[pubblicato il 3 febbraio 2005
aggiornato 28 ottobre 2010]
I locali di pubblico spettacolo sono locali aperti al pubblico, nel senso che è possibile accedervi solo a determinate condizioni (acquisto biglietto, invito…) E' di competenza comunale il rilascio delle licenze di agibilità dei seguenti locali di pubblico spettacolo, classificati come tali dal D.M. 19 agosto 1996
L'art. 80 T.U.LL.P.S. prevede che l'autorità non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo senza aver prima fatto verificare da una Commissione tecnica (Commissione Provinciale di Vigilanza), la solidità, la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di idonee vie di esodo che consentano una pronta evacuazione in caso di incendio. A seguito dell'approvazione del D.P.R. 28/05/2001, sono state dettate misure di semplificazione dei procedimenti relativi ai locali di pubblico spettacolo.
Nei locali con capienza pari o inferiore a 200 spettatori, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti, dei geometri o dei periti industriali. E' inoltre importante ricordare che i locali di spettacolo e di trattenimento che hanno una capienza superiore 99 posti, devono ottenere il Certificato Prevenzione Incendi ( C.P.I)
Occorre presentare domanda in carta da bollo completa degli allegati richiesti (Moduli 1001 - 1002 )
Occorre presentare domanda completa degli allegati richiesti (Moduli 1011 - 1012)