pubblicato il 3 febbraio 2005
aggiornato il 6 aprile 2010
Sono soggetti al rilascio di Autorizzazione Sanitaria gli ambulatori medici aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. (Per maggiori informazioni: Sportello Unico Attività Produttive, scheda n.31.4.)
L'Autorizzazione è rilasciata senza limiti temporali. Occorre il rilascio di una nuova autorizzazione per tutte le istanze relative a:
Nel caso di istanza incompleta, l'Amministrazione procedente provvederà a trasmettere al richiedente, entro il termine di dieci giorni, comunicazione di interruzione termini ai sensi della Legge 241/90 per richiedere elementi integrativi a corredo della domanda. Il termine decorrerà nuovamente dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
In caso di nuove strutture ovvero l’adattamento, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra sede di strutture preesistenti occorre presentare richiesta redatta in carta semplice per il rilascio del parere di valutazione della compatibilità territoriale di competenza della Regione Piemonte (per maggiori informazioni: Sportello Unico Attività Produttive, scheda n.31.5).
L'Ufficio di competenza ha 30 giorni di tempo per il rilascio dell'autorizzazione, dalla data di ricevimento dei pareri delle A.S.L. di competenza (Legge n.241 del 07/08/1990), fatti salvi i tempi previsti per la valutazione della compatibilità territoriale e del titolo abilitativi edilizio.
Costi:
- Marca da bollo da apporre sulla domanda
- Marca da bollo da apporre sull'autorizzazione al momento della consegna e 0,52 euro di diritti di segreteria
- Diritti di istruttoria per adempimenti connessi secondo il tariffario vigente pagabili tramite versamento sul C/C 68700137 intestato “Comune di Torino” – Divisione Commercio – Settore Attività Economiche e di Servizio – SUAP ; specificando nella causale “Spese diritti di istruttoria – comparto sanità”
Versamento della Tassa di Concessione Regionale ai sensi della L.R. 6/3/1980 n.13 e s.m.i. e della Legge 22/6/1991 n.230 per il rilascio di una nuova autorizzazione.
In caso di presentazione di pratica edilizia: Diritti di istruttoria pratica edilizia (per informazioni vedi schede di riferimento sul sito dello Sportello Unico per le Attività Produttive)
Richiedono la sola comunicazione all'Ufficio Autorizzazioni Sanitarie (diritti istruttoria Euro 5,00) le variazioni relative a: