Attività sottoposte al procedimento

Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea su strada per il trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone complementare o integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Sono effettuati su richiesta del/i trasportato/i. Si rivolgono ad un’utenza indifferenziata.

E’ necessario avere la disponibilità dell’autovettura da adibire al servizio (proprietà o leasing).

L’inizio dell’attività è subordinato al possesso della licenza (taxi) rilasciata dal Comune di Torino che si ottiene tramite domanda di subingresso con atto tra vivi, mortis causa o partecipazione a un bando pubblico emesso dal Comune in caso di rilascio di nuove licenze.

Per il servizio taxi lo stazionamento delle autovetture avviene in apposite aree pubbliche individuate; l’inizio del servizio avviene all’interno dell’area metropolitana.

Il corrispettivo da pagare viene rilevato da tassametro omologato che deve esser ben visibile all’utente.

Il servizio non è continuativo o periodico e gli itinerari o gli orari sono stabiliti di volta in volta.

Le tipologie di pratiche si distinguono in:

  • domanda di trasferimento di licenza taxi per atto tra vivi, il cedente deve consegnare al Servizio Auto Pubbliche tutti i documenti necessari per l’esercizio: blocchetto orario, tariffario, licenza, targa civica.
    Il subentrante alla licenza taxi nella domanda deve dichiarare i propri dati identificativi, allegando il certificato di idoneità psicofisica rilasciata dall’Asl di Via Farinelli n. 25, dichiarare la sussistenza dei requisiti morali e professionali.
  • domanda di trasferimento di licenza taxi per mortis causa, la licenza taxi, può essere trasferita nell’ordine, ad uno dei seguenti eredi in possesso dei requisiti:
    1. coniuge superstite;
    2. parenti entro il 3° grado;
    3. affini entro il 2° grado.
  • In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria può essere trasferita a uno di loro previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo.
    Oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purché in possesso dei requisiti prescritti.
    In caso di subentro di eredi minori nella titolarità della licenza gli stessi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti fino a due anni dopo il raggiungimento dell’età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.
    Nel caso subentri un erede non in possesso dei prescritti requisiti, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, decorrenti dal decesso del titolare, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi.
    Entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti, e qualora intenda proseguire l’attività dovrà nominare un sostituto alla guida.
    Ottenuti i suddetti requisiti l’erede dovrà darne opportuna comunicazione al Servizio scrivente.
  • permesso speciale, i titolari di licenza taxi possono usufruire di una deroga ai normali turni di lavoro:
    1. per motivi di salute del titolare: il rilascio di permessi speciali per motivi di salute del titolare di licenza è subordinato alla presentazione di un certificato del medico di base del S.S.N., con l’indicazione che la patologia del titolare della licenza e le terapie connesse non incidono sul normale svolgimento dell’attività di conducente di auto pubblica da piazza, fermo restando che  l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare l’idoneità all’esercizio della professione mediante apposita visita medica presso il dipartimento ASL competente, con oneri totalmente a carico del richiedente.
      Il tassista ha facoltà di scegliere:
      1. permesso speciale alla giornata di riposo fissa settimanale;
      2. permesso speciale che consente la scelta della giornata di riposo di settimana in settimana.
    2. per la necessità di assistenza ai familiari: il rilascio del permesso speciale per motivi di assistenza al/i familiare/i che non siano dimoranti presso apposite strutture di ricovero o cura e che siano portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, e s.m.i., o siano affetti da invalidità tale da non consentire loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, comprovata da idonee certificazioni mediche.
      Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione dell’attestazione della situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata, relativamente al coniuge del titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi non legalmente separato, ovvero ai parenti del titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi sino al secondo grado e affini di primo grado.
    3. per esigenze di cura di figli minorenni: in caso di vedovanza o quando essi siano affidati (anche congiuntamente) al titolare della licenza legalmente separato, allorquando le modalità di affidamento siano tali da esigerne la presenza in orari incompatibili con i normali turni di servizio e l’interessato non sia in grado di provvedervi altrimenti.
      Tali circostanze sono attestate dall’interessato, sotto la propria responsabilità, resa ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.
    4. per motivate altre, e diverse da quelle sopra indicate, esigenze, previa consultazione con la Commissione Consultiva d’ Area.

I permessi di cui non possono essere rilasciati a più di un titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi per l’assistenza alla stessa persona, fatto salvi i casi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità.

  • Cambio vettura, i titolari di licenza taxi possono sostituire il veicolo adibito a servizio pubblico, previa autorizzazione dell’Ufficio Auto Pubbliche.
    Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio, a una verifica, da parte della Motorizzazione Civile di Torino e del Nucleo Taxi del Corpo di Polizia Municipale, finalizzata ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche previste dal Regolamento.
  • Sostituzione alla guida, i titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente per un anno prorogabile di un altro anno, da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dell’idoneità psicofisica rilasciata dall’Asl di Via Farinelli n. 25, dei requisiti di professionalità e moralità richiesti per il titolare dalla normativa vigente.
    In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori subentrati  nella titolarità della licenza  possono farsi  sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti fino a due anni dopo il raggiungimento dell’età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.  
    La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio, e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento.
  • Collaborazione familiare, i titolari di licenza taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, qualificati tali dall’art. 230-bis del codice civile, purché in possesso dei requisiti prescritti per i titolari di licenza.
  • Cambio turno riposi settimanali (colore), il titolare di licenza taxi ha la possibilità di scambiare il proprio turno dei riposi settimanali a cui è abbinato un colore con quello di un altro tassista.
    Il titolare deve strutturare il proprio turno di lavoro in modo da garantire il servizio per un massimo di 12 ore con una pausa di riposo tra un turno e l’altro di almeno sei ore.
    Lo stesso dovrà fornirsi di doppio porta-orario da esporre in modo ben visibile sul parabrezza anteriore dell’autovettura con all’interno il contrassegno indicante il turno di servizio e il turno festivo settimanale. Ciascun contrassegno giornaliero deve essere staccato da un blocchetto assegnato a ciascun tassista che può essere di colore: grigio – arancione – marrone – verde – rosso – blu e l’orario è evidenziato dall’asportazione della finestrella.
    Il colore determina il turno di riposo settimanale che viene effettuato ogni cinque giorni lavorativi seguendo la sequenza dei colori suddetti.
    Il colore in sequenza che determina il riposo nel giorno di domenica estende lo stesso anche al sabato e la settimana successiva il colore in sequenza che determina il riposo nel giorno di sabato estende lo stesso anche la domenica.
  • Comunicazione generica, si presenta in caso di:
    • Cambio indirizzo, il titolare di licenza taxi deve comunicare ogni variazione del proprio indirizzo di residenza e recapito telefonico.
    • Comunicazione di avvalersi/ o non avvalersi del collaboratore familiare.
    • Comunicazione cessazione anticipata della sostituzione alla guida.
    • Comunicazione variazione fermo del taxi.
    • Reimmatricolazione del veicolo, il titolare in caso di furto o smarrimento della targa del veicolo adibito al servizio pubblico da piazza, deve ottenere da parte della Motorizzazione Civile di Torino la reimmatricolazione del veicolo e successivamente comunicare la variazione della targa al fine dell’aggiornamento della licenza
  • Variazione comunicazione, si presenta in caso di:
    • Sospensione del servizio, il titolare di licenza taxi deve comunicare qualsiasi sospensione del servizio entro il giorno successivo la data di inizio del fermo indicando il motivo (ferie, malattia, cambio veicolo, riparazione a seguito di incidente automobilistico, ecc.) e la durata.
    • Utilizzo auto di scorta, il titolare di licenza taxi, che ha il veicolo fermo per motivi tecnici, deve comunicare l’eventuale utilizzo di un’auto di scorta gestite dalle Cooperative taxi indicando l’autovettura, il n. di licenza dell’autovettura di scorta e la durata dell’utilizzo.
  • Istanza di ammissione all’agevolazione mediante credito d’imposta come previsto dai D.M. 29.3.1994 s.m.i e L. 23.11.2000 n. 343 e L. 23.12.2000 n. 388, i titolari di licenza taxi a partire dal 2 gennaio di ogni anno devono presentare apposita istanza di ammissione all’agevolazione mediante il credito d’imposta (un originale e una fotocopia) al fine di garantire entro il 28 febbraio l’inoltro all’Ufficio delle dogane – Via Giordano Bruno n. 97- Torino.
  • Segnalazioni pervenute dagli utenti relative al servizio Auto Pubbliche.

Cosa occorre fare

Presentare le domande corredate dai relativi documenti tramite il Portale SUAP PIEMONTE.

Documentazione da allegare

In caso di Trasferimento licenza taxi (atto tra vivi/mortis causa) le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del cedente, del subentrante, degli eredi in caso di mortis causa;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del cedente, del subentrante, degli eredi in caso di mortis causa;
  3. Assenso del cedente;
  4. Allegato mortis causa;
  5. Certificato di idoneità psicofisica del subentrante rilasciato dall’Asl di Via Farinelli n. 25;
  6. Dichiarazione possesso Requisiti Morali- Professionali del subentrante;
  7. Scansione marca da bollo utilizzata per la domanda e da utilizzare per il provvedimento finale;
  8. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
  9. Copia del permesso di soggiorno (obbligatorio nel caso l’esercizio dell’attività venga svolto da cittadini extracomunitari);
  10. Copia del Decreto di nomina obbligatoria nel caso in cui l’attività sia ceduta dal curatore fallimentare.
  11. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato);

In caso di Permesso Speciale le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare;
  3. Certificato del medico di base del S.S.N. con l’indicazione che la patologia del titolare della licenza e le terapie connesse non incidono sul normale svolgimento dell’attività di conducente di auto pubblica da piazza; oppure Attestazione della situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92),  relativamente al coniuge del titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi non legalmente separato, ovvero ai parenti del titolare di licenza di esercizio per il servizio taxi fino al secondo grado ed affini di primo grado, purché non siano dimoranti presso apposite strutture di ricovero o cura; oppure Sentenza del Tribunale quando i figli minorenni siano affidati (anche congiuntamente) al titolare della licenza legalmente separato, allorquando le modalità di affidamento siano tali da esigerne la presenza in orari incompatibili con i normali turni di servizio e l’interessato non sia in grado di provvedervi altrimenti.
    Tali circostanze sono attestate dall’interessato, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione resa ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.; oppure certificato di morte in caso di vedovanza.
  4. Scansione marca da bollo utilizzata per la domanda;
  5. Dichiarazione residenza in caso sia fuori Torino;
  6. Dichiarazione di non dimora in struttura nel caso di assistenza a un familiare
  7. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria:
  8. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato)

In caso di Cambio vettura le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare;
  3. Scansione marca da bollo utilizzata per la domanda e da utilizzare per il provvedimento finale;
  4. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria:
  5. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato)

In caso di Sostituzione alla guida le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare e del sostituto;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare e del sostituto;
  3. Certificato di idoneità psicofisica del sostituto rilasciato dall’Asl di Via Farinelli n. 25;
  4. Dichiarazione possesso Requisiti Morali- Professionali del sostituto alla guida;
  5. Scansione marca da bollo utilizzata per la domanda;
  6. Copia del contratto di lavoro o di gestione depositato all’Agenzia delle Entrate
  7. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
  8. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato);

In caso di Collaborazione familiare le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare e del collaboratore;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare e del collaboratore;
  3. Certificato di idoneità psicofisica del collaboratore rilasciato dall’Asl di Via Farinelli n. 25;
  4. Dichiarazione possesso Requisiti Morali- Professionali del collaboratore alla guida;
  5. Scansione marca da bollo utilizzata per la domanda;
  6. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
  7. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato);

In caso di Cambio turni riposi settimanali (colori) le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare 1 e del titolare 2;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare 1 e del titolare 2;
  3. Scansione marca da bollo utilizzata per la domanda;
  4. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria:
  5. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato)

In caso di Comunicazione generica le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare;
  3. Copia Libretto di circolazione e denuncia in caso di reimmatricolazionedel veicolo;
  4. Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria:
  5. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato)

In caso di Variazione Comunicazione le domande devono essere accompagnate da:

  1. Documento di identità in corso di validità del titolare;
  2. Codice Fiscale in corso di validità del titolare;
  3. Certificazione medica nel caso di fermo per malattia;
  4. Comunicazione di inizio utilizzo auto di scorta
  5. Procura speciale con firma autografa o digitale del Delegante (obbligatorio nel caso di presentazione da parte di un Delegato)

Modulistica

Le domande/comunicazioni vanno presentate tramite il portale SUAP PIEMONTE.

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è Responsabile la Dott.ssa Daniela Maria Vitrotti.

Il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria in P.O. Dott.ssa Patrizia Scaglia.

Per informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Ufficio Auto Pubbliche tel: 01101130613

Enti coinvolti

  • A.S.L. 1 TORINO – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Medicina Legale – Via Farinelli n. 25  – 10135 Torino
  • CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – Settore Relazioni con l’Artigianato- Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino
  • CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – Settore Trasporti – Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino
  • MOTORIZZAZIONE CIVILE DI TORINO – Via Bertani n. 41 – 10137 Torino
  • CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Nucleo Taxi – Strada Druento n. 355 – 10155 – Torino

Tempistica

  • Subingresso licenza taxi e collaborazione familiare: l’attività può essere iniziata dopo aver ottenuto il rilascio della licenza/contrassegno che autorizza alla collaborazione familiare.
    Conclusione entro 60 giorni dalla presentazione.
  • Sostituzione alla guida e permesso speciale: l’attività può essere iniziata dopo avere ottenuto il contrassegno che autorizza alla sostituzione alla guida/deroga ai turni di servizio.
    Conclusione entro 60 giorni dalla presentazione.
  • Cambio vettura: l’attività può essere iniziata dopo avere ottenuto il parere positivo del Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Taxi.
    Conclusione entro 60 giorni dalla presentazione.
  • Cambio turni riposi settimanali (colore): l’attività può essere iniziata dopo che entrambi i titolari di licenza hanno provveduto a timbrare rispettivamente i blocchetti turno orari, modificato il colore sul tassametro e comunicato la variazione al Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Taxi.
    Conclusione entro 60 giorni dalla presentazione.
  • Comunicazione generica: l’ufficio prende atto delle richieste, non esiste istruttoria.
    Conclusione entro 60 giorni dalla presentazione.
  • Variazione Comunicazione: l’ufficio prende atto delle comunicazioni e le stesse servono in fase di certificazione per il credito d’imposta.
    Conclusione entro 60 giorni dalla presentazione.

Oneri

Gli importi da versare  tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile sono per:

  • Trasferimento licenza (subingresso tra vivi o mortis causa): diritti di istruttoria € 50,00 + € 1,04 per diritti di segreteria  (0,52 € per il nulla osta da inviare alla motorizzazione e 0,52 € per il rilascio del provvedimento finale);
  • Variazione – Autorizzazione (Cambio vettura, sostituzione alla guida, permesso speciale, collaboratore familiare): diritti di istruttoria € 20,00 (aggiungere solo per il cambio vettura € 1,04 diritti di segreteria, di cui  0,52 € per il nulla osta da inviare alla motorizzazione e 0,52 € per il rilascio  del provvedimento finale);
  • Variazione  (cambio colore): diritti di istruttoria € 20,00;
  • Comunicazione  Generica (cambio targa, cambio indirizzo): diritti di istruttoria € 20,00.

Durata/Rinnovi

Il subingresso in licenza taxi, la collaborazione familiare non hanno limiti temporali.

La sostituzione alla guida e il permesso speciale hanno durata di un anno e sono rinnovabili.

Riferimenti normativi

  • Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico di taxi nell’Area Metropolitana Torinese;
  • Regolamento del servizio taxi nell’ambito dell’aeroporto Sandro Pertini;
  • Legge 15 gennaio 1992, n. 21
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 – – Legge Regionale del Piemonte 23 febbraio 1995. N. 24