Attività sottoposte al procedimento

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone.

Per “spettacoli e trattenimenti” si intendono gli eventi volti ad intrattenere il pubblico il quale può assistervi passivamente o attivamente. Lo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti nell’esercizio di attività con carattere imprenditoriale è soggetto al rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. Assume carattere imprenditoriale l’evento o l’attività organizzata da un imprenditore così come definito dall’articolo 2082 del Codice Civile oppure l’evento o l’attività organizzata da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia soggetta ad un corrispettivo per l’ingresso. Inoltre, si tratta di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione.

Gli spettacoli e/o i trattenimenti non aventi carattere imprenditoriale, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 T.U.L.P.S., fermo restando l’obbligo della licenza di cui all’articolo 80 T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, della normativa sulla prevenzione degli incendi e della normativa a tutela dall’inquinamento acustico.

Con la presente autorizzazione sono autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti. 

REQUISITI:

Soggettivi:

  •  possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931;
  •  assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Oggettivi:

  • Licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’articolo 80 del R.D. 773/1931, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo, rilasciata con apposito verbale da:
  • in caso di capienza da 201 a 5000 persone, dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – Piazza San Giovanni n° 5 – Torino;
  • in caso di capienza superiore alle 5000 persone, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura di Torino – Piazza Castello 205. 
  • Se la capienza NON è superiore alle 200 persone occorre produrre, in luogo del citato verbale, una relazione tecnica resa ai sensi dell’art 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che accerti e dichiari l’agibilità del locale ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.
  • Se si intendono effettuare anche spettacoli di arte varia l’agibilità del locale deve comprendere anche i camerini degli artisti.
  • Per locali con capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. occorre essere in possesso di certificato prevenzione incendi, oppure della segnalazione certificata d’inizio attività presentata al Comando VV.FF. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. 
  • NEL CASO IN CUI L’ATTIVITÀ COMPORTI EMISSIONI DI RUMORE SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI NORMATIVE: copia della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico (approvato con deliberazione del C.C. in data 06/03/2006, esecutiva dal 20/03/2006), redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica e firmata anche da chi chiede l’autorizzazione (ex Legge 447/1995, art. 2) seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. C) e articolo 10 della Legge Regionale 25/10/2000 n. 52” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 2/2/2004, n. 9-11616 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 5 del 2/2/2004 – 2^ supplemento al n. 5).
  • NEL CASO IN CUI L’ATTIVITÀ COMPORTI EMISSIONI DI RUMORE NON SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DALLE VIGENTI NORMATIVE: DICHIARAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell’art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) “allegato 1” debitamente compilato e sottoscritto corredato dagli allegati richiesti dal modulo.

Cosa occorre fare

Per aprire o modificare un’attività di trattenimenti di pubblico spettacolo è necessario inviare, esclusivamente per via pec all’indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una domanda in marca da bollo di € 16,00 comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente, degli allegati e pagamenti richiesti.  

L’autorizzazione è personale, il richiedente può iniziare l’attività (anche nel caso di cambio titolarità) esclusivamente dopo avere acquisito la licenza di cui all’art. 68 TULPS a proprio nome.

Documentazione da allegare

Tutti i documenti da allegare sono indicati nella modulistica

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Tempistica

I termini per la conclusione del procedimento istruttorio sono di 90 giorni.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 28 giugno 2022, sono di € 100,00 per l’apertura e di € 50,00 in caso di cambio di titolarità e/o altre modifiche.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi