che, come già esplicitato nella risposta n. 4 della 1^ FAQ, qualora l’assetto societario dell’ATS, nel corso dei 19 anni, dovesse mutare la Città può accogliere tali modifiche con apposito atto. Quindi la medesima procedura dovrà essere adottata per l’eventuale costituzione di un’ATS successiva alla conclusione della procedura di Concessione.

Torna su

Stampa questa pagina

Condividi

Torna indietro