Attività sottoposte al procedimento

L’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending” – può essere effettuata secondo due modalità:

a)    in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (in questo caso si applicano le stesse disposizioni per l’apertura di un esercizio di vicinato);

b)    in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

Nel caso indicato alla lett. b), cioè quando l’attività di vendita avvenga a mezzo di distributori automatici variamente installati in spazi o locali di vario genere ubicati su area privata o pubblica, l’avvio dell’attività di vendita è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.
L’installazione, sostituzione, modifica, cessazione degli apparecchi automatici effettuate dopo la fase di avvio, e quindi in corso di attività, irrilevanti ai fini commerciali, sono soggette invece al rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza. Rispetto agli adempimenti sanitari, ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata, per il tramite del SUAP, all’ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi mediante l’invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni, specificando le tipologie di alimenti venduti/somministrati.

Requisiti Soggettivi Morali

1.     Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a)     coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b)     coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e)     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2.     Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3.     Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4.     Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5.     In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. 

*Il riferimento all’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 è da intendersi sostituito dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” – così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Requisiti Soggettivi Professionali (per la vendita di generi alimentari)

1.     L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a)     avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b)     avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c)     essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d)     essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) per le attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti soggettivi, ovvero essere stato idoneo all’iscrizione avendo a suo tempo superato il relativo esame.

2.     Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.

3.     Ai cittadini stranieri – comunitari e extracomunitari – che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti alimentari o quella di somministrazione di alimenti e bevande in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica si applicano le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.

4.     Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito web regionale del commercio – sezione requisiti professionali, in cui è possibile scaricare la relativa modulistica, cliccando il documento intitolato “Accesso immediato alla news del MISE con la possibilità di scaricare la modulistica di riferimento”, per richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

5.     Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa occorre fare

L’esercizio dell’attività di vendita tramite apparecchi automatici è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.

La segnalazione certificata di inizio attività va presentata tramite Portale Impresainungiorno

Documentazione da allegare

  • Procura per la presentazione telematica della pratica, sottoscritta dal soggetto richiedente (titolare/legale rappresentante). Si rammenta che il codice identificativo della procura deve coincidere con quello della specifica pratica trasmessa (in caso di incarico ad intermediario)
  • Copia documento di identità in corso di validità del soggetto che conferisce tale procura
  • Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali (allegato A) da parte dei soci/componenti l’organo di amministrazione, e relative copie dei documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti, ed eventuale permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) – (in caso di Società)
  • Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali (allegato B) da parte del preposto, e relativa copia del documento di identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) – (in caso di vendita prodotti alimentari)
  • Diritti istruttoria SUAP: 25 Euro
  • Diritti istruttoria ASL: 20 Euro

Modulistica

I modelli vengono generati direttamente sul portale Impresainungiorno dopo aver selezionato il procedimento da utilizzare

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.

Il responsabile del Procedimento è la funzionaria Monica Modena.

Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Enti coinvolti

Tempistica

L’attività può essere iniziata dopo la ricezione, da parte del Comune, della segnalazione certificata di inizio attività.

Per l’Amministrazione, i termini del procedimento sono pari a 60 giorni.

Oneri

I diritti di istruttoria, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 28/06/2022, sono pari a Euro 25,00 (ad esclusione della comunicazione di cessazione attività).

L’importo dovuto deve essere versato unicamente tramite il servizio PagoPA all’interno del Portale Impresainungiorno

Per il commercio di generi alimentari i diritti da corrispondere all’Asl sono pari a Euro 20,00 su conto corrente postale n. 00473108 IBAN: IT58I0760101000000000473108 intestato a: ASL Città di Torino – Igiene Pubblica Via della Consolata 10 – 10128 Torino, Causale: SIAN e motivo versamento.

Durata/Rinnovi

La S.C.I.A. ha validità senza limiti temporali ed in ogni caso finché permangono invariate le condizioni che per le quali è stata presentata.

Riferimenti normativi

  • D.lgs 114/98 e s.m.i.;
  • D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
  • L.R. 28/1999 e s.m.i.;
  • Reg. CE 852/2004