Attività Commerciali


Sei su: Città di Torino > Commercio e Impresa > Commercio > Igiene e Sanità

Salta i contenuti e consulta il menu degli argomenti

ORDINANZE E T.S.O.

[pubblicato il 3 febbraio 2005
aggiornato il 22 novembre 2007]

Ordinanze

Su proposta degli organi di controllo competenti (Azienda Sanitaria Locale - Carabinieri per la Sanità N.A.S. - Corpo Polizia Municipale) l'Ufficio predispone atti amministrativi a firma del Sindaco al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per la salute pubblica ed a firma del Dirigente di Settore che agisce nei confronti di soggetti che non ottemperano a norme igienico sanitarie imponendo loro comportamenti efficaci al fine di eliminare gli inconvenienti.

A firma del Sindaco:

  • Ordinanze contingibili e urgenti: per gravi motivi igienico sanitari che mettono in pericolo la salute pubblica il Sindaco provvede all'emissione di disposizioni derogatorie della normativa vigente per fronteggiare lo stato di emergenza.
  • Ordinanze di sgombero coatto: rilevati i validi motivi igienico sanitari l'A.S.L. propone l'emanazione di un provvedimento coattivo di sgombero da luoghi privati di cose e/o rifiuti.

Ordinanze firmate dal Dirigente del Settore, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90

  • Ordinanze di inabitabilità: disposizione con la quale si dichiara un locale inabitabile per motivi igienico sanitari e si diffida il proprietario dal destinarlo ad uso abitativo.
  • Ordinanze sospensione attività: ordine di sospensione attività emesso nei confronti di titolari di esercizi pubblici o artigianali per inconvenienti igienico sanitari che possono recare danno alla salute pubblica.
  • Ordinanze ordinarie: ordini di regolarizzazione di inconvenienti in linea igienico sanitaria per infrazioni al Regolamento Municipale d'Igiene o alle vigenti Leggi sanitarie su proposta degli organi di controllo competenti (esempio: infiltrazioni, infissi, escrementi di colombi, presenza di topi e scarafaggi, manutenzione alloggi e stabili, caldaie e boyler non a norma, impianti elettrici, servizi igienici, irregolarità igienico-sanitarie in esercizi artigianali).
  • Ordinanze di dissequestro di alimenti o animali: in base all'art. 20 del D.P.R. n. 327/80 le sostanze destinate all'alimentazione possono essere sequestrate, a titolo cautelativo dagli Organi competenti, e custodite dal proprietario o detentore per un periodo massimo di 10 giorni (periodo entro il quale devono essere effettuate le analisi di laboratorio necessarie) trascorso il termine suddetto, qualora la merce sia risultata conforme alla normativa vigente, viene predisposto il provvedimento di dissequestro. Nel caso di grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, la merce deve essere immediatamente distrutta. Analogamente qualora il Servizio Veterinario accerti un pericolo per la salute pubblica e la sanità animale, dispone il sequestro dell'animale in questione per effettuare le opportune analisi diagnostiche; gli effetti del sequestro decadranno quando verranno meno i presupposti che l'hanno reso necessario.

Tempi di procedimento
Le ordinanze contingibili ed urgenti per la natura stessa dell'atto vengono predisposte in via immediata. Con le ordinanze di regolarizzazione vengono stabiliti i tempi entro i quali i destinatari devono ottemperare; tali tempi sono variabili secondo l'inconveniente riscontrato.

Trattamento Sanitario Obbligatorio

Ai sensi della Legge n. 180 del 13.5.1978 e della Legge n.833 del 23.12.1978 artt.34 - 35 l'Assessore competente, su delega del Sindaco, in qualità di autorità sanitaria, adotta i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera su proposta motivata di un medico, convalidata da parte di un altro medico della struttura sanitaria pubblica. Tali provvedimenti devono essere notificati al Giudice Tutelare entro 48 ore dalla data della convalida. L'Assessore provvede altresì ad assumere gli ulteriori provvedimenti nei casi di richiesta da parte dei sanitari di prolungamento della degenza in regime di trattamento sanitario obbligatorio e ad informare il Giudice Tutelare sulla cessazione delle condizioni che richiedono il ricovero obbligatorio. Tenuto conto della particolare natura del servizio il personale dell'ufficio deve garantire una presenza costante e continua (comprese le giornate di sabato e le festività).


Salta il menu e torna ai contenuti principali
Ufficio Ordinanze
Via Meucci, 4 - 1° piano
Aperto al pubblico: lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
per le urgenze dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00
Telefono: 011/4430617 - 011/4430648
e-mail: polammsan.ordinanze@comune.torino.it

Torna all'inizio della pagina