[pubblicato il 3 febbraio 2005
aggiornato il 28 ottobre 2010]
Per agenzie d'affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono quali intermediari nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che sono soggette ad una particolare normativa di settore. Gli elementi che caratterizzano l'agenzia d'affari sono : l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti,, una prestazione d'opera a chiunque ne faccia richiesta, la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera, il fine di lucro. Il D.lgs. 112/98 ha demandato ai Comuni la competenza amministrativa in merito, salvo alcuni tipi di agenzie per le quali la competenza è rimasta alle Questure(recupero crediti, aste per pubblici incanti, matrimoniali, pubbliche relazioni). Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali attività sottoposte al controllo comunale:
Occorre:
Le agenzie in materia funeraria devono osservare anche le disposizioni di cui al vigente Regolamento municipale per il servizio mortuario e dei cimiteri. (moduli: 1136 – 1136 bis – 1136 ter completi degli allegati richiesti)
Le agenzie di spedizioni per conto terzi devono possedere il parere favorevole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino- Commissione Interprovinciale, all'iscrizione nell'elenco degli spedizionieri, salvo i casi di esonero che devono essere specificati e comunicati al Comune (Modulo 1133 completo degli allegati richiesti).