Ordinanze
Su proposta degli organi di controllo competenti (Azienda Sanitaria Locale
- Carabinieri per la Sanità N.A.S. - Corpo Polizia Municipale) l'Ufficio
predispone atti amministrativi a firma del Sindaco al fine di prevenire
o eliminare gravi pericoli per la salute pubblica ed a firma del Dirigente
di Settore che agisce nei confronti di soggetti che non ottemperano a
norme igienico sanitarie imponendo loro comportamenti efficaci al fine
di eliminare gli inconvenienti.
A firma del Sindaco:
- Ordinanze contingibili e urgenti: per gravi motivi
igienico sanitari che mettono in pericolo la salute pubblica il Sindaco
provvede all'emissione di disposizioni derogatorie della normativa vigente
per fronteggiare lo stato di emergenza.
- Ordinanze di sgombero coatto: rilevati i validi motivi
igienico sanitari l'A.S.L. propone l'emanazione di un provvedimento
coattivo di sgombero da luoghi privati di cose e/o rifiuti.
Ordinanze firmate dal Dirigente del Settore, previa comunicazione
dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90
- Ordinanze di inabitabilità: disposizione con la quale
si dichiara un locale inabitabile per motivi igienico sanitari e si
diffida il proprietario dal destinarlo ad uso abitativo.
- Ordinanze sospensione attività: ordine di sospensione
attività emesso nei confronti di titolari di esercizi pubblici o artigianali
per inconvenienti igienico sanitari che possono recare danno alla salute
pubblica.
- Ordinanze ordinarie: ordini di regolarizzazione di
inconvenienti in linea igienico sanitaria per infrazioni al Regolamento
Municipale d'Igiene o alle vigenti Leggi sanitarie su proposta degli
organi di controllo competenti (esempio: infiltrazioni, infissi, escrementi
di colombi, presenza di topi e scarafaggi, manutenzione alloggi e stabili,
caldaie e boyler non a norma, impianti elettrici, servizi igienici,
irregolarità igienico-sanitarie in esercizi artigianali).
- Ordinanze di dissequestro di alimenti o animali:
in base all'art. 20 del D.P.R. n. 327/80 le sostanze destinate all'alimentazione
possono essere sequestrate, a titolo cautelativo dagli Organi competenti,
e custodite dal proprietario o detentore per un periodo massimo di 10
giorni (periodo entro il quale devono essere effettuate le analisi di
laboratorio necessarie) trascorso il termine suddetto, qualora la merce
sia risultata conforme alla normativa vigente, viene predisposto il
provvedimento di dissequestro. Nel caso di grave ed imminente pericolo
per la salute pubblica, la merce deve essere immediatamente distrutta.
Analogamente qualora il Servizio Veterinario accerti un pericolo per
la salute pubblica e la sanità animale, dispone il sequestro dell'animale
in questione per effettuare le opportune analisi diagnostiche; gli effetti
del sequestro decadranno quando verranno meno i presupposti che l'hanno
reso necessario.
Tempi di procedimento
Le ordinanze contingibili ed urgenti per la natura stessa dell'atto vengono
predisposte in via immediata. Con le ordinanze di regolarizzazione vengono
stabiliti i tempi entro i quali i destinatari devono ottemperare; tali
tempi sono variabili secondo l'inconveniente riscontrato.
Trattamento Sanitario Obbligatorio
Ai sensi della Legge n. 180 del 13.5.1978 e della Legge n.833 del 23.12.1978
artt.34 - 35 l'Assessore competente, su delega del Sindaco, in qualità
di autorità sanitaria, adotta i provvedimenti di trattamento sanitario
obbligatorio per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera
su proposta motivata di un medico, convalidata da parte di un altro medico
della struttura sanitaria pubblica. Tali provvedimenti devono essere notificati
al Giudice Tutelare entro 48 ore dalla data della convalida. L'Assessore
provvede altresì ad assumere gli ulteriori provvedimenti nei casi di richiesta
da parte dei sanitari di prolungamento della degenza in regime di trattamento
sanitario obbligatorio e ad informare il Giudice Tutelare sulla cessazione
delle condizioni che richiedono il ricovero obbligatorio. Tenuto conto
della particolare natura del servizio il personale dell'ufficio deve garantire
una presenza costante e continua (comprese le giornate di sabato e le
festività).