pubblicato il 3 febbraio 2005
aggiornato il 29 settembre 2008
Le attivitā soggette al procedimento riguardano gli esercizi che vendono piccoli animali da compagnia ( cuccioli di cane e gatto, pesci etc. ), animali appartenenti alle specie esotiche ( sauri, cheloni, ofidi etc. ) ed esercizi in cui si effettuano le operazioni di toelettatura, in locali appositi distinti dai locali di vendita. Il Regolamento di Condominio dello stabile che ospita i locali degli esercizi suddetti, non deve vietare esplicitamente la presenza di animali. La vendita degli animali esotici č regolamentata dalla Legge Regionale 28/10/1986 n. 43 - autorizzazione alla detenzione, all'allevamento e al commercio di animali esotici -. La domanda di autorizzazione deve essere presentata direttamente dall'interessato al Servizio Veterinario - Via Delleani n. 17 - che provvede ad acquisire il nullaosta della Commissione Regionale ( art. 6 L.R. 43/86 ).
L'autorizzazione e' rilasciata senza limiti temporali
Richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione (Modulo di domanda per il rilascio di autorizzazione per l'attivitā di toelettatura e vendita animali vivi) tutte le istanze relative a:
Costi
L'Ufficio di competenza ha 30 giorni di tempo per il rilascio dell'autorizzazione, dalla data di ricevimento dei pareri delle A.S.L. di competenza ( Legge n.241 del 07/08/1990).
Nell'ambito della sola attivitā di toelettatura richiedono la sola comunicazione con la compilazione dei modulo apposito (Modulo di autocertificazione per comunicazione di variazioni) le variazioni relative a:
Questa procedura semplificata non si applica per la vendita di animali vivi ed esotici (OCCORRE RIPRESENTARE ISTANZA)
Pareri:
Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL TO 4 ( via Delleani
n. 17 10141 Torino)