Attività sottoposte al procedimento

La sala giochi consiste in un locale avente una superficie minima di mq. 50 allestito specificamente per lo svolgimento di giochi leciti, così come definiti dal T.U.L.P.S.. Nel calcolo della superficie non vengono computate le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 

Giochi leciti:

ART. 110 T.U.L.P.S. – COMMA 6 – LETTERA A

NEW SLOT: si considerano apparecchi idonei al gioco lecito quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti … sono obbligatoriamente collegati alla rete telematica … si attivano con l’introduzione di moneta metallica o con appositi strumenti di pagamento elettronico … nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, e inoltre il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi, distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro.

ART. 110 T.U.L.P.S.  – COMMA 7 – LETTERA A

Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

ART. 110 T.U.L.P.S. – COMMA 7 – LETTERA C

Sono quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Tutti questi apparecchi sopra riportati sono installabili in Esercizi pubblici, Circoli privati, Sale pubbliche da gioco, Esercizi di scommesse, Esercizi commerciali, artigianali, ecc. (in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali). 

REQUISITI:

Soggettivi:

  •  possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931;
  •  assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Professionali: 

I gestori e il personale operante nelle sale da gioco dotate di specifica licenza ai sensi dell’art. 86 del R.D. 773/1931 devono aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per “promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate”; oppure aver ottenuto dalla Regione Piemonte la piena equivalenza del titolo conseguito in altro ambito regionale; oppure frequentare un corso di formazione professionale per “promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate” al fine di conseguire relativo attestato di frequenza e profitto.

Oggettivi:

  • dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la solidità del locale in relazione al sovraccarico (in caso di installazione di biliardi);
  • dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme vigenti;
  • per locali con capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. occorre essere in possesso di certificato prevenzione incendi, oppure della segnalazione certificata d’inizio attività presentata al Comando VV.FF. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. 
  • NEL CASO IN CUI L’ATTIVITÀ COMPORTI EMISSIONI DI RUMORE SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI NORMATIVE: copia della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico (approvato con deliberazione del C.C. in data 06/03/2006, esecutiva dal 20/03/2006), redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica e firmata anche da chi chiede l’autorizzazione (ex Legge 447/1995, art. 2) seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. C) e articolo 10 della Legge Regionale 25/10/2000 n. 52” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 2/2/2004, n. 9-11616 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 5 del 2/2/2004 – 2^ supplemento al n. 5).
  • NEL CASO IN CUI L’ATTIVITÀ COMPORTI EMISSIONI DI RUMORE NON SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI NORMATIVE: DICHIARAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell’art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) “allegato 1” debitamente compilato e sottoscritto corredato dagli allegati richiesti dal modulo.
  • Ovunque vengano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. deve essere esposta, in luogo visibile all’interno dei locali in cui gli apparecchi sono installati, la cosiddetta “Tabella dei giochi proibiti“, approvata dal Questore e vidimata dal sindaco o suo delegato.
  • Per le nuove aperture rispetto dell’Art. 16 della legge regionale 15 luglio 2021 n. 19 che prevede:
    1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
    2. E’ interdetto l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:
      • gli istituti scolastici d’istruzione secondaria;
      • le università;
      • gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
      • gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
      • gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
      • le strutture ricettive per categorie protette.
    3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

Cosa occorre fare

Per aprire o modificare un’attività di sala giochi è necessario inviare, esclusivamente via pec all’indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una domanda in marca da bollo di € 16,00 comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente, degli allegati e pagamenti richiesti.  

L’autorizzazione è personale, il richiedente può iniziare l’attività (anche nel caso di cambio titolarità) esclusivamente dopo avere acquisito la licenza di cui all’art. 86 TULPS a proprio nome.

Documentazione da allegare

Tutti i documenti da allegare sono indicati nella modulistica

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Enti coinvolti

Tempistica

Per il rilascio dell’autorizzazione i termini per la conclusione del procedimento istruttorio sono di 90 giorni.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019 02882/16, sono di € 100,00 per l’apertura, di € 50,00 in caso di reinstallazione, cambio di titolarità e/o altre modifiche e nomina Rappr. di PS e di € 20,00 in caso di variazione elenco giochi installati.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86, 88, 110 ) così come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 193, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza – Art. 152
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – del 27 luglio 2011 (art. 3)
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – del 27 ottobre 2003
  • Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 – Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP).
  • D.G.R. 23 dicembre 2019 n. 5-851 “Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco …”
  • Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa n. 330 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017) esecutiva dal 13 luglio 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013 (mecc. 2013 02281/017) esecutiva dal 12 agosto 2013  (artt. 17, 18, 19, 20, 21)
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico