Attività sottoposte al procedimento

Gli apparecchi per il gioco lecito possono essere installati in esercizi commerciali diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell’art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all’articolo 88;

É necessario presentare una Segnalazione Certificata di inizio attività con l’indicazione degli apparecchi che si intende installare. 

REQUISITI:

Soggettivi:

  •  possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931;
  •  assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Professionali: 

I gestori e il personale operante nelle sale da gioco dotate di specifica licenza ai sensi dell’art. 86 del R.D. 773/1931 devono aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per “promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate”; oppure aver ottenuto dalla Regione Piemonte la piena equivalenza del titolo conseguito in altro ambito regionale; oppure frequentare un corso di formazione professionale per “promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate” al fine di conseguire relativo attestato di frequenza e profitto.

Oggettivi:

  • dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la solidità del locale in relazione al sovraccarico (in caso di installazione di biliardi);
  • Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.
  • per la nuove aperture asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante che ad una distanza INFERIORE a mt. 400, misurata in base al percorso pedonale più breve, non sono presenti:
  1. istituti scolastici d’istruzione secondaria;
  2. università;
  3. istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
  4. esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
  5. ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  6. strutture ricettive per categorie protette.
  • ovunque vengano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. deve essere esposta, in luogo visibile all’interno dei locali in cui gli apparecchi sono installati, la cosiddetta “Tabella dei giochi proibiti“, approvata dal Questore e vidimata dal sindaco o suo delegato.

Cosa occorre fare

È necessario inviare, esclusivamente via PEC al Comune di Torino al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una segnalazione certificata di inizio attività allegando i documenti integrativi previsti utilizzando i moduli presenti nella sezione modulistica. La presentazione della Segnalazione consente di iniziare subito l’attività.

Documentazione da allegare

  • fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;
  • copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
  • dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i., con relative copie del documento di identità in corso di validità, da compilare da parte di: altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci, SAS: socio accomandatario SPA e SRL: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);
  • copia del tariffario in bollo specificante per ogni tipologia di gioco la relativa tariffa;
  • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante che ad una distanza INFERIORE a mt. 400, misurata in base al percorso pedonale più breve, non sono presenti:
    •  gli istituti scolastici d’istruzione secondaria;
    •  le università;
    •  gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
    •  gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
    •  gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
    •  strutture ricettive per categorie protette.
  • copia dell’elenco giochi (presente sul modello)
  • ’attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria

Modulistica

  • Installazione giochi leciti presso altri esercizi, apertura/subingresso (non per Esercizi Pubblici): modulo 1176
  • Modifica elenco giochi già installati presso sala giochi – sala biliardi, altri esercizi: modulo 1173
  • Modello di Cessazione/Sospensione attività
  • Nomina Rappresentante di PS per sala giochi/giochi leciti in altri esercizi: modulo 1202

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Enti coinvolti

Corpo di Polizia Municipale di Torino

Tempistica

I termini per la conclusione del procedimento istruttorio sono di 60 giorni.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019 02882/16, sono di € 50,00 per l’apertura e la reinstallazione giochi (con o senza subingresso), sono di € 20,00 caso di modifica elenco giochi installati e/o nomina rappresentante di PS.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

La segnalazione certificata di inizio attività ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86, 88, 110 ) così come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 193, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza – Art. 152
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – del 27 luglio 2011 (art. 3)
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – del 27 ottobre 2003
  • Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 – Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP).
  • D.G.R. 23 dicembre 2019 n. 5-851 “Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco …”
  • Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa n. 330 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017) esecutiva dal 13 luglio 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013 (mecc. 2013 02281/017) esecutiva dal 12 agosto 2013  (artt. 17, 18, 19, 20, 21)
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico