Attività sottoposte al procedimento

Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico preposto alla erogazione di prestazione sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

L’ambulatorio medico – mono o polispecialistico – e/o odontoiatrico ha individualità ed organizzazione propria ed autonoma, non costituisce quindi lo studio dove il medico svolge e gestisce la propria attività professionale.

L’esercizio di studio medico non è soggetto ad autorizzazione comunale. 

Sono compresi nella definizione di “ambulatorio” i casi nei quali  l’attività non possa essere definita uno studio medico: per il numero di professionisti/specialità, per la presenza di “professioni sanitarie” (personale non medico – qualificato e abilitato) che svolgano la propria attività a supporto dello specialista/i, per l’utilizzo dello stesso locale visita da parte di più professionisti in orari/giorni diversi, per la presenza di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, quando l’attività è svolta da soggetti costituiti in società. 

Gli ambulatori medici presentano le stesse caratteristiche delle case e degli istituti di cura e possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa.

Requisiti personali:

  • Essere cittadino italiano o di stato membro della CEE oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente e per motivi di famiglia; 
  • Non essere sottoposto alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (“Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) che di seguito si riportano: 
    • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs. 159/2011
    • Condanna con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51 comma 3-bis, del Codice di procedura penale – per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.

Sono soggetti a Comunicazione:

  • le modifiche societarie.
  • la cessazione dell’attività.

Cosa occorre fare

Sia i modelli riferiti a domanda che quelli riferiti a S.C.I.A (unitamente agli allegati previsti) devono essere trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: suap@cert.comune.torino.it (esclusivamente con i formati consentiti).

Per la Comunicazione di modifica societaria:

Compilare la Comunicazione (mod. 405) e inviarla via pec all’indirizzo: suap@cert.comune.torino.it comprensiva del documento di identità del richiedente, degli allegati e del pagamento richiesto.

Per la Comunicazione di cessazione:

Compilare la Comunicazione (mod. 401) e inviarla via pec all’indirizzo: suap@cert.comune.torino.it comprensiva del documento di identità del richiedente.

Documentazione da allegare

Sono soggette all’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 193 del T.U.LL.SS. R.D. 27.7.1934 n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie, e pertanto alla presentazione della domanda in bollo di valore vigente con utilizzo della modulistica sotto indicata:

  • L’apertura 

mod. 402 + mod. All-DirSan + mod. All-TecAmb + mod. A1 (documentazione antimafia) da compilarsi, da tutti i soci nelle SNC, dai soci accomandatari nelle SAS, dal Legale rappresentante e dai componenti il C.d.A., dal Socio unico e dal Collegio sindacale ove presenti 

  • Il trasferimento 

(stessi modelli dell’apertura)

  • La modifica dell’attività (aggiunta specialità)

mod. 402 + mod. All-DirSan + mod. A1

  • La modifica locali (ampliamenti, riduzioni, ridistribuzione spazi) 

mod. 402 + mod. All-TecAmb + mod. A1

Sono soggette alla presentazione della S.C.I.A.:

  • Il subingresso

mod. 403 + mod. All-DirSan + mod. A1

  • La modifica del Direttore Sanitario

mod. 404 + mod. All-DirSan + mod. A1

  • La modifica del personale sanitario

mod. 404 + mod. A1

  • La modifica del Responsabile Tecnico

mod. 404 + mod. A1

Sono soggette alla presentazione di Comunicazione:

  • Le modifiche societarie (no Subingresso) 

mod. 405 + mod. A1

  • La cessazione dell’attività mod. 401:

Sono da intendersi quali modifiche societarie quelle variazioni che possono aver luogo all’interno della società ad es. modifica del legale rappresentante, dei soci, dei componenti il C.d.A., della forma giuridica, della sede legale.

Ogni modello prevede allegati diversi a seconda del procedimento che s’intende avviare.

È indispensabile provvedere ad una compilazione completa ed esaustiva dei modelli allegando quanto richiesto.

Si ricorda che la mancata presenza della firma e/o del documento d’identità valido del presentatore sono motivo di inammissibilità della pratica salvo in presenza di modello firmato digitalmente dal presentatore.

Per gli ambulatori che intendono esercire in locali sotterranei o seminterrati viene rilasciata dall’A.S.L.- S.Pre.S.A.L. l’autorizzazione in deroga ai sensi del D.M. 81/2008, la quale rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati.

Modulo deroga interrati (aslcittaditorino.it)

La Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 31-8596 ha modificato modalità e ambiti di applicazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs 502/92 e s.m.i. (parere di compatibilità territoriale)

(Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 31-8596 Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere “generale” e disciplina di “dettaglio” per le singole tipologie di strutture. Revoca deliberazioni).

Modulistica

I modelli sopracitati sono disponibili nell’apposita sezione Documentazione da allegare.

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.

La responsabile del Procedimento è la funzionaria Tania Di Massimantonio.

Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Enti coinvolti

  • A.S.L. Città di Torino – Dipartimento di Prevenzione – Commissione di Vigilanza – Via San Secondo, 29 – Torino – Segreteria 011 566.21.37
  • Regione Piemonte – Direzione Sanità – Sezione Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori – C.so Regina Margherita, 153 bis – Torino

Tempistica

S.C.I.A – Art. 19 L. 241/90 e s.m.i..: l’attività è iniziata contestualmente alla presentazione della Segnalazione, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione. 

Domanda: finalizzata al rilascio di Autorizzazione – ai sensi dell’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – T.U.LL.SS. – che potrà essere rilasciata previo parere positivo della Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. Città di Torino. L’attività potrà essere iniziata solo al conseguimento dell’Autorizzazione.

Oneri

  • Marca da bollo di valore vigente sulla Domanda
  • Marca da bollo di valore vigente da applicare sull’autorizzazione al rilascio
  • Diritti di istruttoria, secondo il tariffario vigente, riferiti a Domanda o S.C.I.A./Comunicazione

Copia del versamento dei diritti di istruttoria, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 18/07/2023, dovrà essere allegata alla presentazione della Domanda/S.C.I.A./Comunicazione corrispondenti all’importo di:

  • Rilascio nuova autorizzazione: € 100,00;
  • SCIA/Comunicazioni: € 20,00;

tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile.

Durata/Rinnovi

La S.C.I.A. ha validità senza limiti temporali ed in ogni caso finché permangono invariate le condizioni per le quali è stata presentata. 

L’Autorizzazione è rilasciata senza limiti temporali sino a modifica delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio ovvero in caso di trasferimento dell’attività.

Riferimenti normativi

  • Art. 193 R.D. 1265 del 27/07/1934 
  • D.C.R. n. 616-3149/2000 – Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
  • D.L. 19/06/1999, n. 229
  • D.Lgs. 30/12/1992, n. 502
  • D.P.R. 01/08/2011, n. 151 – Prevenzione incendi